Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29608 del 16/11/2018
Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 16/11/2018), n.29608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27505/2014 proposto da:
V.C.D., B.A., B.P.,
Br.Fr., elettivamente domiciliati in Roma, Via Aquileia n. 12,
presso lo studio dell’avvocato Morsillo Andrea, rappresentati e
difesi dall’avvocato Rubino De Ritis Massimo, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Bosio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo,
rappresentata e difesa dall’avvocato Moschiano Eugenio, giusta
procura speciale margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1393/2014 della Corte d’appello di Napoli,
depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2018 dal cons. dott. Rosario Caiazzo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
V.C.D., B.A., B.P. e B.F. proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli nel 2004 con cui era loro stato ingiunto di pagare, quali fideiussori della Euro Immobiliare s.r.l., alla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della Banca MPS s.p.a., la somma di Euro 800.508,20 circa oltre interessi quale saldo debitore di due conti correnti chiusi, e di otto titoli cambiari insoluti. Con sentenza emessa il 22.1.2010 il Tribunale di Napoli accolse parzialmente l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di Euro 508.553,50 oltre interessi. Al riguardo, il Tribunale rilevò che la banca aveva scomputato dal credito azionato in via monitoria i crediti vantati dalla Euro Immobiliare s.r.l. verso la Polo s.r.l. che la Euro Immobiliare le aveva ceduto pro-soluto con atto notarile del 19.5.2000 e il cui valore ammontava a Euro 154.937,07.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i suddetti opponenti; si è costituita la Banca M.p.s. s.p.a. che ha anche spiegato appello incidentale.
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale, condannando gli appellanti al pagamento della somma di Euro 663.490,57 oltre interessi.
In particolare, la Corte ha ritenuto che la cessione del credito da Euro Immobiliare s.r.l., vantato nei confronti della Polo s.r.l., alla Banca M.P.S. s.p.a., relativa a canoni di locazione, fosse pro-soluto e a scopo di garanzia, come desumibile dagli artt. 1 e 3 dell’atto notarile di cessione, dato che la cessionaria si era obbligata a mettere a disposizione della cedente l’importo dei crediti incassati eccedente l’ammontare dell’inadempimento sia dell’obbligazione restitutoria, sia di ogni altro rapporto di credito-debito esistente tra le medesime parti e che pertanto la banca cessionaria non era tenuta ad escutere il debito ceduto, ma poteva agire direttamente nei confronti del debitore principale.
V.C.D., A. e B.P., B.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la banca con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1266,1267 e 1198 c.c. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate in quanto, trattandosi di cessione di crediti a scopo di garanzia, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente provare l’inesigibilità del credito e l’insolvenza del debitore ceduto, ovvero che vi sia stata infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del credito non sia dipesa da sua negligenza nell’iniziare e proseguire le istanze contro il debitore ceduto.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1369 c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente interpretato il contratto come cessione del credito a scopo di garanzia e non di adempimento, omettendo di esaminare anche l’art. 2.3 dello stesso contratto.
Il primo motivo è fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – a tenore del quale Ola cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto. Talchè è applicabile il principio per il quale in tema di cessione del credito in luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto (Cass., n. 15677/2009).
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
S’impone, dunque, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli – in diversa composizione – per un nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018