Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29613 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20315/2018 proposto da:

B.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigistelio

Becheri, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato in Roma

presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 2135/2018 del Tribunale di Brescia, depositato

il 31/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 31.5.2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da B.O., cittadino nigeriano, il quale aveva narrato di esser partito temendo per la propria vita, in quanto ricercato sia dai familiari del padre, che, dopo la morte dello stesso, volevano impossessarsi di documenti relativi alla sua proprietà, sia dai membri del culto (OMISSIS), una setta pagana che gli aveva chiesto, minacciandolo con maledizioni, di succedere al padre che ne era a capo.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente credibile relativamente alla vicenda dei terreni, rispetto alla quale era stato tutelato dalla polizia alla quale si era rivolto, ed ha evidenziato che anche il timore di incorrere nelle maledizioni della setta era legato alla questione dei terreni avendo il richiedente precisato di trattarsi delle stesse persone, rispetto alle quali era tutelato in Patria. Il tribunale ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, e del pari insussistenti sia la situazione di violenza generalizzata nel Lagos State sia specifiche situazioni soggettive, tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 “in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per la situazione generale del Paese di provenienza e/o per il timore manifestato dal ricorrente in riferimento alla setta pagana (OMISSIS)”. In particolare, il ricorrente lamenta che vige il principio dell’onere della prova attenuato e che i fatti narrati devono esser considerati come veri, quando, come nella specie, sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Il ricorrente lamenta, inoltre, il giudice di prime cure ha errato nell’individuazione della zona di sua provenienza (Lagos State invece che (OMISSIS)).

2. Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile.

Il ricorrente non tiene conto che il Tribunale non ha espresso un giudizio di non credibilità del suo racconto, ma valutandolo anche al lume delle dichiarazioni rese in giudizio ha concluso per la sostanziale sovrapponibilità dei fatti allegate (questione ereditaria e maledizioni) riconducibili al nucleo familiare paterno, rispetto al quale egli era tutelato nello stato di provenienza. In parte qua la censura non incontra la sentenza e, per di più, attinge direttamente all’apprezzamento dei fatti, che, com’è noto esula dall’ambito delle valutazioni di questa Corte di legittimità.

3. In relazione al supposto errore nell’individuazione del paese di provenienza, il motivo non tiene conto che, agli effetti della protezione richiesta, l’indagine del rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio (v. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e-g) va effettuata con riferimento al “paese di origine” che è “il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino”, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli “aveva precedentemente la dimora abituale” (dir. CE n. 83 del 2004, art. 2, lett. k; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. n) cfr. Cass. n, 31676 del 2018). Senza dire che per affermare che nell'(OMISSIS) sarebbero sussistenti i presupposti per il riconoscimento della tutela richiesta il ricorrente fa leva su una sola sentenza di merito e comunque non indica alcun fatto controverso oggetto di discussione, che, ove considerato, avrebbe certamente sovvertito la decisione.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e l’omesso esame di fatti decisivi.

10. Il motivo è inammissibile. La censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità – tale non essendo il dedotto conseguimento della licenza scuola media o lo svolgimento di lavori occasionali – non rilevata dal Tribunale, e tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

5. Non si fa luogo alla regolamentazione delle spese, in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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