Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2961 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22566/2017 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. GianLorenzo

Marinucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, via Cola di Rienzo, n. 212, giusta procura in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., assistito dall’Avv. Mario Pecoraro, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo

Amilcare Ponchielli, n. 6, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3379/2017 del Tribunale di ROMA, pubblicato il

28 luglio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l’Avv. GianLorenzo Marinucci che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, con la distrazione delle spese

in favore del procuratore antistatario;

udito per la parte controricorrente l’Avv. Mario Pecoraro che ha

concluso per l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 luglio 2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta da P.G. avverso il provvedimento del giudice delegato che lo aveva ammesso al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. per l’importo di 30.000,00, a titolo di prestito infruttifero corrisposto in data 18 luglio 2013 e aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo per le restanti somme di Euro 2.920,46, quale credito derivante dalla sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società fallita, e di Euro 10.545,82, in forza del contratto di collaborazione dal medesimo sottoscritto in data 21 gennaio 2013.

2. A sostegno del provvedimento di inammissibilità, il Tribunale di Roma ha affermato che l’opponente non aveva prodotto l’insinuazione allo stato passivo e tutti i documenti allegati alla stessa e non ne aveva nemmeno richiesto l’acquisizione; inoltre, il P. aveva effettuato successivamente e senza autorizzazione, al di fuori di ogni termine e delle udienze, in palese violazione del contraddittorio, una produzione documentale inammissibile.

3. Avverso il decreto del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione P.G. con atto affidato a due motivi.

4. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha depositato controricorso.

5. P.G. ha depositato memoria difensiva.

6. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019, la VI Sezione Civile-1 di questa Corte, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c. ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, rilevando che, successivamente al deposito del controricorso con cui il Fallimento aveva riferito che la copia del ricorso notificata via Pec constava di una sola pagina contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, il P. aveva depositato istanza di rimessione in termini sostenendo che la mancanza di pagine nell’atto notificato alla controparte era da addebitare ad un malfunzionamento del sistema informatico ed aveva invocato l’autorità di Cass., Sez. U., 14 settembre 2016, n. 18121.

7. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Fallimento, che ha evidenziato che la copia del ricorso notificata via pec constava di una sola pagina contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato.

1.1 L’eccezione è infondata.

1.2 Le Sezioni Unite, con sentenza 14 settembre 2016, n. 18121 (i cui principi sono stati ribaditi anche da Cass., Sez. U., 16 febbraio 2017, n. 4092) hanno affermato che “la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla questione se il vizio di notifica di un atto di impugnazione mancante di una o più pagine nella copia notificata inficiasse direttamente la validità dell’atto, ovvero la sua notificazione, con la conseguente applicabilità, in tale ultima ipotesi, del disposto dell’art. 291 c.p.c. in tema di rinnovazione della notificazione nulla, ovvero la possibilità di concessione di un termine per integrare la difesa, nel caso di costituzione della parte che aveva ricevuto la notifica incompleta, hanno ritenuto preferibile la seconda.

1.3 Anche in tema di notificazione in via telematica, questa Corte ha di recente espresso un orientamento inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2677).

Nell’ambito di tale indirizzo si è affermato che la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814).

Questa Corte ha anche affermato il principio che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665, citata; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26831).

E’ stato, peraltro, osservato che il principio desumibile dall’art. 156 c.p.c., comma 3, risulta recepito nella stessa L. n. 53 del 1994, che all’art. 11 prevede che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) “e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica” (Cass., Sez. U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857).

Ed invero, il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna dello stesso nel luogo espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo determina, infatti, il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione del ricorso alla pec.

Anche in questi casi, infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione con salvaguardia del processo.

1.4 I principi sopra affermati trovano applicazione anche alla fattispecie in esame, che si caratterizza per la particolarità che è stato notificato (oltre la procura) un unico foglio contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato.

E difatti anche nel caso di specie è configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, con la conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica.

Ed infatti dalla lettura del controricorso emerge con evidenza che:

il difensore del Fallimento ha ricevuto, in data 22 settembre 2017, una pec da parte dell’Avv. Marinucci recante in oggetto “Notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 e successive integrazioni del ricorso per Cassazione tra P.G. – F.to (OMISSIS);

– la pec era contrassegnata con il seguente “identificativo messaggio:

(OMISSIS);

– Alla pec erano allegati tre file pdf firmati digitalmente dall’Avv. Marinucci con estensione “.p7m”:

– un file pdf.p7m denominato “Ricorso cass. GP. Fall (OMISSIS) – relata di notifica 22 sett.pdf” e contenente l’attestazione “ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, comma 3, e dell’art. 19 ter Provv. DGSIA 126/4/2014 che il ricorso da me firmato digitalmente è originale informativo predisposto dal sottoscritto, così come gli altri documenti menzionati”;

– un file pdf.p7m denominato “procura ad litem.pdf”;

– un file pdf.p7m denominato ” P.G. – F.to (OMISSIS) spa ricorso sett. 17.pdf”.

Il vizio ha, quindi, riguardato il procedimento notificatorio, sicchè anche in questo caso deve darsi prevalenza, all’originale ritualmente depositato, rispetto alla copia notificata.

1.5 Peraltro, nella fattispecie in esame, la nullità della notifica del ricorso, che consta di un’unica pagina che contiene esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, deve ritenersi sanata dalla costituzione del Fallimento, al quale, peraltro, il ricorrente, in data 11 gennaio 2018, ha provveduto di sua iniziativa a rinotificare copia del ricorso completo, sì da far venir meno la possibile configurabilità di una concreta menomazione del diritto alla difesa e al contraddittorio.

1.6 Dall’esame del controricorso, peraltro, risulta che il controricorrente, pur evidenziando la mancanza dei motivi di censura, ha svolto compiutamente le sue difese su ambedue i profili di censura dedotti con il ricorso per cassazione, sicchè la mancanza delle altre pagine del ricorso non ha impedito la comprensione delle doglianze formulate, il che ha reso superfluo il termine per integrare le difese, del resto neanche richiesto dal difensore del Fallimento.

2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 93 e art. 99, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la L. Fall., art. 99 non faceva alcun riferimento alla necessità di depositare, a pena di decadenza, la copia autentica dell’insinuazione e del provvedimento di esclusione dallo stato passivo al momento del deposito dell’opposizione e che l’ulteriore rilievo della mancata autorizzazione del Tribunale al deposito era assorbito.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della decisione impugnata per assenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul criterio seguito dal Tribunale nella determinazione dei compensi, evidenziando che doveva essere applicato il D.M. n. 55 del 2014 e che la liquidazione era superiore ai parametri; nè risultava espressa alcuna motivazione in relazione alle singole fasi processuali, tenuto conto della statuizione di inammissibilità e della mancanza di attività istruttoria o trattazione.

3.1 Il primo motivo è fondato.

3.2 Questa Corte ha affermato che in tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1, sicchè, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), che siano custoditi nel detto fascicolo informatico (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548; Cass., 8 marzo 2018, n. 5570).

Ne consegue che l’art. 99 richiamato, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo. Inoltre, in tema di opposizione allo stato passivo – che è giudizio che, pur avendo natura impugnatoria, non è qualifica bile come appello – non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l’art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui alla L. Fall., art. 90 per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass., 22 ottobre 2020, n. 23138; Cass., 12 agosto 2016, n. 17096).

4. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della condanna al pagamento delle spese processuali, deve ritenersi assorbito.

5. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA