Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29609 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8651/2019 proposto da:
N.M., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto,
(Pec: patrizia.bortoletto-ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura
speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2283/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
N.M., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale; col primo motivo egli censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 a proposito del giudizio di non credibilità soggettiva formulato dalla corte territoriale;
col secondo motivo denunzia poi la violazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione, nonchè per violazione dell’art. 5 t.u. imm. e degli artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti politici, imputando alla corte del merito di non aver svolto alcuna considerazione a proposito della situazione del Paese di origine, quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive di instabilità che si sarebbero dovuto ritenere rilevanti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo è inammissibile poichè si sostanzia in una critica di merito;
dall’impugnata sentenza risulta che il ricorrente aveva dedotto, a fondamento della domanda di protezione internazionale, di esser fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato; ciò in quanto egli era stato ritenuto, a torto, omosessuale in seguito alla denuncia sporta dalla moglie di uno zio presso il quale aveva vissuto in quanto orfano di entrambi i genitori;
la corte d’appello ha considerato inattendibile la narrazione posta a base della domanda, motivando in ordine alla genericità e alla illogicità del racconto;
quello relativo alla credibilità soggettiva è un giudizio di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e non sindacabile in cassazione, salvo che per vizio di motivazione, nei limiti in cui tale vizio è ancora prospettabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U n. 8053-14);
tale tipologia di vizio non risulta dedotta nel caso di specie;
II. – il secondo motivo è inammissibile perchè generico e inconferente rispetto all’oggetto del giudizio come fissato dall’allegazione;
la corte d’appello, in ragione di quanto inattendibilmente dichiarato e in base alla situazione parentale ancora esistente nel Paese di origine, ha ritenuto che la situazione soggettiva del richiedente non poteva farsi rientrare nel contesto di vulnerabilità necessario alla protezione umanitaria;
in tal modo la corte territoriale si è rettamente attenuta all’allegazione;
come questa Corte ha avuto modo di precisare, la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae, invero, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (ex aliis Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19);
l’attuale doglianza presupporrebbe che altra fosse stata la situazione dedotta a fondamento della domanda, ma nel ricorso niente di specifico risulta evidenziato a tal riguardo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020