Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29610 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19658/2018 proposto da:

D.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Barone,

giusta procura in calce al ricorso, domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1759/2018 del Tribunale di Brescia, depositato

il 12/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 12 maggio 2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di protezione internazionale avanzata da D.H., cittadino del (OMISSIS), il quale aveva narrato di aver concesso parte del suo terreno ad un suo amico ove era stata costruita una casa ed una chiesa che esso richiedente aveva iniziato a frequentare, provocando l’ira di un vicino Imam, che, insieme ai suoi seguaci, aveva bruciato la casa dell’amico e lo aveva percosso. Gli aggressori avevano incendiato anche la sua casa dopo aver fatto uscire la sua famiglia. Egli era riuscito a fuggire, non aveva denunciato l’accaduto alle autorità perchè l’Imam era potente e poteva corrompere la Polizia. Il Tribunale, all’esito della tenuta udienza e dell’audizione del richiedente, ha ritenuto il suo racconto non credibile, ed ha anche escluso la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato e la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile perchè non è stato rispettato il precetto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che impone il deposito della copia del messaggio PEC di comunicazione del decreto da parte della Cancelleria (cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017; e cfr. pure SU n. 22438 del 2018 e n. 2019 n. 8312), da cui, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

2. Il vizio è tanto più pregnante nella specie, tenuto conto che il Ministero è rimasto intimato, e che nell’intestazione del ricorso si afferma che il decreto impugnato risulta “depositato e non comunicato”, mentre a fine della narrativa, il ricorrente deduce “di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal proprio avvocato in merito al rigetto del ricorso” avvenuto per decreto del 12.5.2018, e di aver appreso tale notizia solo il 14.6.2018 e chiede di essere rimesso in termini.

3. Nulla sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso artr. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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