Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2961 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso proposto da:

C.A.M. e C.G.M., rappr. e dif.

P.G., elett.dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Luciano

Argiolas, in via Tasso n. 39, come da procura in calce all’atto;

– ricorrenti –

contro

C.E., rappr. e dif. dagli avv. Elena Stella Richter,

Gabriele Racugno, Favio Nieddu Arrica, elett. dom. presso lo studio

del primo in Roma, in viale G. Mazzini n. 1, come da procura in

calce all’atto;

– controricorrente –

C.P. ( Ef.);

– intimato –

per la cassazione delle sentenze non definitiva App. Cagliari

30.1.2013, n. 75/2013 e definitiva App. Cagliari 11.11.2014, n.

616/2014 in R.G. 134/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 10 gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito l’avvocato Richter E. Stella per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Capasso Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con unico ricorso C.A.M. e C.G.M. impugnano le sentenze non definitiva App. Cagliari 30.1.2013, n. 75/2013 e definitiva App. Cagliari 11.11.2014, n. 616/2014, in R.G. 134/2003, con cui rispettivamente venivano accolti l’appello principale promosso da C.E. e quello incidentale di A.G., C.P.E., C.A.M. e C.G.M. e, nella seconda, accolto l’appello principale, avverso la sentenza Trib. Cagliari n. 396 del 30.1.2003 e così dichiarata C.E. titolare di 11.500 azioni della SILA s.p.a., poi SILA s.r.l., condannando la stessa a pagarne a favore degli appellati il valore nominale risultante al momento dell’acquisto.

Si dà atto che entrambe le sentenze risultano emesse anche nei confronti di A.G., la quale nè compare tra i ricorrenti, nè è stata raggiunta dalla notifica del controricorso, pur pacificamente emergendo la sua qualità di erede dell’originario attore C.G. e parte nel giudizio di secondo grado, e dunque la necessità della sua necessaria partecipazione al giudizio, in ogni sua fase, quale litisconsorte necessario.

Rileva inoltre il Collegio che appare inammissibile l’istanza di rinvio della trattazione dell’udienza quale inoltrata da ultimo, dopo avere ricevuto l’avviso di fissazione della medesima, dall’avv. Poddi Gianfranco, già difensore dei ricorrenti, non costituendo l’allegata cancellazione volontaria, nelle more, dall’albo degli avvocati ragione di interruzione del processo, pur divenendo ora la circostanza di rilievo per la sua prosecuzione.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.G., assegnando giorni 90 alle parti interessate per l’adempimento, da svolgersi con termine a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, da effettuarsi a cura della cancelleria anche alle parti ricorrenti di persona; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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