Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2961 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2961 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 26813-2015 proposto da:
FRITTITTA DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato PIERO
X., rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE COSTA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3139

ENEL

DISTRIBUZIONE

S.P.A.

C.F.

05779711000,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI
ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

N

Data pubblicazione: 07/02/2018

COSTANZO, rappresentata e difesa dagli avvocati
GIUSEPPE FERRARA, MASSIMILIANO MARINELLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di PALERMO, depositata il 06/07/2015, R.G.N. 532/14;

_r.g.n. 26813/205
Svolgimento del processo
La corte d’Appello di Palermo accogliendo il ricorso di Enel Distribuzione spa ha
riformato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accertato l’illegittimità
del licenziamento disciplinare comminato a Daniele Frittitta il 26.10.2011, a
seguito di contestazione in cui si addebitava al dipendente reiterati interventi sui

alterare i dati di misura di energia elettrica per ricavarne un ingiusto profitto,
consistente nella riduzione del costo dei consumi nella predetta fornitura.
La Corte territoriale ha ritenuto che le regressioni nel consumo riscontrate dalla
datrice di lavoro, a seguito di denuncia anonima che aveva indotto la società ad
effettuare una verifica sui consumi del Frittitta, non potevano essere ricondotte ad
un guasto tecnico ( malfunzionamento della memoria del contatore o della
trasmissione dei dati dal contatore alla centrale) , in quanto era stata rinvenuta sul
secondo contatore installato nel 2008 una manomissione esterna oltre che interna.
Che detta manomissione era stata rilevata presso l’abitazione dai verificatori, in
presenza anche di un carabiniere, con prelievo del contatore, poi esaminato
presso la sede Enel.
La corte di merito ha ritenuto che l’esame sul contatore era stato effettuato
nelle condizioni in cui esso era all’atto del prelevamento presso l’abitazione del
lavoratore e che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, il quale
aveva ritenuto non provata la manomissione prima dell’intervento dei verificatori
alla luce delle contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali rese da costoro,
l’intervento di detti verificatori era stato effettuato alla presenza dei Carabinieri ,
chiamati per attestare la regolarità delle operazioni proprio in ragione dell’assenza
da casa del Frittitta.
La Corte distrettuale ha pertanto ritenuto che Enel avesse fornito la prova
dell’illecito disciplinare contestato al dipendente , ritenendo sussistente un
gravissimo inadempimento idoneo a ledere l’elemento fiduciario.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Frtititta affidato ad un unico articolato
motivo, ha resistito Enel spa con controricorso .
i

contatori elettronici a lui intestati ed installati presso la sua abitazione , diretti ad

Motivi della decisione
Lamenta il ricorrente un omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti , ai sensi dell’art.360c.1 n.5 c.p.c. che avrebbe riguardato :
a) il non aver tenuto conto che il sistema di telegestione, come emerso
dall’istruttoria, non sarebbe stato affidabile in quanto non immune da guasti e
malfunzionamenti, con conseguente non attendibilità delle letture dei registri

fatto era stato accertato dal giudice di prime cure attraverso le deposizioni dei due
testi ingegneri dell’ENEL, oltre che dal CTU, i quali avevano riferito circa la non
attendibilità dei dati rilevati dal sistema di telegestione, che registra da remoto le
utenze domestiche mediante la linea telefonica, la quale potrebbe essere occupata
o soffrire altri inconvenienti tecnici; b) l’ aver omesso di esaminare il fatto che la
società non avrebbe provato che le regressioni fossero state operate proprio dal
Frittitta . In particolare perché dalla testimonianza dell’ing. Berti, dirigente Enel ,
la corte di merito avrebbe dovuto ricavare che, mentre la regressione del consumo
segnalato da contatore non può essere effettuata sul contatore stesso, essendo
questo progettato in modo da non accettare modifiche, la regressione può essere
effettuata sul sistema di lettura in tele gestione , potendosi scaricare attraverso
un computer collegato al contatore i dati su di un file, per poterli modificare. c) il
non aver esaminato altro fatto decisivo ossia la contraddizione in cui sarebbe
incorso il teste Corbo , con riferimento al momento in cui ha effettuato la verifica
delle anomalie, oltre che la testimonianza dello stesso perito della società che
aveva precisato che non erano stati evidenziati segni di rilavorazione né nell’aria
della memoria del contatore, né nell’aria del microprocessore, così che non
risultavano segni evidenti di interventi operati sulla piastra elettronica. d)il non
aver considerato altro fatto decisivo, ossia la testimonianza del carabiniere
Diranno, presente presso l’abitazione del lavoratore all’atto della rimozione del
contatore, il quale aveva fornito in giudizio una versione alquanto diversa da ciò
che aveva annotato nel verbale del 28.8.2011, riferendo che i verificatori avevano
effettuato delle prove di funzionamento del contatore asportato, che tale
operazione si sarebbe effettuata prima del loro arrivo , ciò ricavandosi da discrasie
sugli orari indicati dai testi Corbo e Cambria ( verificatori) sull’arrivo del Carabineri
( 15,15 circa) rispetto all’orario di disattivazione del contatore ( 14,31).
2

informatici che indicavano le regressioni di consumo. Secondo il ricorrente tale

Il ricorso

è inammissibile. Nell’unico motivo formulato il ricorrente, sia pure

richiamando il vizio di omesso esame di fatti decisivi da parte della corte di merito,
ha inserito considerazioni di mero fatto oltre che valutazioni delle prove
testimoniali assunte in primo grado, evidenziandone la inattendibilità, ma non ha
precisato chiaramente le ragioni per cui tutte le questioni di fatto indicate, che
sono state peraltro esaminate nella sentenza impugnata, avrebbero assunto valore

In realtà il ricorrente assume come fatto decisivo non esaminato dai giudici di
merito , ma oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di appello, la possibilità
di un mancato corretto funzionamento del sistema di rilevazione , nel senso che vi
sarebbe stata la possibilità che le regressioni nei consumi di energie registrate
fossero riconducibili ad un eventuale guasto tecnico, ossia al malfunzionamento
della memoria del contatore , oppure ad una non corretta trasmissione dei dati dal
contatore al centro di gestione dei dati e non ad una manomissione da lui operata.
Tutte le altre censure sono correlate a tale fatto, perché si riferiscono alla
lamentata assenza di prova che le regressioni sarebbero state opera di
manomissione da parte del lavoratore .
La Corte territoriale ha esaminato tutti i fatti prima ricordati, che sono stati oggetto
delle testimonianze raccolte nel giudizio di primo grado e valutate poi dalla
sentenza impugnata, ma tale valutazione non ha coinciso con quella offerta dal
ricorrente. In particolare la Corte ha tenuto conto della esistenza di obiettive
regressioni accertate nel periodo in contestazione dei consumi , dell’ impossibilità
di accorgersi di dette regressioni se non con la lettura a fine anno, in cui si può
fare il controllo di congruenza ed ha escluso che tali regressioni potessero essere
dovute a malfunzionamento in quanto vi erano prove testimoniali, ( dei
verificatori Corbo e Cambria e anche di altro teste Ronca) circa l’esistenza di
manomissione esterna, descritta in sentenza, riscontrata tanto all’atto del prelievo
dall’abitazione del contatore con inserimento in busta sigillata, quanto all’atto del
controllo successivo alla presenza del Frittita medesimo. La corte ha poi spiegato
perché abbia ritenuto irrilevante la contraddizione del teste Corbo su fatto,
ritenuto secondario, del mancato avviso al lavoratore di assistere al prelievo del
contatore o perché abbia ritenuto più attendibile la testimonianza del carabiniere e

k

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decisivo ai fini della diversa soluzione richiesta.

non quella del collega del frittita, Battaglia, sul momento e sulle modalità del
prelievo del contatore , avvenuta alla sua presenza e non prima.
Risulta pertanto che la Corte abbia esaminato compiutamente i fatti storici decisivi,
principali ed anche secondari, la cui esistenza emerge tanto dalla sentenza quanto
dagli atti processuali.
Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte ( cfr Cass

omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e
il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la
sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non
integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ed
ancora questa Corte ha statuito che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento
delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio
denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4,
disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante( così Cass. n. 11892/2’16).
Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente
giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
e t.t ■ etc tu_o «Al-fj,d)
La cort r-i-gni:tair -f-i-corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
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n..8053/2014) , il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Roma , 11.7.2017
Giuseppe Napoletano

Laura Curcio

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