Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29607 del 22/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/10/2021), n.29607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30980/2018 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.M.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Fumarola

Carlo, con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Giordano Carmine, con studio in Roma, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 20 marzo 2018 n. 1771/05/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 20 marzo 2018 n. 1771/05/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale di immobile sito in (OMISSIS) (microzona n. 1 – Centro Storico), ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.M.C. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 27 settembre 2016 n. 21468/27/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell’appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la L. 4 agosto 2017, n. 124. P.M.C. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, nessuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4 e 5, quali modificati dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1 (in vigore dal 30 aprile 2011), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16,L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 57 e 58, e art. 149 c.p.c., nonché della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto dell’inesistenza della relativa notifica a mezzo di operatore postale privato.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che la notifica dell’appello fosse inesistente, anziché nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo (mediante la costituzione in giudizio dell’appellato).

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 20 febbraio 2008 n. 2008/6/CE è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 (con decorrenza dal 10 settembre 2017). La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2020, n. 299 – nel medesimo senso: Cass., Sez. 6-5, 31 gennaio 2020, n. 2299; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2020, n. 7774; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2020, n. 25521).

1.2 Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, affermandosi che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, quale novellato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e quella portata a compimento dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 3, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del “”servizio postale universale” nel regime del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. 4 agosto 2017, n. 124 (Cass., Sez. 5, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2021, nn. 6371 e 6375).

1.3 Nel caso di specie, la sanatoria della notifica nulla del ricorso introduttivo deriva dalla costituzione in giudizio del contribuente, ma la costituzione è avvenuta (23 maggio 2017) dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. (27 marzo 2017); né la ricorrente ha dato prova della tempestiva spedizione del ricorso, posto che alla distinta di spedizione rilasciata dall’operatore non si può attribuire tale fede.

2. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

 

 

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