Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29605 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 24/12/2020), n.29605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6924/2019 proposto da:

B.M., difeso e rappresentato dall’avv. Clementina Di Rosa,

domiciliato presso la cancelleria della sezione prima Civile della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 17.11.2019, ha rigettato la domanda di B.M., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo la vicenda narrata stata ritenuta sussumibile nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 20078, art. 8 (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla (OMISSIS) per sottrarsi alle minacce della propria matrigna).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione B.M. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14.

Lamenta il ricorrente, con riferimento alle domande di protezione internazionale presentate, di essere esposto al rischio concreto, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori violenze oltre che trattamenti disumani e degradanti, non potendo far conto su un sistema di giustizia capace di tutelare i suoi diritti.

In ogni caso, anche a prescindere dalla sua vicenda personale, il ricorrente evidenzia la drammatica situazione del suo paese d’origine in termine di violenza generalizzata, come emergente dal rapporto di Amnesty International 2017-2018 e World Report 2018, che giustifica quantomeno la concessione della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 per non aver ritenuto il giudice di merito la sua condizione di vulnerabilità.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.

Lamenta il ricorrente il mancato svolgimento da parte del giudice di merito di un’adeguata istruttoria sulla situazione socio – politica del paese d’origine, non essendosi tenuto conto della gravità della medesima.

4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1 di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che il decreto impugnato ha omesso l’esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione umanitaria, omettendo di considerare elementi di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva dallo stesso rappresentati, omettendo, altresì, di valutare la sua integrazione nel paese di accoglienza.

5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, soffermandosi entrambi sulla situazione generale socio-politica del paese di provenienza del richiedente e sulla sua omessa considerazione da parte del giudice di merito, sono inammissibili.

In primo luogo, va evidenziata, con riferimento alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, l’estrema genericità delle censure del ricorrente, il quale di fronte alle precise argomentazioni del Tribunale di merito, che ha evidenziato come lo stesso non si fosse neppure rivolto alla polizia o avesse comunque chiesto tutela per difendersi dalle presunte minacce della matrigna, ha ignorato tali rilievi e non ha neppure dedotto di aver già allegato al giudice di merito l’asserita inidoneità del sistema giustizia della (OMISSIS), di talchè, sotto questo profilo, il ricorso difetta del necessario requisito di autosufficienza e specificità.

In proposito, posto che nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia della questione relativa all’efficacia dell’azione della giustizia in (OMISSIS), è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 13/06/2018, n. 15430).

Come già anticipato, il ricorrente non ha adempiuto, nel caso di specie, a tale onere di allegazione, che è imprescindibile, non sottraendosi la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale dall’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio. (vedi Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Con riferimento al profilo della richiesta protezione sussidiaria, il giudice di merito ha accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in (OMISSIS) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Peraltro, parimenti inammissibile è la censura con cui il ricorrente contesta la valutazione in fatto del Giudice di merito sulla base fonti di documentazione allegate al ricorso per cassazione, non avendo neppure dedotto di aver sottoposto tali fonti all’esame dello stesso giudice.

6. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente vertendo entrambi sulla richiesta di protezione umanitaria, sono inammissibili.

Va evidenziata l’estrema genericità delle censure del ricorrente, ad avviso del quale il giudice avrebbe omesso l’esame di elementi fattuali rilevanti per l’esame della richiesta del permesso umanitario, ma senza neppure indicare quali.

Inoltre, il ricorrente ha citato giurisprudenza di questa Corte che riconosce la protezione umanitaria in caso di violazione di diritti fondamentali dell’individuo o che richiede al giudice di merito un giudizio comparativo tra i contesti di vita del richiedente nel paese origine e in quello d’accoglienza, ma senza neppure aver allegato alcun profilo individualizzante idoneo a connotare la dedotta condizione di vulnerabilità o aver fornito alcun elemento idoneo a consentire tale giudizio comparativo.

In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Inoltre, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale elemento, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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