Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29606 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, (ud. 25/05/2018, dep. 16/11/2018), n.29606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21060/2013 proposto da:

Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa, incorporante

della Meliorbanca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tarvisio n.2, presso

lo studio dell’avvocato Canonaco Paolo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tarzia Giorgio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore dott.

V.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Postumia n. 1, presso lo

studio dell’avvocato Giancaspro Nicola, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tronci Giampiero, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato in data 8 marzo 2013 la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa proponeva, quale successore di Meliorbanca s.p.a., opposizione L. Fall., ex art. 98 avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto la domanda di insinuazione ultratardiva di un credito per Euro 8.481.236,40 a titolo di ripetizione di indebito, siccome derivante dal pagamento, posto in essere in esecuzione di un contratto di finanziamento in favore della fallita (OMISSIS) s.p.a.: contratto dichiarato nullo dal Tribunale di Cagliari. Rilevava l’istante che pendeva ricorso per cassazione avverso una precedente, distinta opposizione allo stato passivo, vertente sull’accertamento della nullità del contratto di finanziamento di cui si è appena detto, e che in ipotesi di rigetto del nominato ricorso al giudice di legittimità essa banca avrebbe vantato il credito restitutorio per il quale era stata quindi depositata l’istanza di ammissione al passivo fallimentare (istanza condizionata, per l’appunto, alla reiezione dell’impugnazione sopra indicata).

Il Tribunale respingeva l’opposizione osservando, in sintesi: che la domanda di insinuazione basata sull’indebito pagamento era stata proposta nel procedimento di verificazione dello stato passivo; che detta pretesa, con il precedente decreto, era stata tuttavia respinta dal giudice dell’opposizione, “in difetto di apposita tempestiva domanda di ammissione”; che quest’ultimo capo della decisione era stato investito dal ricorso per cassazione pendente. In conseguenza, osservava il giudice dell’opposizione, la domanda di ammissione del credito doveva ritenersi inammissibile, essendosi il Tribunale già pronunciato su di essa.

2. – Contro questa pronuncia, resa con decreto del 3 settembre 2013, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna propone un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS). Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. per l’insanabile contrasto del decreto impugnato con il decreto del 15 marzo 2012 del Tribunale di Cagliari, confermativo del provvedimento reso dal giudice delegato nella formazione dello stato passivo, e passato in giudicato sul punto, circa la mancata collocazione del credito di Meliorbanca ex art. 2033 c.c. tra quelli ammessi, e ciò per la mancanza della relativa domanda. Deduce la ricorrente che nel provvedimento da ultimo menzionato il Tribunale aveva escluso che per l’importo preteso ex art. 2033 c.c. fosse stata proposta apposita tempestiva domanda di ammissione in chirografo e rileva, inoltre, che il ricorso per cassazione proposto contro il decreto del 15 marzo 2012 non aveva riguardato tale domanda.

Il secondo motivo, subordinato rispetto a quello che precede, lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c. avendo riguardo alla relazione di pregiudizialità esistente tra l’insinuazione ultratardiva e il giudizio di cassazione che era stato introdotto impugnando il decreto del 15 marzo 2012. Sostiene l’istante che il Tribunale, una volta ritenuto che il giudizio di legittimità in questione concerneva l’ammissione del credito nascente dalla condictio indebiti, avrebbe dovuto sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione che era stato introdotto avanti a quell’ufficio.

Col terzo mezzo viene dedotto l’omesso esame della dichiarazione di credito di Meliorbanca: documento reputato decisivo per stabilire la novità o meno della successiva domanda di insinuazione condizionata. Viene osservato che la detta dichiarazione aveva esclusivamente ad oggetto il credito nascente dal contratto di finanziamento, di cui era stata richiesta l’ammissione in via privilegiata.

2. – La documentazione, da parte della ricorrente, dell’annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS) s.p.a. pronunciata il 3 maggio 2016 determina l’improcedibilità del ricorso e la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato. Infatti, come questa S.C. ha avuto già modo di rilevare, nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, la sopravvenuta revoca o chiusura della procedura concorsuale rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo per la sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi della L. Fall., art. 120 l’efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso (Cass. 9 agosto 2017, n. 19752; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3075).

In applicazione di tale principio e in conformità dei richiamati precedenti, deve pertanto pronunciarsi la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p..

Attesa la natura processuale della presente decisione, conseguente all’intervenuta pronuncia di revoca del fallimento, le spese dell’intero giudizio possono compensarsi.

P.Q.M.

LA CORTE

cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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