Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29611 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29611 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 20092-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), – società con socio unico -,
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
RONLk, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
ARTURO NIARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
CIRILLO VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 562/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 28/2/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
i\LAROTTA.

C.

LI

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che;
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli
confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il
diritto di Vincenzo Cirillo a percepire per il periodo dal 2/1/2010 al
31/12/2011 l’indennità di ‘agente unico’ (introdotta con accordo

giornaliere, importo aumentato a lire 7.500 giornaliere con l’accordo
del 22/12/1997), indennità intesa a compensare le mansioni di ritiro e
consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista e non
più versata dopo la fine del 1997 pur persistendone i presupposti, e
condannato Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore del lavoratore
della somma di euro 1.590,57. La Corte territoriale distingueva il
periodo dal 2/1/2010 al 31/12/2010 e quello dall’1/1/2011 al
31/1/2011. Quanto al primo periodo, riteneva che l’azienda avrebbe
dovuto continuare ad erogare il corrispettivo previsto per l’attività
aggiuntiva e non avrebbe potuto giammai sopprimerlo unilateralmente
avendo peraltro le parti del rapporto di lavoro manifestato per fa.da
concludentia la volontà precisa ed univoca di prorogare l’applicazione
degli accordi del 12/9/1996 e del 22/12/1997, richiedendo
l’espletamento della prestazione lavorativa secondo le stesse modalità
che avevano dato luogo all’erogazione dell’indennità. Quanto al
secondo periodo, disattendeva la tesi della datrice di lavoro secondo
cui gli accordi collettivi intervenuti dopo quelli del 1996 e 1997
avrebbero modificato il regime lavorativo precedente comportando la
soppressione dell’indennità de qua. Riteneva, infatti, che, anche a
seguito degli accordi del 27/7/2010 e del 7/10/2010, tale indennità
fosse ancora dovuta in caso di permanente espletamento delle
mansioni di ‘agente unico’. Nello specifico rilevava che il Cirillo aveva
continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza, vale
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sindacale del 12/9/96 prevedente la corresponsione di lire 6.500

a dire le attività di autista e messaggere, senza che fosse intervenuta
alcuna modifica dell’organizzazione del lavoro;
– per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con
sei motivi;
– il lavoratore è rimasto solo intimato;

stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– la società ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
considerato che:

– la società ricorrente, con riguardo al periodo dal 2/1/2010 al
31/12/2010 deduce violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con
riferimento alle fonti negoziali susseguitesi dal 1996 in poi, sempre
sostenendo che l’indennità di ‘agente unico’ non remunera il lavoro
prestato, ma ha carattere incentivante e comunque accessorio e non
necessario, in quanto giustificata da determinati presupposti economici
di gestione aziendale e derivante da un accordo collettivo disdetto,
violazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697
cod. civ., in relazione alla ritenuta e non provata sussistenza di un
aggravio dei compiti ed ancora violazione dell’art. 2099 cod. civ. e
dell’art. 36 Cost. circa la natura dell’indennità in discorso,
erroneamente definita dalla Corte di appello come retributiva, ma in
realtà soltanto ‘incentivante’ (primi tre motivi);
– i motivi sono manifestamente infondati atteso che nutrita e
costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. ex multis Cass. 22 dicembre
2016, n. 26848; Cass. 18 maggio 2016, n. 10288; Cass. 21 marzo 2016, n.
5571; Cass. 30 settembre 2014, n. 20651; Cass. 22 maggio 2014, n.
11330; Cass. 13 marzo 2014, n. 5838; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4561; id.
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– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è

13 dicembre 2012, n. 4561; 22 giugno 2011, n. 17830; 19 maggio 2010,
n. 17724; 15 marzo 2010, n. 6274; 14 marzo 2008, n. 20310), da cui non
vi è ragione di discostarsi, ha già statuito che l’indennità in questione
remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte
unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa

conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può
essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove – in ipotesi – siano
mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di
lavoro neppure invocato un’eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.
Questa Corte ha già osservato che la scadenza del termine di un
accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il
datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui
ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36
Cost. co. 1, con riferimento all’importo già previsto dal contratto
individuale, recettivo di quello collettivo (Cass., SU, 30 maggio 2005, n.
11325);
– né invero sarebbe plausibile configurare tale indennità
sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata, poiché,
come pure è stato evidenziato nei precedenti di questa Corte sopra
citati, in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di
un’obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa;
– ed allora va richiamato il noto principio di non riducibilità della
retribuzione (ricavato dall’art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla
voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro,
ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi (anche a tale
riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata; cfr., per
tutte, Cass. 11 maggio 2000, n. 6046); per l’effetto è stato ritenuto che
l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo
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dal motivo incentivante; essa è oggetto di un obbligo contrattuale con la

termine l’importo dell’indennità in questione fa sì che, alla scadenza di
questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo),
l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo
ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto
l’accordo istitutivo (cfr. anche Cass. 15 marzo 2010, n. 6274; Cass. 31

– l’impugnata sentenza ha, dunque, correttamente respinto le tesi
della società e con motivazione immune da vizi logico – giuridici;
– con riguardo al periodo dall’i /1/2011 al 31/12/2011, la ricorrente
denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, violazione ed erronea applicazione
dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 416 e 420, co. 5, cod. proc.
civ., dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’Accordo nazionale del
6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro dell’11/1/2011 in
relazione alla circostanza che a seguito dei suddetti accordi l’attività di
carico e scarico di oggetti postali è inclusa e ricompresa nell’ordinaria
attività di ‘operatore trasporti’ e pertanto per la stessa non spetta
alcuna indennità (quarto, quinto e sesto motivo);
– i motivi sono infondati alla luce della giurisprudenza già sopra
richiamata ed al principio della irriducibilità della retribuzione
affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico;
– nella specie la Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi della
società secondo cui gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avrebbero
comportato un tale decisivo cambiamento della precedente
organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta
abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie;
– ha, a tal fine, valorizzato la circostanza fattuale, ritenuta pacifica
tra le parti, che il dipendente avesse continuato a svolgere anche dopo
il 31/12/1997 te precedenti mansioni di agente unico – e cioè ad
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agosto 2011, n. 17937);

espletare, in aggiunta ai compiti di autista, anche quelli in precedenza
svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era
incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere)
-, senza perciò che le pur concordate modifiche organizzative avessero
su queste il benchè minimo riflesso;

previsione pattizia, la figura dell’agente unico sarebbe confluita in
quella dell’operatore dei trasporti prevedente, oltre all’attività di autista,
compiti solo collaterali di carico e scarico;
– si tratta tuttavia di una posizione meramente contrappositiva
rispetto alla valutazione degli atti operata dalla Corte territoriale;
– in ogni caso, come pure evidenziato nella sentenza impugnata,
tale posizione non è risultata supportata da elementi concreti per
dimostrare che le previsioni pattizie, pur come asseritamente da
interpretarsi, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative
tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una
indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della
retribuzione, era destinata ad essere conservata;
– quanto alle censure più specificamente concernenti la suddetta
mancata dimostrazione, il motivo si dilunga nell’opporre al motivato
apprezzamento della Corte territoriale (senza scardinare l’affermazione
concernente il dato, ritenuto pacifico, dello svolgimento delle
medesime mansioni di agente unico anche dopo il 31/12/1997)
proprie difformi valutazioni delle risultanze processuali, ma tale modus

operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 360 co. 10 n. 5 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile

ratione temporis, dopo le modifiche di cui all’art. 54 d.l. n. 83/2012,
convertito in legge 7.8.2012 n. 134);

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– di contro, la società si è limitata a sostenere che in termini di

- le differenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali
sottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la
stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale
addetto ai trasporti scivolano sul piano ‘dell’apprezzamento di merito e
comunque non danno contezza della diversa attività svolta dal Cirillo

– né vale invocare i precedenti di questa Corte costituiti da Cass. 7
febbraio 2017, nn. 3183 e 3381 e da Cass. 8 febbraio 2017, n. 3474,
atteso che in tali precedenti, pur dandosi atto degli interventi delle parti
sociali intesi alla ridefinizione della figura dell’agente unico all’interno
dell’area operativa, che avrebbe fatto venir meno la ragione
dell’erogazione dell’indennità in esame, si fanno proprio salve le ipotesi
in cui per altra via rilevi,

a contrario,

il principio della irriducibilità della

retribuzione (si veda il passaggio argomentativo delle citate Cass. nn.
3381-3381-3474/2017 laddove si esclude ogni contrasto con altre
pronunce di questa Corte basate sulla presenza certa del diritto
all’indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle
medesime mansioni);
– in conclusione, la proposta va condivisa ed il ricorso va rigettato;
– nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata
svolto attività difensiva;
– va dato atto dell’applicabtà dell’art. 13, comma 1

quater,

d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228 in quanto l’obbligo del previsto
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione ih rito, negativa,
per l’impugnante, del ricorso (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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per effetto di tale nuova organizzazione;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I bis dello stesso
art. 13.

Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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