Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29608 del 24/12/2020
Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3416/2019 proposto da:
I.R., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto,
(Pec: patrizia.bortoletto-ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura
speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1728/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
I.R., proveniente dal (OMISSIS), ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
con unico motivo egli censura la sentenza per violazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione, nonchè per violazione dell’art. 5 t.u. imm. e degli artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti politici, nella parte in cui non ha svolto alcuna considerazione a proposito della situazione del Paese di origine; il tutto quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive di instabilità che si sarebbero dovuto ritenere rilevanti sia per la protezione sussidiaria che per la protezione umanitaria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – dall’impugnata sentenza risulta che il ricorrente si era limitato a dedurre, a fondamento della domanda di protezione internazionale, di aver lasciato il proprio paese dopo esser stato vittima di un raggiro per motivi di lavoro e dopo aver contratto debiti che non era riuscito a onorare;
la corte d’appello ha considerato inattendibile la narrazione posta a base della domanda, e su tale giudizio non sono state proposte censure;
dopodichè la corte d’appello ha concluso nel senso che, vuoi in ragione di quanto inattendibilmente dichiarato, vuoi in base alla situazione interna del (OMISSIS) come risultante dalle più accreditate fonti, la situazione soggettiva del richiedente non poteva farsi rientrare nel contesto di vulnerabilità necessario alla protezione umanitaria;
II. – in questa sede il ricorrente lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la situazione del (OMISSIS); ma niente di specifico evidenzia onde consentire di apprezzare su quale condizione di vulnerabilità – eventualmente diversa da quella scrutinata dalla corte territoriale – fosse stata basata la domanda di protezione umanitaria, nè in qual modo la situazione del (OMISSIS) fosse stata dedotta a fondamento della domanda di protezione sussidiaria a fronte di un episodio di vita privata avulso dal contesto generale del Paese;
cosicchè alfine il ricorso si palesa totalmente generico, finanche per la caotica mescolanza di riferimenti a entrambe le forme di protezione;
lo stesso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020