Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29608 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29608 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 26508-2016 proposto da:
LAMBERTI GIANCARLO, elettivamente dorniciliato in RONL-1,’
VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 80, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro
DE CARLO ARTURO e SPA UNIPOL SAI;

– intimati avverso la sentenza n. 4793/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
emessa il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che:
Giancarlo Lamberti convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace
di Napoli Arturo De Carlo e Milano Assicurazioni s.p.a. chiedendo il
risarcimento del danno per le lesioni riportate a seguito
dell’investimento da parte del motociclo di proprietà del convenuto. Il

appello il Lamberti. Con sentenza di data 18 aprile 2016 il Tribunale
di Napoli rigettò l’appello.
Osservò il Tribunale che la deposizione testimoniale resa da
Ernesto Pugliese era ingiustificatamente lacunosa, avendo costui
genericamente riferito di avere assistito ad un incidente stradale e
che la constatazione amichevole d’incidente (prescindendo dal fatto
che del documento non era stato dato atto al contumace De Carlo,
trattandosi di documento non comportante alcuna riforma della
sentenza) era priva di efficacia probatoria in quanto non relativa a
scontro fra veicoli e non conteneva alcuna descrizione del fatto, ma
solo una rappresentazione grafica del luogo in cui si sarebbe
verificato l’incidente.
Ha proposto ricorso per cassazione Giancarlo Lamberti sulla base
di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 116, 244,
253, 292, 215 cod. proc. civ., 111 Cost. e 2697 cod. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il
ricorrente che il teste aveva in modo preciso riferito il fatto, non
potendo essere più dettagliato con riferimento ad un episodio
accaduto sei anni prima, né il giudice aveva ai sensi dell’art. 253
chiesto chiarimenti al teste, e che il CID conteneva nel retro la

giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose

descrizione del fatto e non era mai stato impugnato (peraltro il
contumace non aveva alcun diritto ad una nuova comunicazione).
Il motivo è inammissibile, il motivo di censura, rubricato come
violazione di norme di diritto, implica in realtà una rivisitazione della
risultanze istruttorie non consentita nella presente sede di legittimità.

riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non
sotto il profilo del vizio della motivazione (fra le tante da ultimo Cass.
26 gennaio 2015, n. 1414). Non intercetta poi la ratio decidendi la
censura nella parte in cui critica la decisione sul punto della mancata
comunicazione al contumace della produzione documentale, avendo il
giudice di appello deciso esplicitamente a prescindere dalla rilevanza
di tale aspetto.
Nulla per le spese stante la mancata partecipazione della parte
intimata al giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le
condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art.
13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della
I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

Il Presidente

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente

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