Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29608 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17628/2018 proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta

Udassi, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato in Roma

presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso

ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1443/2018 del Tribunale di Brescia, depositato

il 26/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26.4.2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento delle status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da M.O. cittadino della Nigeria ((OMISSIS)), il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, sia, per contrasti familiari, avendo appreso di non esser figlio naturale dei suoi genitori sia perchè, quale militante nel movimento IPOB, aveva subito minacce dai membri del partito (OMISSIS), assistendo, pure, all’omicicio del fratello di un suo compagno da parte di membri di detto partito. Era poi giunto in Italia, transitando dalla Libia e dalla Tunisia.

Il Tribunale, per quanto d’interesse, ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. Lo straniero propone ricorso per cassazione per due motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 8; e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere il Tribunale ritenuto credibile il racconto da lui reso, erroneamente supposto vago e lacunoso, per non avere applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova e quelli di cooperazione istruttoria, erroneamente esercitato in riferimento al caso della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armata.

2. Col secondo motivo, si deduce la nullità del decreto per difetto di motivazione e si lamenta, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. I giudici del merito, afferma il ricorrente, hanno ritenuto credibile il suo raccconto nella parte in cui aveva riferito del viaggio intrapreso ma lo hanno, poi, in modo contraddittorio, ritenuto non credibile relativamente alla data della partenza (agosto 2015, poi rettificata nell’agosto del 2016). Ancora, il Tribunale ha erroneamente dubitato della sua appartenenza al movimento noto come (OMISSIS), ha omesso di esaminare la sua domanda in riferimento alle fattispecie di cui alla del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. a) e b).

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

4. Va, infatti, rilevato che il Tribunale ha ritenuta il racconto del ricorrente privo di rilevanza ai fini della tutela richiesta in riferimento ai contrasti familiari, e non credibile per quello che riguarda la sua appartenenza al movimento dell'(OMISSIS). Al riguardo, il decreto ha, anzitutto, evidenziato la modifica della versione resa innanzi alla Commissione, alla quale aveva affermato di essere un leader, ed in giudizio, in cui aveva affermato di aver partecipato a qualche riunione, ha, poi, ritenuto che le presunte persecuzioni erano state riferite in forma generica, come esperienze non vissute direttamente; ha evidenziato, ancora, che il richiedente non è stato in grado di chiarire i principi o valori di tale movimento; ha rilevato, infine, incongruenze temporali rispetto alle date dell’espatrio dubitando dell’autenticità della tessera dell'(OMISSIS) in riferimento al nominativo indicato.

Peraltro, il decreto ha evidenziato che, quand’anche volesse confermarsi l’appartenenza del ricorrente all'(OMISSIS), lo stesso non correva rischi; non potendo considerarsi, in ragione delle sue dichiarazioni, un esponente di spicco.

5. Esclusa, a tale stregua, la dedotta nullità del decreto per assenza di motivazione, va, poi rilevato che, corr’è nozione ricevuta, la valutazione in merito alla credibilità soggettiva costituisce un accertamento di fatto, qui censurabile per vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tale vizio, pur essendo stato enunciato nella rubrica del motivo, non è stato, poi, svolto, non essendo invece deducibili col ricorso per cassazione, i vizi motivazionali (tale natura dovendo riconnettersi alle dedotte contraddittorietà della motivazione) in riferimento al nuovo testo della menzionata norma.

6. A tanto, va aggiunto che: a) la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), in riferimento alle ipotesi, qui rilevanti, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017); b) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto ad osservare nei procedimenti in materia di protezione internazionale, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata (il che nella specie non è stato) ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 20191.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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