Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29613 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18632/2015 proposto da:
Parmalat s.p.a. in A.S., in persona del commissario straordinario pro
tempore, e Parmalat s.p.a. assuntore del Concordato Parmalat, in
persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliati in
Roma via Giovanni Nicotera n. 31, presso lo studio dell’avvocato
Astone Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati Briguglio Antonio e Zoppini Andrea, rispettivamente giusta
procure speciali per notaio Dott. C.C.M. di Parma – Rep.
nn. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
JP Morgan Chase Bank n.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n.
24, presso lo studio dell’avvocato Masini Maria Stefania, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cardellicchio
Pasquale e Spolidoro Marco Saverio, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2018 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito, per le ricorrenti, l’Avvocato Elisabetta Cecconi, con delega,
che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
considerate la “rinuncia agli atti del giudizio i sensi dell’art. 306 c.p.c.”, con cui Parmalat s.p.a. in A.S. e Parmalat s.p.a., assuntore del Concordato Parmalat, hanno rinunciato agli atti del giudizio pendente avanti a questa Corte, n. 18632/2015, nei confronti di J.P. Morgan Chase Bank a.n., a spese legali interamente compensate;
la “dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio e contestuale rinuncia al ricorso incidentale”, con cui J.P. Morgan n.a. ha dichiarato di accettare la rinuncia delle ricorrenti, in pari tempo rinunciando al ricorso incidentale che aveva proposto, sempre a spese legali interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018