Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29612 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7895/2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Maurizio Sottile;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 22/2019 della Corte d’appello di Bologna

depositata in data 4/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/9/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.M., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione del (OMISSIS), presentava ricorso avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24 aprile 2017, rigettava la domanda ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di nessuna delle diverse forme di protezione richieste;

2. la Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione presentata dal richiedente asilo, riteneva l’appello inammissibile, ex art. 342 c.p.c., poichè il gravame non conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata, delle relative doglianze e degli argomenti posti a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice;

per completezza d’esame la Corte d’appello condivideva la valutazione di genericità e non credibilità già espressa dal Tribunale in merito alle dichiarazioni del migrante e ne traeva argomento per rigettare la richiesta di asilo sotto tutti i profili dedotti, in quanto la credibilità del migrante era presupposto comune e indispensabile per il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello proposto, pubblicata in data 4 gennaio 2019, ha presentato ricorso R.M. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione ex art. 360, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, art. 16 della direttiva Europea n. 2103/32 UE oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame dei fatti decisivi”, assume che la Corte di merito abbia erroneamente valutato come non credibile la narrazione del migrante, che invece aveva fatto ogni ragionevole sforzo per documentare e chiarire la propria posizione e le cui dichiarazioni risultavano coerenti con le informazioni internazionali disponibili sulla sua regione di provenienza;

4.2 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi, in quanto la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonostante nella regione di provenienza vi fosse una condizione di conflitto generalizzato che aveva raggiunto livelli di violenza indiscriminata;

4.3 il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e l’omesso esame di fatti decisivi rispetto alla condizione di integrazione, in quanto la Corte distrettuale non avrebbe valutato adeguatamente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di integrazione del ricorrente in Italia e le condizioni della regione di provenienza, dove non vi era libertà di religione nè erano riconosciuti i diritti delle minoranze;

5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili;

la Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal migrante ai sensi dell’art. 342 c.p.c., come indicato in motivazione e ribadito nel dispositivo della decisione impugnata, e soltanto per completezza d’esame ha condiviso il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del migrante già espresso dal primo giudice;

secondo la giurisprudenza di questa Corte ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/2020, Cass. 30393/2017);

nessuno dei motivi proposti investe la parte della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, dato che le doglianze in esame non si interessano minimamente della statuizione di inammissibilità dell’appello e rivolgono invece le proprie censure alle argomentazioni offerte ad abundantiam e senza alcuna influenza sulla decisione assunta;

ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, poichè il richiedente asilo ha omesso di impugnare l’unica ragione fondante la decisione gravata, oramai passata in giudicato, e si è limitato a porre in contestazione argomenti ininfluenti sulla statuizione assunta, che non aveva invece alcun interesse a contestare;

6. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso va dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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