Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29610 del 22/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15974-2019 proposto da:
COMUNE DI LISCATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI, 14, lo studio dell’avvocato
GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ARIGO’ LUCA;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
studio dell’avvocato CAUMONT CAIMI CRISTIANO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PIZZONIA GIUSEPPE, BORZOMI NICOLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4980/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 4187/2017, sez. 3, rigettava il ricorso proposto da Unicredit leasing spa avverso l’avviso accertamento n. 7266 del 12.9.16 per IMU 2012.
Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4980/2018, accoglieva parzialmente il gravame ritenendo l’Unicredit tenuta al pagamento dell’imposta solo per 1/12 dell’imposta mancante.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Liscate sulla base di un motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Con memoria in data 10.6.21 il Comune ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio avendo raggiunto un intesa con la Banca resistente che, come da documentazione prodotta, ha accettato la predetta rinuncia;
Va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021