Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29607 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2855/2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bortoletto,

(Pec: patrizia.bortoletto-ordineavvocatiravenna.eu) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1645/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.F., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

con unico motivo egli censura la sentenza per violazione della convenzione di Ginevra in materia di protezione, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e degli artt. 2, 10 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti politici, nella parte in cui non ha svolto alcuna considerazione a proposito della situazione del Paese di origine; il tutto quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive di danno grave, che si sarebbero dovuto ritenere rilevanti sia per la protezione sussidiaria che per la protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – dall’impugnata sentenza risulta che il ricorrente – salvo un generico accenno al fatto della presenza in (OMISSIS) dell’organizzazione (OMISSIS) – si era limitato a dedurre, a fondamento della domanda di protezione internazionale, di aver lasciato il proprio paese per cercare opportunità di lavoro e di temere, in caso di rientro in patria, di dover vagabondare senza i mezzi per sopravvivere; solo in sede giudiziale egli aveva modificato la narrazione affermando di esser stato molestato da membri di un non meglio precisato cult (OMISSIS), per unirsi a loro nel compimento di attività criminali;

la corte d’appello ha considerato inattendibile la narrazione posta a base della domanda, stante la difformità di versioni e le genericità del racconto; ha poi aggiunto che nessuna valenza poteva essere attribuita al riferimento del richiedente all’organizzazione (OMISSIS), vuoi perchè generico e vuoi perchè in contrasto con i dati acquisiti, secondo i quali la zona di provenienza del predetto (l'(OMISSIS)) non era compresa tra quelle interessate dalla presenza dell’organizzazione; in tale condizione la corte territoriale ha rilevato che l’indole mendace della narrazione ostava all’esercizio di poteri istruttori officiosi, “atteso il difetto di elementi attendibili dai quali muovere nell’esercizio dell’attività di indagine”;

II. – il ricorrente si limita a opporre che non siano state svolte valutazioni sulla situazione del paese di provenienza; ma niente adduce a censura della suddetta specifica ratio che ha portato la corte d’appello alla decisione di rigetto; la quale ratio si è basata sul dato preliminare incontroverso che niente altro era stato allegato a sostegno della domanda; il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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