Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29612 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. ALETI C, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita n. 290 presso lo

studio dell’avv. Casellato Addano insieme con l’avv. Carlo BASSOLI

(del Foro di Latina) che la rappresenta e difende in forza della

procura speciale rilasciata in calce a ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

(2) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 34/04/06 depositata il 22 aprile 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto e notificato all’Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la srl ALETI C. – premesso di avere acquistato (atto registrato il 20 marzo 2002) “un fabbricato da cielo a terra … sito nel Comune di Guidonia Montecelio”, ricadente “in zona B, sottozona B4 del piano particola-reggiato di VAR NI … adottato dal Consiglio Comunale” (“approvato con delibera della giunta regionale … del primo agosto 1991 ai sensi della L.R. n. 28 del 1980”) e di aver richiesto (“in data 27 giugno 2002”) al Sindaco una “concessione edilizia … previo abbattimento del manufatto esistente” -, in forza di un solo (complesso) motivo, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato recepito l’appello dell’Ufficio periferico dell’Agenzia avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui essa aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza “del 2 agosto 2002” con cui, ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33 (“trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati… regolarmente approvati”), aveva chiesto la restituzione delle imposte (registro, trascrizione e catastali) versate invece di quelle minori effettivamente dovute.

L’Agenzia intimata resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè, previa notifica alla controparte della relativa nota, (1) “sentenza n. 237/62/10 … emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma”, (2) “atto integrativo a rogito dr. Califano … del 5 luglio 2007” (3) “comunicazione dell’Agenzia delle Entrate … di Roma 5 del 31 gennaio 2008 di accoglimento dell’istanza di autotutela” e (4) “comunicazione di avviso di pagamento della somma di Euro 14.382,19 per imp. Registro anno 2002 per versamento imposta non dovuta”.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata ex officio e dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero atteso che questo non ha legittimazione a contraddire non avendo partecipato ai gradi di merito; il giudizio (peraltro iniziato dopo l’entrata in funzione dell’Agenzia delle Entrate), infatti, ha ad oggetto il silenzio rifiuto serbato da quest’ultimo ente e non dal Ministero.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle efferenti spese processuali in quanto il Ministero non ha svolto nessuna attività difensiva.

2. Nel merito la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perchè la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa della società ha determinato il venir meno di ogni contrasto tra le parti e, quindi, la cessazione della materia del contendere.

Dai documenti esibiti (in piena osservanza delle forme previste dall’art. 372 c.p.c.) dalla stessa ricorrente (in particolare dalla “comunicazione dell’Agenzia delle Entrate … di Roma 5 del 31 gennaio 2008 di accoglimento dell’istanza di autotutela” e dalla “comunicazione di avviso di pagamento della somma di Euro. 14.382,19 per imp. Registro anno 2002 per versamento imposta non dovuta”), infatti, risulta che l’Agenzia, quand’ anche per effetto dell'”atto integrativo a rogito dr. Califano … del 5 luglio 2007″ con provvedimento del 31 gennaio 2008 ha disposto l'”accoglimento dell’istanza di rimborso” oggetto della presente controversia e con altro del 3 ottobre 2008 l'”accreditamento” delle somme dovute in favore della contribuente.

Questa, dal suo canto, non lamenta nessun residuo suo credito per il titolo qui in discussione.

La situazione esposta, pertanto, deve essere dichiarata con formula aderente.

3. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali va ricordato che questa sezione:

(1) tenuto conto del tenore testuale della norma testo originario: “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento” e della sua ovvia finalità incentivante (già evidenziata da Cass., trib., ord. n. 7438 del 27 marzo 2009) attraverso la disposta diminuzione, per l’acquirente edificatore, del primo costo di edificazione connesso al peso fiscale gravante sull’acquisto dell’area, proprio in relazione al riconoscimento del beneficio fiscale qui in discussione anche ivi non richiesto nell’atto di trasferimento, ha già affermato (sentenza n. 14117 depositata il giorno 11 giugno 2010, nella quale si richiama: Cass. n. 10354/2007; Cass. n. 1461/2008) il principio secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi (diversi da quelli oggetto di questa controversia) in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’ istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’amministrazione;

(2) sullo specifico tema, inoltre, ha rettamente e reiteratamente statuito (Cass., trib.: 20 giugno 2008 n. 16835; 18 dicembre 2008 n. 29648; 30 dicembre 2009 n. 28010) che la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 33, comma 3, – per la quale sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’ area nella quale, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, per cui essa deve ritenersi applicabile ogni qual volta l’immobile si trovi in un’ area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato (cfr., altresì, Cass., trib., 8 ottobre 2010 n. 20864, secondo cui il beneficio in questione si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria).

In argomento, ancora ed infine, va chiarito che laddove impone al beneficiario la “condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”, la norma prevede una condizione risolutiva del beneficio fiscale già spettante, non già (come erroneamente affermato dal giudice a quo) sospensiva di quel beneficio.

Dai principi richiamati discende evidente la soccombenza “virtuale” dell’Agenzia la quale, quindi, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vincitrice.

Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, comma 2, in ragione delle contrastanti decisioni rese negli stessi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile in ricorso proposto contro il Ministero; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere tra la società e l’Agenzia;

condanna l’Agenzia a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00), di cui Euro 1.700,00 (millesettecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA