Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29605 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29605 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24250-2016 proposto da:
LONGO

URO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO n.94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA
/

MORBINATI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
UNICREDIT S.P.A. C.1-4′.00348170101, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI CAPRETTARI n.70, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA SCIANNIMANICO, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 8492/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 28/04/2016;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 24250 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:
Mauro Longo notificò ad UniCredit Banca di Roma s.p.a.,
unitamente all’atto di precetto relativo alle spese successivamente
maturate, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che assegnava al
Longo il credito del Comune di Roma nei confronti di UniCredit.

fronte dell’esecuzione promossa dal Longo, propose opposizione
all’esecuzione. Il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione,
condannando l’esecutante al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta sentenza propose appello il Longo. Con sentenza di
data 28 aprile 2016 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello,
condannando l’appellante al rimborso delle spese processuali.
Osservò la corte territoriale che il creditore avrebbe dovuto dapprima
procedere alla notificazione dell’ordinanza ed in caso di
inadempimento del terzo avrebbe potuto provvedere alla notifica
dell’atto di precetto, con l’aggravio di spese a carico del terzo
pignorato.
Ha proposto ricorso per cassazione Mauro Longo sulla base di due
motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo e di
inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata
presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 474 e 553 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente, richiamando Cass. n. 9390
del 2016, in base alla quale l’ordinanza ai sensi dell’art. 553
costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, che il terzo
pignorato, dopo il deposito dell’ordinanza di assegnazione, diventa
debitore in proprio nei confronti del creditore procedente, il quale ha

3

Quest’ultima corrispose soltanto le sorte indicata nell’ordinanza e, a

così pieno diritto di notificargli l’atto di precetto e che, seguendo la
sentenza impugnata, si dovrebbe presupporre l’esistenza di una
particolare tipologia di titoli esecutivi, la cui efficacia insorgerebbe
solo dopo l’attivazione di una richiesta in via stragiudiziale.
Il motivo è manifestamente infondato. Vanno richiamati i principi

con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al
creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato
debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo
esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma
acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a
conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale
conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di
assegnazione. Corollari di tale principio sono i seguenti principi. 2) Il
creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al
terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma
esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere
contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il
disposto dell’art. 479, comma 3, c.p.c.. 3) Se l’ordinanza di
assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva
contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata
preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile
l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del
creditore procedente. Il corrispondente vizio del precetto, per la parte
in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante
opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore
di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme autoliquidate nel precetto.
Più di recente Cass. 24 maggio 2017, n. 13112 ha affermato che
l’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti
del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella

4

di diritto affermati da Cass. 10 maggio 2016, n. 9390. 1) L’ordinanza

stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per
effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non
può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate,
perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non
era eseguibile al momento del precetto.

proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che ricorrevano ampie ragioni, ed in particolare
un mutamento di giurisprudenza stabilizzato da decenni, per disporre
la compensazione delle spese processuali.
Il motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, il
sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della
parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel
potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi
(fra le tante da ultimo Cass. 31 marzo 2017, n. 8421).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che

5

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 92 cod.

liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA