Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29604 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. NUOVA CI.MO.SA. DAUNIA, con sede in

(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sardegna n.

38 presso lo studio dell’avv. DI GIOVANNI Francesco che la

rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’Agenzia delle Entrate, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimati –

AVVERSO la sentenza n. 166/27/05 depositata il 7 febbraio 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Puglia;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. NUOVA CLMO.SA. DAUNIA – premesso che: (1) “con avviso di accertamento … notificato il 30 marzo 1994” l’Ufficio ha accertato, nei suoi confronti, per l’anno 1988, “un reddito di L. 556.741.000”;

(2) ha impugnato tale atto “per violazione del D.P.R. n. 600, artt. 39, 40 e 41, domandando che fossero comunque dichiarate non dovute le imposte … e le sanzioni”; (3) la “Commissione di primo grado, con sentenza n. 68/95, rigettato il ricorso con riguardo alla dedotta nullità dell’accertamento, nel merito lo accoglieva parzialmente” (“determinando il reddito” in “L. 254.145.000”) -, in forza di due motivi, chiede di cassare la sentenza n. 166/27/05 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (depositata il 7 febbraio 2006) che ha recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado, gravata anche da essa “con atto di appello incidentale del 16 gennaio 1996” (nel quale “chiedeva che fosse dichiarato nullo l’atto impugnato”).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, benchè ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – esposto che: (1) con l’atto impugnato è stato accertato un “reddito d’impresa di L. 556.741.000″; (2) la società ha: (a) affermato che l'”operato dell’Ufficio” non era condivisibile perchè lo stesso aveva, “per alcuni degli anni”, “utilizzato il metodo induttivo” e, “per altri”, “il metodo analitico” e che “la mancata esibizione di alcuni documenti contabili era dovuta a forza maggiore”); (b) “in ogni caso” contestato “nel merito sia la parte … relativa ai ricavi che quella relativa ai costi”; (c) dedotto, nella “memoria depositata il 30 maggio 1994”, il “difetto di notifica in relazione agli accertamenti”; (3) “la Commissione tributaria di primo grado … con decisione n. 68/95 respingeva il ricorso in relazione alla richiesta di nullità e illegittimità e, nel merito, lo accoglieva parzialmente determinando il reddito d’impresa nella misura di L. 254.145.000” -, assunta “l’inammissibilità dell’atto di appello incidentale, che ha avuto ad oggetto, in unico atto, diverse sentenze … emesse in fascicoli distinti, anche in relazione ai diversi accertamenti per i diversi anni oggetto dell’accertamento”, ha accolto l’appello dell’Ufficio (testualmente) esponendo:

– “va rilevato, riportandosi ai motivi di ricorso di primo grado, che l’avviso è più che correttamente motivato ed offre in pieno la possibilità al contribuente di difendersi, potendo conoscere lo stesso le esaustive motivazioni che hanno portato al calcolo del reddito come indicato nell’atto impugnato, che è pienamente valido e legittimo”;

– “va poi rilevato che l’Ufficio è … libero di decidere, per ogni singolo anno e ogni singolo avviso, il metodo da utilizzare per determinare il reddito oggetto dell’accertamento, e non rileva che per anni diversi abbia scelto metodi diversi”;

– “nel merito va rilevato che”:

(a) “al momento dell’accertamento, la parte non aveva prodotto gli atti richiesti, e quindi legittimamente l’Ufficio ha proceduto ad una determinazione induttiva”; “nessun rilievo concreto è stato fatto dalla parte privata in ordine alle varie riprese a tassazione come calcolate dall’Ufficio”;

(b) “la dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 9, comma 2, è stata presentata con un ritardo superiore ad un mese e, quindi, deve considerarsi omessa, ex art. 9, comma 7, citato decreto”;

(c) “il richiamo alla sanatoria è … sfornito di prova documentale” (“peraltro tali aspetti comunque non sono stati oggetto di appello del contribuente, è bene ribadirlo”).

2. La società censura la decisione per due motivi:

(1) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 53 e 54, nonchè degli artt. 159, 342 e 343 c.p.c.” per l'”omesso … esame dell’appello incidentale” da essa proposto (ritenuto “non … ritualmente proposto in quanto contenuto in un unico atto, relativo a più decisioni di primo grado, separatamente gravate con appello da parte dell’Ufficio”), assumendo essere “sicuramente applicabili nel caso” i “principi” affermati da “Cass., … 2^, 7 luglio 2004 n. 12461” e da “Cass., … trib., 3 luglio 2003 n. 10499” in quanto “le questioni controverse e-rano, rispetto a tutte le sentenze appellate, in parte identiche e per il resto intimamente connesse, ed anzi dipendenti l’una dalle altre” come dimostrato (1) “dal fatto che gli avvisi di accertamento impugnati (tutti notificati il 30 marzo 1994) discendevano tutti dalla medesima attività di accertamento (verbale di constatazione del 26 gennaio 1994)” e (2) dal “successivo svolgimento del processo” avendo “l’Ufficio … svolto con unico atto (deduzioni di cui alla nota prot. 668 del 14 febbraio 1996) le proprie difese con riferimento, cumulativamente, agli appelli incidentali proposti dagli odierni ricorrenti”;

(2) “omessa, o comunque insufficiente motivazione”: “la Commissione Tributaria Regionale si limita …a cancellare” la “sentenza di primo grado … ma omette … di cimentarsi con l’esame del ricorso introduttivo”; “la sentenza di appello dovrebbe, con adeguata argomentazione, dire quale sarebbe la soluzione giusta e corretta, non limitarsi a rilevare il difetto di motivazione della prima sentenza”.

3. Il ricorso – non soggetto alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c. perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 7 febbraio 2006, quindi prima dell’entrata in vigore di tale norma: per tale ragione, pertanto, è stata anche omessa la trascrizione del “quesito di diritto” formulato a conclusione solo del primo motivo di censura – è infondato.

A. Come emerge dalla sentenza impugnata riprodotta al precedente punto 1, invero, il giudice di appello, dopo avere dichiarato di riportarsi (“riportandosi”) ai “motivi di ricorso di primo grado”, ha espressamente affermato, in ordine agli stessi, che:

(1) “l’avviso è più che correttamente motivato” perchè “offre in pieno la possibilità al contribuente di difendersi, potendo conoscere lo stesso le esaustive motivazioni che hanno portato al calcolo del reddito come indicato nell’atto impugnato, che è pienamente valido e legittimo”;

(2) “l’Ufficio è … libero di decidere, per ogni singolo anno e ogni singolo avviso, il metodo da utilizzare per determinare il reddito oggetto dell’accertamento, e non rileva che per anni diversi abbia scelto metodi diversi”.

Tali espressioni – non avendo (ovviamente) l’Ufficio nessun interesse (art. 100 c.p.c.) a sottoporre (e, quindi, non avendo lo stesso Ufficio sottoposto) all’esame del giudice di appello nè la questione della legittimità dell’atto impositivo (perchè già affermata dal giudice di primo grado il quale, come ricorda la stessa società, ha “rigettato il ricorso con riguardo alla dedotta nullità dell’accertamento”) nè quella del “metodo da utilizzare per determinare il reddito oggetto dell’accertamento” (essendo l’accertamento della legittimità dello stesso presupposto necessario ed indefettibile della decisione di mera rideterminazione del reddito da parte della Commissione di prime cure) -, all’evidenza, non attengono all’esame di motivi di appello proposti dall’Ufficio e dimostrano, in modo non equivoco, che la Commissione Tributaria Regionale – nonostante l’assunto che “memorie e/o appelli incidentali… non possono essere prese in considerazione” perchè “riguardanti altri fascicoli per altri anni di imposta” -, in realtà e nella sostanza, ha esaminato anche i “motivi di ricorso di primo grado”, in particolare quelli relativi alla “dedotta nullità dell’accertamento” ed al “metodo da utilizzare per determinare il reddito oggetto dell’accertamento”.

Da tale contesto discende evidente l’onere della ricorrente (niente affatto osservato, contenendo il ricorso per cassazione solo le deduzioni e/o le osservazioni riprodotte) di esplicitare – in osservanza dell’univoco disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, (“esposizione sommaria dei fatti della causa”): Cass., 3^, 10 marzo 2011 n. 5700, “il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza (… art. 366 c.p.c.), deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845)” – quali fossero gli altri “motivi di ricorso di primo grado”, disattesi dal giudice adito, riproposti ali7 esame della Commissione di appello con l’impugnazione incidentale (che questa ha solo affermato di non poter prendere “in considerazione”), onde consentire a questa Corte di riscontrare la rilevanza di tale affermazione atteso che la stessa, in base agli unici elementi (richiamati in precedenza) desumibili dagli atti del processo di legittimità esaminabili, risulta concretamente disattesa dall’esame anche dei “motivi di ricorso di primo grado”, pur tuttavia operato dal giudice di appello.

B. I rilievi che precedono, inoltre, dimostrano che, diversamente da quanto supposto nel secondo motivo di ricorso, la Commissione Tributaria Regionale non ha affatto omesso di “cimentarsi con l’esame del ricorso introduttivo”, avendo scrutinato tutti i motivi che (dalla lettura degli atti qui consentiti) risultano essere stati opposti dalla contribuente.

Peraltro la censura è altresì inammissibile perchè l’omissione – denunziata con espresso richiamo all'”art. 360 c.p.c., n. 5″ -, se attinente a motivi diversi dai due su richiamati (“nullità dell’accertamento”; “metodo da utilizzare per determinare il reddito oggetto dell’accertamento”) ed esaminati dal giudice di appello, non investe la “motivazione” ma la “decisione” perchè il vizio impinge (eventualmente: ma in proposito il ricorso per cassazione non contiene nessuna indicazione utile, neppure implicita) nella violazione del principio (contenuto nell’art. 112 c.p.c.) di corrispondenza della decisione del giudice con la domanda a lui proposta, denunziabile in sede di legittimità unicamente per la derivata nullità (ex art. 132 c.p.c.) della sentenza impugnata in base al n. 4 del citato art. 360 c.p.c.. (cfr., Cass., 3^10 marzo 2011 n. 5701, la quale cita “tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196; Cass., … un., 27 ottobre 2006 n. 23071; Cass. 6 aprile 2006 n. 8097; Cass. 23 febbraio 2006 n. 4019; Cass. 27gennaio 2006 n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897” secondo cui “la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su un motivo di appello o su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione”).

C. La censura concernente il preteso vizio di “omessa o comunque insufficiente motivazione”, infine, non risulta ammissibile essendo ristretta all’affermazione “la sentenza di appello dovrebbe, con adeguata argomentazione, dire quale sarebbe la soluzione giusta e corretta, non limitarsi a rilevare il difetto di motivazione della prima sentenza”.

Questa affermazione, però, è anche priva di fondamento perchè il giudice di appello non si è limitato affatto a “rilevare il difetto di motivazione della prima sentenza” ma ha formulato ed esposto un suo autonomo giudizio sul “merito” con le riportate osservazioni (“al momento dell’accertamento, la parte non aveva prodotto gli atti richiesti, e quindi legittimamente l’Ufficio ha proceduto ad una determinazione induttiva”; “nessun rilievo concreto è stato dalla parte privata in ordine alle varie riprese a tassazione come calcolate dall’Ufficio”; “la dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 9, comma 2,è stata presentata con un ritardo superiore ad un mese e, quindi, deve considerarsi omessa, ex art. 9, comma 7, citato decreto”; “il richiamo alla sanatoria è … risultato sfornito si prova documentale”), del tutto ignorate dalla ricorrente la quale le ha rese definitive ed irreversibili, non avendole impugnate nemmeno per implicito.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo l’Agenzia intimata svolto attività difensiva.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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