Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29611 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(1) la srl RISPOLI Luigi, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, (2) D.S. e (3) R.

G. entrambi residenti in

(OMISSIS); tutti elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA)

alla Trieste n. 23 presso lo studio dell’avv. GIOVINE Enrico che li

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’Agenzia delle Entrate, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/04/2006 depositata il 22 marzo 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e Finanza ed all’Ufficio di Eboli dell’Agenzia delle Entrate, la srl RISPOLI Luigi, D.S. e R.G. – premesso che con distinti avvisi di “liquidazione e rettifica” l’Ufficio aveva elevato (1) il valore del fabbricato “cat. D/1” oggetto di trasferimento con l’atto registrato il 14 novembre 2000, ritenendo che “.la rendita risultante in catasto non fosse aggiornata ai sensi del D.M. 20 dicembre 1990”, nonchè (2) quello di un “un quarto” di un “suolo”, “in quanto ritenuto ubicato in zona “D” industriale” -, in forza di un solo motivo, chiedono di cassare la sentenza n. 54/04/06″ (depositata il 22 marzo 2006) della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, su loro appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado, “conferma(to)) il valore del terreno dichiarato”, ha “determinato) il valore dell’immobile in Euro 17,800,06 la rendita”.

Il Ministero dell’Economia e Finanza e l’Agenzia delle Entrate instano per il rigetto dell’avversa impugnazione.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c..

L’Ufficio di Eboli dell’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto nei confronti del Ministero è inammissibile:

il processo di merito, infatti, si è svolto sempre e solo con l’Ufficio locale dell’Agenzia e i ricorrenti non indicano quale sia l’interesse (art. 100 c.p.c.) che sorregge la chiamata in giudizio dello stesso.

Le spese di questo giudizio di legittimità tra i ricorrenti ed il Ministero vanno compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non avendo l’ente svolto alcuna attività difensiva propria.

2. La Commissione Tributaria Regionale – esposto avere i contribuenti lamentato (1) la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, del fatto che “la rendita attribuita era stata iscritta agli atti soltanto due anni dopo la registrazione dell’atto” e (2) che con “sentenza n. 03/13/04” della C.T.P. di Salerno, “divenuta definitiva”, la rendita “veniva determinata in Euro. 17.800,06” – ha statuito, per quanto interessa il gravame da scrutinare, doversi considerare la rendita detta ai fini della determinazione del “valore dell’immobile” (scilicet: il fabbricato).

3. La società nonchè il D. e la R., nell’unico motivo di ricorso, denunziano “violazione” del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, formulando (ex art. 366 bis c.p.c.) il (testuale) “seguente quesito”:

– “se sussiste mancanza di motivazione”;

– “se ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, l’Ufficio …

prima e la Commissione nell’emettere la sentenza, poi, avevano l’obbligo di motivare indicando con precisione i valori attribuiti a ciascuno dei beni spiegando i motivi per cui le indicazioni date dal contribuente venivano rettificate”.

4. Il ricorso è infondato.

A. La “mancanza di motivazione” (“la Commissione Tributaria Regionale… non si è preoccupata di motivare”) denunziata dai contribuenti “in ordine” alla loro “richiesta” di “annullamento dell’avviso di liquidazione” per “violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 in quanto i valori dichiarati in atto erano di gran lunga superiore a quelli determinati in forza delle rendite catastali attribuite dall’Agenzia del Territorio … all’epoca della stipula del rogito”, in effetti, integra una vera e propria omissione di pronuncia perchè il giudice di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (per il quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”), non ha assolutamente preso in considerazione, neanche per implicito, il motivo (anche) di appello con il quale essi avevano eccepito l’illegittimità dell’utilizzo (ai fini della determinazione del valore del fabbricato) della “rendita … iscritta agli atti soltanto due anni dopo la registrazione dell’atto”.

Per tal rilievo il punto di doglianza – peraltro non suffragato da nessun concreto elemento fattuale (con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c.) specie quanto alì incidenza del “richiamo fatto all’Ufficio alle norme del D.M. 20gennaio 1990” – si rivela inammissibile perchè, giusta la “giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice” (tale definita da Cass., 3^, 31 maggio 2010 n. 13222, la quale richiama, in proposito, “tra le tantissime, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26599; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25825;

Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071;

Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 2289T’), “la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, ìntegra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4” per cui “è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero, come nella specie, come vizio della motivazione”.

“In tema di ricorso per cassazione”, infatti, “la denuncia di un error in iudicando, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata; tale censura non può pertanto riguardare l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell’atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale (Cass. 22 novembre 2006, n. 24856)”.

B. I ricorrenti, peraltro e comunque, fondano la loro doglianza unicamente sulla data di attribuzione della rendita divenuta definitiva per effetto del passaggio in giudicato della “sentenza n. 03/13/04” della C.T.P. ma sulla mancanza di aggiornamento della rendita da essi considerata (ovverosia sul motivo per il quale l’Ufficio ha ritenuto di esercitare il potere di accertamento del valore del bene trasferito) non indicano nessun elemento, nè giuridico nè di fatto, in base al quale il giudice del merito avrebbe dovuto o, in sede di ipotetico rinvio, dovrebbe ritenere quella rendita già rivalutata ai sensi dell’articolo unico del Decreto del Ministero delle Finanze del 20 gennaio non dicembre, come erroneamente indicato dal giudice del merito 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990), avente ad oggetto la “revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano”, oppure non soggetta a tale operazione.

Ai fini della rilevanza del punto è sufficiente ricordare che per la L. 29 dicembre 1990, n. 405, art. 4, comma 4 “le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonchè per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991”.

5. Per la loro totale soccombenza i ricorrenti, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., devono essere solidalmente condannati a rifondere alla Agenzia le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e compensa integralmente le spese processuali tra tale ente e i contribuenti; rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorario, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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