Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29612 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 16/11/2018), n.29612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8277/2014 proposto da:

Società Impianti Sportivi S.a.S., in persona legai rappresentante

pro tempore, Z.L., M.A.M., Nautica Romea

S.n.c., in persona legale rappresentante pro tempore,

P.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via B. Tortolini n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Paoletti Nicolò, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Di Lorenzo Angelo, Rampazzo

Raffaella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 259/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2018 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con il ricorso in atti, gli istanti, tutti proprietari di aree aventi accesso da una strada pubblica in gestione all’ANAS s.p.a. e titolari in ragione di ciò di distinte licenze di accesso, lamentavano che la Corte d’Appello di Venezia, nel dare applicazione con la sentenza qui impugnata alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, comma 23, in guisa del quale l’ente gestore era tenuto ad aggiornare annualmente i canoni ed i corrispettivi dovuti per dette concessioni con il limite che in sede di primo adeguamento l’aumento non avrebbe potuto eccedere l’ammontare del 15% di quello in essere, avesse ritenuto legittima la pretesa dell’ente di percepire, per gli anni successivi al primo adeguamento, l’aggiornamento del canone oltre il limite predetto e ne chiedevano pertanto la cassazione sulla base di due motivi di ricorso

1.2. Di seguito al proposto ricorso, gli istanti con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., rendevano noto di aver definito la controversia ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 16-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, art. 1, comma 1 e chiedevano che pertanto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il collegio, preso atto di quanto sopra e visionati ex art. 372 c.p.c., i documenti prodotti in allegato alla memoria e, segnatamente, copia dei versamenti effettuati a definizione della lite, poichè l’intervenuta definizione della lite perime l’interesse del ricorrente alla pronuncia, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensa integralmente le spese di giudizio e dichiara non dovuto il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non essendo esso operante nei casi di sopravvenuto difetto di interesse (Cass., Sez. 6-2, 2/07/2015,n. 13636).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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