Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29610 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29610 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 18590-2015 proposto da:
S.G.M. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE TRANE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS;

– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE —
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in
ROMJ-, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 11/12/2017

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente contro

– intimata avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 10/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
i\IAROTTA.

Rilevato che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste,
decidendo sull’appello principale proposto dalla S.G.M. s.r.l.
(subappaltatrice di Fincantieri S.p.A.) e su quello incidentale proposto
dall’I.N.P.S., in parziale rifouna della decisione del Tribunale di Gorizia
(che, accogliendo solo in parte l’opposizione della società aveva
annullato la cartella esattoriale con la quale l’I.N.P.S. aveva richiesto il
pagamento di contributi asseritamente evasi in relazione a giornate
lavorative di sabato e domenica ed a somme erogate a taluni dipendenti
come indennità di trasferta, ritenendo solo corretto il computo a fini
contributivi delle somme versate come indennità di trasferta),
respingeva in toto l’opposizione. Riteneva la Corte territoriale, sulla base
dello svolto accertamento, che la presenza dei lavoratori presso lo
stabilimento Fincantieri di Ancona nei giorni di sabato e domenica non
potesse che essere ricollegata all’espletamento di una prestazione
lavorativa e che, quanto all’ulteriore evasione contributiva, non vi fosse
prova che i dipendenti interessati erano stati assunti per lavorare a
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EQUITALIA NORD SPA;

Monfalcone e che questo era stato in concreto il loro normale e abituale
luogo di lavoro;
– per la cassazione di tale decisione ricorre la società affidando
l’impugnazione a due motivi;
– l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.,

– Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p._A.) è
rimasta solo intimata;
– la. proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con i motivi di ricorso la società denuncia violazione•dell’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ. e comunque dell’art. 360, co. 5, cod. proc. civ. ed in
particolare violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2967
cod. civ. in relazione agli artt. 2721 e/o 2729 cod. civ., dell’art. 2700 cod.
civ. ed ancora dell’art. 2967 cod. civ. nonché dell’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio. Lamenta, con riguardo ad entrambi i
passaggi argomentativi della sentenza, la valenza attribuita ai verbali
dell’Ente accertatore, la non corretta disamina del materiale probatorio
acquisito, l’erronea applicazione delle regole sostanziali e processuali in
materia di prova;
– i motivi sono inammissibili;
– pur deducendosi la violazione dell’art. 2697 cod. civ., non è
censurata l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della
regola di giudizio fondata sull’onere della prova, per avere attribuito
l’ onns probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata,
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resiste con controricorso;

limitandosi la ricorrente a criticare inammissibilmente l’esito della
valutazione delle risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054
del 2014, sez. un. n. 16598/2016, n. 11892 del 2016);
– la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile
nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove

alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice
abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte
di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n.
16598/2016, n. 11892/2016);
– la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è, poi, configurabile solo
allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si
ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n.
11892/2016, n. 13960/2014, IL 20119/2009, n. 26965/2007);
– è pur vero che la ricorrente si duole della attribuita rilevanza al
verbale ispettivo (che, come è noto, “fa piena prova, fino a querela di
falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti
in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da
lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso
pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni
del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia
da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù
di presunzioni o di personali considerazioni logiche” – cfr. ex rnultis Cass.
27 ottobre 2008, n. 25842 -). Tuttavia tale documento non è stato certo
criticamente recepito dal giudice di appello che, anzi, dello stesso ha
valorizzato gli elementi che avevano trovato conferma nelle rilevazioni

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proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad

automatiche delle presenze dei lavoratori, nei tabulati Fincantieri e
comunque in sede di deposizioni testimoniali;
– è allora di tutta evidenza che, tanto con riguardo alle sopra indicate
violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle
risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui

che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in
questa sede di legittimità;
– del resto va ricordato che, a seguito della modifica del n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, co. 1, lett. b) D.L. n. 83/12,
convertito in legge n. 134/12, applicabile, in base al comma 3 della
medesima norma, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e
dunque dall’11/9/2012, è deducibile solo il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; il
controllo della motivazione ‘è, così, ora confinato sub ipecie nullitatis, in
relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre
solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n.
4, cod. proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di
‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8053/14);
– nel caso in. esame i fatti controversi da indagare (da non
confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati
manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale; sicché neppure
potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi
diversa da quella sostenuta dall’odierno ricorrente;
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all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente non ha formulato altro

- pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 cater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, della 1. n.

P.Q.M.
I,a Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso
forfetario in misura del 15%.

, i sensi dell’art. 13, co. 1 cater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

228/2012;

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