Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29609 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 16/11/2018), n.29609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29665/2014 R.G. proposto da:

COMUNE DI MISSAGLIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv. Gabriele Di Paolo e Francesca Guercio, con

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n.

35/b;

– ricorrente –

contro

M.E., e M.M., rappresentati e difesi dall’Avv. Ettore

Ribolzi, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5,

presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano depositata il 29

settembre 2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2018

dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi gli Avv. Gabriele Di Paolo ed Ettore Ribolzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso, ed in subordine la rimessione della causa alle Sezioni

Unite, in relazione al secondo motivo d’impugnazione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E. e M.M., in qualità di eredi di M.G., già proprietario di un fondo sito in (OMISSIS), convennero in giudizio il Comune di Missaglia, per sentir determinare le indennità dovute per l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione dell’immobile, disposte con decreti rispettivamente del 1 giugno 1982 e del 21 luglio 1988.

Si costituì il Comune, ed eccepì la prescrizione dei diritti azionati e l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con ordinanza del 29 settembre 2014, la Corte d’Appello di Milano ha determinato l’indennità di espropriazione in Euro 293.058,16, quella di occupazione in Euro 152.472,00 e quelle aggiuntive in Euro 15.722,08, ordinandone il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratti gl’importi già versati.

Premesso che la proposizione della domanda era stata preceduta da un giudizio di risarcimento del danno per occupazione illegittima, promosso con atto di citazione notificato il 29 giugno 1988 da parte di F. e M.M., in qualità di coeredi di M.G., e precisato che tale domanda era stata rigettata dal Tribunale di Lecco, con sentenza confermata sia in appello che in cassazione, la Corte ha rilevato che, nell’impugnare la predetta sentenza con atto notificato il 28 maggio 1997, gli attori avevano proposto in via subordinata domande di determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, dichiarate inammissibili in quanto nuove. Ciò posto, ha escluso l’intervenuta prescrizione del diritto alle indennità, ravvisando nell’appello un atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri coeredi, rimasti estranei al predetto giudizio: ha ritenuto infatti che, in quanto aventi natura recuperatoria, e quindi vantaggiose per la comunione ereditaria, le predette domande si configurassero come azioni a favore di tutti i coeredi, esercitabili individualmente da ciascuno di essi con effetti anche nei confronti degli altri.

La Corte ha poi rilevato che il fondo espropriato, avente una superficie di 8.000 mq. e situato in un’area periferica del Comune di Missaglia, era dotato dei requisiti di edificabilità legale e di fatto, in quanto incluso in zona edificabile dal piano regolatore generale approvato il 21 marzo 1978 e dotato di opere di urbanizzazione; ha reputato pertanto condivisibile la stima compiuta dal c.t.u., che ne aveva determinato il valore di mercato in Euro 293.058,16, escludendo la possibilità di disporne la riduzione in virtù della destinazione dell’area all’edilizia economica e popolare, la quale era configurabile come vincolo preordinato all’esproprio. Ha ritenuto altresì corretta la determinazione dell’indennità di occupazione in base ai criteri previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 50 confermando anche il riconoscimento delle indennità aggiuntive, in quanto, come emergeva dal verbale di occupazione, il fondo era dotato di un muretto di cinta e di un gelso non potato.

2. Avverso la predetta ordinanza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. I M. hanno resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., osservando che, nell’escludere l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennità di espropriazione, la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito efficacia interrutti-va permanente all’atto di appello proposto nel precedente giudizio, non avendo considerato che in tale giudizio, avente ad oggetto un diritto diverso, la domanda di riconoscimento della predetta indennità risultava inammissibile, in quanto nuova, e quindi inidonea a determinare l’interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Premesso dunque che la prescrizione, interrotta con efficacia istantanea dall’atto di appello, doveva ritenersi già compiuta al momento della notificazione del nuovo atto di citazione, sostiene che tale conclusione è l’unica conforme alle finalità d’interesse pubblico sottese all’espropriazione, le quali, consistendo nella realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, esigono la certezza dei termini entro i quali l’Amministrazione e gli assegnatari possono essere chiamati a rispondere dell’indennità dovuta al proprietario espropriato.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ infatti pacifico che il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato il 23 luglio 2012, era stato preceduto da un altro giudizio, promosso dai coeredi degli attori ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dall’occupazione acquisitiva del medesimo fondo di proprietà del comune dante causa; la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Lecco con sentenza del 4 giugno 1996, avverso la quale i medesimi coeredi avevano proposto appello con atto notificato il 28 maggio 1997, nel quale avevano altresì avanzato, in via subordinata, domanda di determinazione della indennità di espropriazione; tale domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Milano, in quanto nuova, con sentenza del 13 luglio 2001, avverso la quale gli appellanti avevano proposto ricorso per cassazione, senza però impugnare la predetta statuizione, la quale era pertanto passata in giudicato. Ciò posto, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, ancorchè inammissibile, la domanda proposta con l’atto di appello fosse idonea ad interrompere la prescrizione del diritto all’indennità con effetto permanente fino alla relativa decisione, ed ha conseguentemente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, rilevando che la domanda introduttiva del presente giudizio era stata proposta entro l’ordinario termine decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

Il principio sancito dall’art. 2945 c.c., comma 2, secondo cui l’interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova infatti deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, e resta pertanto applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non abbia deciso sul merito della domanda, ma si sia limitata a definire eventuali questioni di carattere pregiudiziale, purchè essa sia stata pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza (cfr. Cass., Sez. 3, 24/11/2005, n. 24808; Cass., Sez. 1, 14/02/2000, n. 1608; 23/05/1997, n. 4630); l’effetto interruttivo permanente previsto da tale disposizione dev’essere pertanto riconosciuto anche alla domanda nuova introdotta, come nella specie, con l’atto di appello, in quanto la relativa dichiarazione d’inammissibilità presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale idonea a passare formalmente in giudicato, e dunque una difesa attiva della controparte, la quale resta compiutamente edotta della volontà dell’attore di esercitare il proprio diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 27/01/2016, n. 1516; Cass., Sez. 2, 14/12/2012, n. 23017).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell’escludere anche la prescrizione del diritto all’indennità di occupazione, l’ordinanza impugnata non ha considerato che il relativo termine ha una decorrenza diversa da quella del termine di prescrizione del diritto all’indennità di espropriazione, in quanto la predetta indennità dev’essere calcolata e corrisposta in relazione a ciascun anno di occupazione, sicchè il relativo credito può essere fatto valere fin dalla scadenza del primo anno dall’immissione in possesso del fondo. Aggiungono che nell’atto di appello proposto nel precedente giudizio i coeredi degli attori non avevano chiesto il riconoscimento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, ma solo il pagamento di quanto dovuto per l’occupazione protrattasi dalla data dell’immissione in possesso a quella dell’irreversibile trasformazione del fondo, sul presupposto dell’illegittimità dell’occupazione, in quanto avvenuta in carenza di potere.

2.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.

E’ infatti pacifico che l’occupazione del fondo di proprietà del dante causa degli attori, disposta con decreto del 1 giugno 1982 per la durata di cinque anni, e prorogata dapprima di un anno ai sensi del D.L. 22 dicembre 1984, n. 501, art. 1, comma 5-bis introdotto dalla Legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, ed in seguito di altri due anni ai sensi del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, art. 14 venne a cessare il 21 luglio 1988, per effetto della tempestiva emissione del decreto di espropriazione. La sentenza impugnata ha ancorato a quest’ultima data anche la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto all’indennità di occupazione, e, ritenuto che lo stesso fosse stato validamente interrotto con efficacia permanente dalla proposizione della relativa domanda nell’ambito del giudizio di risarcimento dei danni precedentemente introdotto dai coeredi degli attori, ha concluso che, non diversamente dal diritto all’indennità di espropriazione, quello all’indennità di occupazione non risultava ancora prescritto alla data d’instaurazione del presente giudizio.

Nella parte riguardante l’efficacia interruttiva della domanda avanzata nel precedente giudizio, le censure sollevate dal ricorrente investono la ricostruzione del contenuto dell’atto di appello proposto dai coeredi dei M., la cui interpretazione, in quanto volta ad individuare l’intento concretamente perseguito dagli appellanti, si risolve un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche legali o per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/1981, n. 723): nel contestare il significato attribuito alle espressioni usate dagli appellanti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente non spiega peraltro le ragioni per cui la motivazione addotta a sostegno della predetta interpretazione deve considerarsi meramente apparente, o comunque tale da impedire la ricostruzione del percorso logico seguito dalla Corte territoriale, ma si limita ad insistere sulla propria lettura, contrastante con quella risultante dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denunzia del vizio di motivazione, un riesame del merito, non consentito a questa Corte.

2.2. Quanto al riferimento alla data di emissione del decreto ablatorio, quale dies a quo del termine di prescrizione, esso trova conforto, in tema d’indennità di espropriazione, nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’emissione del decreto di espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè non fosse intervenuta la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 medesima legge, il proprietario espropriato deve considerarsi legittimato ad agire in via autonoma per il conseguimento dell’indennità di espropriazione dinanzi alla corte d’appello in unico grado, indipendentemente dalla determinazione della stessa in via amministrativa e dal compimento dei relativi adempimenti pubblicitari, entro l’ordinario termine di prescrizione decennale, il quale decorre dalla data di emissione del decreto di esproprio, che, comportando l’acquisto della proprietà del bene da parte della Pubblica Amministrazione, segna anche il momento dell’insorgenza del diritto all’indennità (cfr. Cass., Sez. 1, 6/06/2003, n. 9098; 10/08/2001, n. 11064).

Senonchè, come correttamente sostiene la difesa del ricorrente, tale principio non è integralmente applicabile alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione, rispetto alla quale il venir meno del presupposto costituito dal deposito della relazione di stima, in conseguenza della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 20 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 470 del 1990, pur comportando ugualmente la possibilità di agire via autonoma dinanzi alla corte d’appello, non consente di ricollegare tale facoltà all’emissione del decreto di espropriazione: come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il diritto all’indennità di occupazione, che ha carattere autonomo rispetto a quello all’indennità di espropriazione, sorge per effetto dell’emissione del relativo decreto, e l’importo dovuto dev’essere calcolato in relazione a periodi di un anno e corrisposto al termine di ogni singola annualità, con la conseguenza che è da quest’ultima data che, in riferimento a ciascun periodo di detenzione del fondo, dev’essere fatto decorrere anche il termine di prescrizione (cfr. Cass., Sez. 1, 28/05/2012, n. 8452; 16/06/2006, n. 13950; 14/12/2001, n. 15839). Considerato che nella specie il decreto di occupazione risulta emesso il 1 giugno 1982, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione va fatto risalire, come si è detto, al 28 maggio 1997, deve dunque ritenersi che a quest’ultima data si fosse già prescritto il diritto all’indennità relativo alle prime quattro annualità di occupazione, non potendosi attribuire alcun rilievo, a tal fine, alla circostanza che, almeno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 470 del 1990, l’espropriato o i suoi eredi non potessero agire per la determinazione dell’indennizzo, non essendo stata ancora depositata la relazione di stima. Nel ribadire il predetto principio, questa Corte ha infatti precisato che lo stesso trova applicazione anche in riferimento ai periodi anteriori alla sentenza della Corte costituzionale, richiamando il proprio consolidato orientamento, secondo cui la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all’esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come impedimento giuridico all’esercizio del diritto medesimo, ma costituisce un mero ostacolo di fatto, ovviabile attraverso la proposizione dell’incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo: si è osservato al riguardo che il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità ne comporta l’eliminazione dall’ordinamento giuridico con efficacia ex tunc, con la conseguenza che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale la norma illegittima non è più idonea a produrre, nè tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato (fatta eccezione per i c.d. rapporti esauriti), e non può, pertanto, costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 5/02/1999, n. 27; Cass., Sez. lav., 20/08/2004, n. 16404; Cass., Sez. I, 11/08/1998, n. 7878).

Tale affermazione non trova smentita in alcuni precedenti richiamati dal Pubblico Ministero nei quali, con riferimento alle espropriazioni perfezionatesi sotto la vigenza della L. 29 luglio 1980, n. 385, si è ritenuto che il termine di prescrizione del diritto a conseguire il conguaglio dovuto sull’indennità di espropriazione o sul corrispettivo della cessione volontaria, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, che aveva dichiarato illegittima la disciplina relativa alla determinazione dell’indennità, dovesse essere fatto decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza, che aveva reso esigibile il credito, anzichè dall’emissione del decreto di esproprio o dalla stipulazione dell’atto di cessione, che ne costituivano il fondamento (cfr. Cass., Sez. 1, 27/07/2016, n. 15626; 14/04/2014, n. 8662; 22/05/2007, n. 11843): sebbene, infatti, nei predetti casi, come in quello di specie, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma di legge abbia fatto venir meno la condizione cui era subordinato l’esercizio di un diritto ricollegabile ad un atto o un provvedimento posto in essere in epoca anteriore alla pubblicazione della relativa sentenza, in tal modo aprendo la strada all’immediata azionabilità della pretesa, le ragioni sottese alle pronunce citate non appaiono riferibili alla fattispecie in esame, avendo questa Corte individuato la causa ostativa alla decorrenza del termine di prescrizione nella mancanza di una norma che prevedesse i criteri di liquidazione del conguaglio, prima che intervenisse la dichiarazione d’incostituzionalità, e nella conseguente sussistenza di un’oggettiva incertezza, tale da impedire concretamente l’esercizio del diritto; nel caso qui in discussione, invece, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale ha rimosso l’unico limite all’azio-nabilità di una pretesa che, in assenza dello stesso, avrebbe potuto essere fatta valere senza ulteriori ostacoli fin dal momento della maturazione del diritto, in applicazione delle altre disposizioni di legge all’epoca vigenti in tema di determinazione dell’indennità di occupazione.

La situazione d’incertezza esistente in ordine alla contrarietà della predetta condizione alla tutela della proprietà e del diritto di difesa dell’espropriato, prima che il Giudice delle leggi ne accertasse formalmente l’incostituzionalità, non consente a sua volta d’invocare l’esigenza di tutela dell’affidamento riposto dall’interessato in ordine alla legittimità del proprio comportamento, in quanto tenuto in ossequio alla disciplina normativa all’epoca vigente. E’ pur vero, infatti, che in tema di modificazioni normative retroattive l’esigenza di tutelare l’affidamento del cittadino è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando in linea di principio che al legislatore non è preclusa l’emanazione di leggi retroattive (salvo che in materia penale, governata dal principio d’irretroattività sancito dall’art. 25 Cost.), sia innovative che interpretative, ha costantemente ribadito che tale scelta dev’essere giustificata sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato l’adozione ed i valori, costituzionalmente tutelati, della parità di trattamento e della coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico (cfr. tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 149 del 2017; sent. n. 73 del 2017; sent. n. 216 del 2015). La medesima esigenza ha trovato uno specifico riconoscimento, in tema di prescrizione, nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, la quale ha affermato che il relativo termine dev’essere fissato anticipatamente, e ciò al fine di garantire la certezza del diritto, la quale, pur non escludendo l’ammissibilità di modifiche normative, impone di tener conto, nell’adozione delle stesse, delle situazioni particolari degli operatori economici, prevedendo eventualmente adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche (cfr. Corte di Giustizia UE, 12/12/2013, in causa C362/12, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation). In senso più ampio, la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU hanno ripetutamente affermato che il giudice nazionale è tenuto a verificare che la normativa interna soddisfi gli obblighi derivanti dal principio di certezza del diritto, avente come corollario quello di tutela del legittimo affidamento, il quale impone da un lato che le norme di diritto siano chiare e precise nei loro effetti, in particolare quando possano avere conseguenze sfavorevoli nei confronti degl’individui e delle imprese, e dall’altro che la loro applicazione sia prevedibile per gli amministrati (cfr. Corte di Giustizia UE, 12/12/2013, in causa C-362/12, cit.; 7/06/2005, in causa C-17/03, VEMW ed altri; 13/ 02/1996, in causa C-143/93, Van Es Douane Agenten; Corte EDU, 8/9/ 2015, Laurus Invest Hungary Kft e altri c. Ungheria). L’applicazione di tali principi alla fattispecie in esame non può tuttavia prescindere dalla considerazione, avente portata risolutiva, che la modificazione normativa asseritamente lesiva dell’affidamento, oltre a non riguardare specificamente il termine di prescrizione, non è stata determinata da un intervento del legislatore, ma da una pronuncia del Giudice delle leggi, alla cui portata retroattiva si è ritenuto, almeno fino a tempi piuttosto recenti, che non potessero essere apposti limiti o condizioni, a meno che l’incostituzionalità non dipendesse dal sopravvenire di nuove norme costituzionali o interposte. La stessa prescrizione, determinando l’estinzione del diritto in contestazione, costituisce d’altronde, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un limite all’operatività degli effetti retroattivi delle pronunce d’incostituzionalità, i quali si estendono anche ai giudizi in corso, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato un altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 20/ 11/2012, n. 20381; 18/07/2006, n. 16450). Ciò comporta, nella specie, l’impossibilità di estendere gli effetti della sentenza n. 470 del 1990 all’indennità di occupazione dovuta per le annualità maturate in epoca anteriore al decennio precedente la proposizione della domanda, indipendentemente dalla data in cui è intervenuta la predetta pronuncia, costituendo le stesse oggetto di rapporti esauriti per effetto della prescrizione, disciplinata da una norma diversa da quella investita dalla dichiarazione d’incostituzionalità.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 50 e 57censurando l’ordinanza impugnata per aver liquidato l’indennità di occupazione in base ai criteri previsti dall’art. 50 cit., in difformità delle disposizioni impartite al c.t.u., cui era stato chiesto di determinarla in misura pari agl’interessi legali sull’importo dovuto a titolo d’indennità di espropriazione, e senza considerare che la predetta disposizione non poteva trovare applicazione alla fattispecie in esame, in quanto entrata in vigore successivamente all’approvazione del piano per l’edilizia economica e popolare, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

3.1. Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta peraltro conforme al diritto.

Il procedimento ablatorio in esame risulta infatti avviato in epoca ben anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e pertanto, ai sensi dell’art. 57 medesimo D.P.R., come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, resta sottratto alla disciplina introdotta dal Testo unico sulle espropriazioni, applicabile esclusivamente ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Erroneamente, pertanto, nel procedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione, la sentenza impugnata ha richiamato il D.P.R. n. 327, art. 50 la cui inapplicabilità non impediva peraltro di fare riferimento al criterio dallo stesso previsto, già contemplato, sia pure con riguardo alle aree agricole o comunque non edificabili, dal previgente L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, e comunque non escluso dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72 ritornato applicabile alle aree edificabili per effetto della medesima sentenza. L’indennità di occupazione dev’essere infatti liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, che, pur potendo coincidere con il saggio corrente degl’interessi legali, non deve necessariamente essere pari allo stesso, restando la scelta devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1, 24/03/ 2016, n. 5916; 28/01/2011, n. 2100; 5/09/2008, n. 22395).

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’aderire alle conclusioni del c.t.u., l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare le critiche formulate alla relazione di consulenza, che nella determinazione dell’indennità di espropriazione si era discostata dai valori immobiliari dell’edilizia economica e popolare, senza tener conto dell’inclusione del fondo nel PEEP, solitamente riguardante aree di minor pregio, e della mancata espropriazione di un’area della superficie di circa 650 mq., mai sottratta alla disponibilità materiale dei proprietari.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorso ha infatti ad oggetto una sentenza pubblicata in data successiva al trentesimo giorno dall’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ed è pertanto assoggettato al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dall’art. 54 cit., il quale, circoscrivendo l’anomalia motivazionale denunciabile con il ricorso per cassazione ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclude la possibilità di far valere come motivo di ricorso per cassazione l’omessa o insufficiente valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14234; Cass., Sez. 6, 1/07/2015, n. 13448; 10/02/2015, n. 2498): tale vizio risulta infatti estraneo all’ambito applicativo della norma in esame, ormai limitato alle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257).

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di valutare la richiesta di applicazione della riduzione prevista da quest’ultima disposizione, senza tener conto dell’applicabilità della stessa alla procedura espropriativa in questione, non ancora definita alla data della sua entrata in vigore, avuto riguardo alla pendenza del giudizio riguardante la determinazione dell’indennità.

5.1. Il motivo è infondato.

I criteri di liquidazione dell’indennità di espropriazione previsti dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, introdotti a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto aventi portata modificativa di quelli previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 si applicano infatti, come questi ultimi, alle sole procedure espropriative avviate dopo l’entrata in vigore del Testo unico, mentre nelle procedure come quella in esame, che restano assoggettate al regime previgente, trova applicazione il criterio del valore di mercato, già previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 senza riduzioni, dal momento che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina soltanto per i procedimenti espropriativi ancora in corso, e non anche per i giudizi pendenti relativi a procedimenti già definiti (cfr. Cass., Sez. 1, 18/08/ 2017, n. 20177; 19/03/2013, n. 6798).

6. Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso vanno pertanto rigettati, mentre il secondo motivo dev’essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la prescrizione del relativo diritto, ha riconosciuto l’indennità di occupazione anche per le prime quattro annualità dell’occupazione legittima; la causa va dunque rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, a liquidare nuovamente la predetta indennità, sulla base del medesimo criterio adottato dalla sentenza impugnata ma nei limiti dell’importo dovuto per l’ultima annualità, non ancora prescritta alla data di proposizione della domanda, nonchè al regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

rigetta il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte; rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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