Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29609 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29609 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28535-2016 proposto da:
RONCOLATO CLARA, FERRARO CLETO e FERRAR°
GIANCARLO, elettivamente domiciliati in RONLN, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO TERNULLO;

– ricorrenti contro
COSTA CARLA, SCHIANTO GELINDO e FERRARO CLARITA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato EGIDIO VERGINI;

– controricorrentí avverso la sentenza n. 1351/2016 del TRIBUNALE di VERONA,
emessa il 10/05/2016;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11 /2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 28535 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:
Clara Roncolato, Giancarlo Ferraro e Cleto Ferraro proposero
intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Carla
Costa e Gelindo Schiavo nei confronti di Clarita Ferraro. Il giudice
dell’esecuzione dichiarò inammissibile l’intervento in quanto «la

c.p.c.». Gli interventori proposero opposizione agli atti esecutivi
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione. Con sentenza di
data 10 maggio 2016 il Tribunale di Verona rigettò l’opposizione agli
atti esecutivi. Osservò il Tribunale che l’art. 474, comma 1, n. 3 cod.
proc. civ., laddove prevede che «gli atti ricevuti da notaio»
costituiscono titoli esecutivi, presuppone che si tratti comunque di atti
idonei di per sé a costituire autonoma fonte di obbligazioni e che la
ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. non è autonoma
fonte di obbligazione in quanto costituisce una corsia preferenziale sul
piano probatorio in favore del destinatario. Aggiunse che lo stesso è a
dirsi per le scritture private autenticate.
Hanno proposto ricorso per cassazione Clara Roncolato, Giancarlo
Ferraro e Cleto Ferraro sulla base di un motivo e resistono con
controricorso Carla Costa e Gelindo Schiavo. Il relatore ha ravvisato
un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 474 e 499 cod. proc. civ., 1173, 1988, 2702 ss. cod. civ., 61
legge notarile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osservano i ricorrenti che gli atti ricognitivi di debito sono stati
ricevuti ed autenticati dal notaio, il quale vi ha apposto la formula
esecutiva, e che costituisce titolo esecutivo quello che definisce tale il
legislatore, e quindi la scrittura privata autenticata dal notaio o l’atto

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ricognizione di debito non rientra nel novero dei titoli di cui all’rt. 474

ricevuto dal notaio, potendo in entrambi i modi essere qualificate le
ricognizioni in questione.
Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pubblicata il 10
maggio 2016. In relazione all’epoca di instaurazione del giudizio il
ricorso per cassazione andava proposto nel termine di sei mesi. Non

di opposizione agli atti esecutivi alla stregua della qualificazione
operata dal Tribunale (cfr. Cass. 11 gennaio 2012, n. 171; 8 aprile
2014, n. 8137), il termine per l’impugnazione scadeva il 10 novembre
2016. Il ricorso è stato invece notificato in data 6 dicembre 2016,
oltre dunque il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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trovando applicazione la sospensione del termine feriale, trattandosi

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017
Il Presidente

Dott. ssa Adelaide Amendola

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