Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29606 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29606 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 25650-2016 proposto da:
VILLANI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA TERESA SASSO;

– ricorrente contro
ALLIANZ S.P.A.;

– intimata avverso l’ordinanza n. cronol. 1643/2016 del 01/08/2016 della
CORTE D’APPELLO di BARI del 20/07/2016, depositata il
01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che:
Giuliana Villani convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari
Allianz s.p.a. quale Fondo di Garanzia per le vittime della strada
chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro
43.965,15. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta

348 bis cod. proc. civ. di data 1 agosto 2016 la Corte d’appello di Bari
dichiarò inammissibile l’appello con condanna al pagamento delle
spese processuali nella misura di Euro 6.615,00 oltre accessori.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che «le spese
processuali di secondo grado devono essere regolate secondo la
soccombenza in base al decreto ministeriale numero 55/2014 come
da liquidazione fatta in dispositivo in considerazione del valore della
controversia e limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva».
Ha proposto ricorso straordinario per cassazione Giuliana Villani
sulla base di tre motivi avverso la detta ordinanza. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del secondo e terzo
motivo e di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 156, comma 2,
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che non è dato comprendere quale sia stato il
valore della controversia cui il giudice di appello si sia riferito e che
comunque, assumendo il valore di Euro 43.965,15, il giudice di
appello non si è attenuto al valore medio che, per lo scaglione che va
da Euro 26.001 a Euro 52.000, è pari ad Euro 1.960,00 per la fase di
studio ed Euro 1.350,00 per la fase introduttiva, ma ha liquidato
l’importo esorbitante di Euro 6.615,00. Aggiunge che vi è contrasto
fra motivazione e dispositivo in quanto dopo che in motivazione sono

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sentenza propose appello la Villani. Con ordinanza ai sensi dell’art.

stati indicati i parametri, il dispositivo se ne è discostato
raddoppiando il compenso in questione.
Il motivo è manifestamente infondato. La censura difetta di
specificità nella parte in cui la ricorrente si duole della non
comprensione del valore della controversia cui il giudice di merito ha

articola poi la censura facendo riferimento all’importo chiesto nell’atto
introduttivo del giudizio. Ed invero ai fini del rimborso delle spese di
lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va
fissato sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto
richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di
impugnazione parziale della sentenza (Cass. Sez. U. 11 settembre
2007, n. 19014; 12 gennaio 2011, n. 536). Priva di pregio è però la
censura nei termini del mancato rispetto del valore medio. In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice
solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe,
a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 31 gennaio
2017, n. 2386; 16 settembre 2015, n. 18167). Non ricorre infine il
lamentato contrasto fra motivazione e dispositivo, avendo in
motivazione il giudice di appello evidenziato le fasi per le quali
spettava la liquidazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 111,
comma 6, Cost., 134 e 348 ter cod. proc. civ., 4, comma 1, d.m. n.
55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che l’ordinanza difetta di motivazione sia perché
non risulta indicato il valore della controversia sia perché la
liquidazione è stata effettuata in modo abnorme in misura doppia
rispetto ai valori medi senza alcuna motivazione.

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fatto riferimento per la liquidazione delle spese. La stessa ricorrente

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 d.m. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha
praticato l’aumento del 100% rispetto ai valori medi e che tale
aumento è previsto solo limitatamente alla fase istruttoria, mentre

possibile è dell’80°/0.
Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente, sono
manifestamente fondati. Avuto riguardo allo scaglione da Euro
26.000,01 ad Euro 52.000,00, sono previsti i valori di Euro 1.960,00
per la fase di studio ed euro 1.350,00 per la fase introduttiva, i quali,
in base all’art. 4 d. m. n. 55 del 2104, possono essere aumentati
dell’80% («il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere
aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per
cento»). L’importo liquidato di Euro 6.615,00 è superiore a quello
complessivo risultante dall’aumento nella misura dell’80%, e cioè
Euro 5.958,00, senza che al riguardo sia stata fornita alcuna
motivazione. Solo la motivazione avrebbe potuto rendere conoscibili
le ragioni che hanno indotto all’aumento oltre il valore massimo in
relazione alle circostanze del caso concreto, rendendo conforme a
legge l’avvenuta determinazione dei compensi professionali (Cass. 12
gennaio 2016, n. 253; 3 agosto 2016, n. 16225). Il minimo ed il
massimo delle tariffe restano infatti derogabili con apposita
motivazione (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; 16 settembre 2015, n.
18167).
Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito. Avuto riguardo al valore della causa, competono
per spese processuali Euro 3.310,00, sulla base del valore medio che,
per lo scaglione che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, è pari
ad Euro 1.960,00 per la fase di studio ed Euro 1.350,00 per la fase

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per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio l’aumento massimo

introduttiva. L’appellante va condannata alla rifusione delle spese
processuali nella misura indicata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.

ricorso; cassa l’ordinanza in relazione ai motivi accolti; decidendo nel
merito condanna Giuliana Villani alla rifusione delle spese processuali
di secondo grado in favore della parte appellata che liquida in Euro
3.310,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed
agli accessori di legge.
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

P

accoglie il secondo e terzo motivo e rigetta il primo motivo di

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