Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2961 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T&T TELEMATICA TRASPORTI s.r.l., + 1;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 5/08/08, depositata il 7 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5/08/08, depositata il 7 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, nei confronti della T&T Telematica e Trasporti s.r.l., a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1998, per tardività della notifica (avvenuta in data 27 maggio 2003), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.
La società contribuente non si è costituita.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito nella L. n. 156 del 2005), sostenendo che nella fattispecie, concernente l’anno d’imposta 1998, la notifica della cartella risulta tempestiva, in quanto effettuata nel maggio 2003, appare manifestamente fondato, poichè il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 156 del 2005, dettando la normativa transitoria in tema di disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, ha stabilito, per quanto qui interessa, che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine di notificazione della cartella è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione medesima (e quindi, nella fattispecie, del 2004, trattandosi di dichiarazione presentata nel 1999) (Cass. nn. 16826 e 20384 del 2006, 4255 e 14861 del 2007).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”.;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010