Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29603 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. ISVIT (“Iniziative Sviluppo del Territorio”), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria n. 2

(“dott. P.A.”) insieme con l’avv. MUSCATELLO Francesco

che la rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’Agenzia delle Entrate, in persona del

Direttore pro tempore;

entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n.

12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 99/02/05 depositata il 24 gennaio 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. ISVIT (“Iniziative Sviluppo del Territorio”), in base a tre motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto l’appello dell’ente impostore avverso la decisione di primo grado che, su suo ricorso, ritenuta “la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento” (“nonostante la notifica stessa non avesse raggiunto … il suo scopo”), aveva annullato “l’avviso di liquidazione” delle “imposte di registro” (con “pene accessorie, … soprattasse e … interessi”) relative “all’atto … registrato il 22 febbraio 1993” (“compravendita di due suoli edificatori”) per “illegittimità” dello stesso avendo l’Ufficio “richiamato la stima UTE” ma omesso “qualsiasi indagine in ordine alla consistenza ed alle caratteristiche del suolo oggetto dell’accertamento e di quello (unico) indicato come parametro”.

L’Agenzia intimata ed il Ministero dell’Economia e Finanza hanno chiesto di rigettare l’avversa impugnazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

L’Ufficio locale dell’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero perchè lo stesso (verso cui la società non ha proposto il suo ricorso) non ha dedotto di aver preso parte al giudizio di appello e/o di avere un interesse giuridico a contrastare il gravame di controparte.

Le spese processuali tra esso Ministero e la società vanno integralmente compensate ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. atteso che la semplice indicazione di tal parte nel controricorso non ha determinato nessun dispendio di energie processuali per la ricorrente.

2. La Commissione Tributaria Regionale – ritenuto ammissibile l'”atto” di appello, per avere “la costituzione … dell’appellato … sanato qualsiasi eventuale difetto di notifica” dello stesso -, ha accolto il gravame dell’Ufficio affermando che “il ricorso” di primo grado è “in parte inammissibile” ed in parte “infondato” perchè:

– “la ISVIT ha impugnato tempestivamente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, soltanto V avviso di liquidazione …e non anche gli avvisi di accertamento ad esso presupposti, che pure le erano stati regolarmente notificati, come hanno rilevato anche i primi giudici”: di conseguenza “la censura contenuta nell’atto di costituzione della società appellata, riferita a quella parte della sentenza di primo grado che ria sancito la validità della notifica del preliminare avviso di accertamento deve ritenersi priva di pregio, essendosi sul punto formato … il giudicato, non avendo le parti provveduto ad impugnarlo”;

– “dall’inammissibilità dell’impugnazione tardiva degli avvisi di accertamento … deriva il conseguente rigetto anche dell’impugnazione proposta… con il medesimo ricorso introduttivo del presente giudizio, avverso l’avviso di liquidazione …, poichè l’impugnazione di tale ultimo avviso presuppone la valida impugnazione degli atti ad esso presupposti”.

3. Il ricorso della società è privo di fondamento.

A. Il primo motivo di censura (“violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in riferimento agli art. 139 e ss. c.p.c. e D.Lgs. 1992 n. 542, art. 19”: “vizio del procedimento che assume come effettuato in modo regolare e valido un adempimento incidente sulla completezza e sulla validità/esistenza della notifica, di atto del procedimento tributario che, viceversa, è inesistente o nulla”) – nel quale la ricorrente, affermato di aver “riproposto il motivo di invalidità della notifica ex art. 140 c.p.c. degli avvisi di accertamento per omesso svolgimento delle opportune ricerche e, comunque, per essere stata omessa la relativa indicazione nella relazione di notifica”, espone: “per l’effetto devolutivo caratteristico dell’appello è evidente l’errore nel quale è incorso il secondo giudice che si è fermato … alla considerazione dell’intervenuto giudicato sulla validità della notifica … degli avvisi di accertamento che, viceversa, essa …ha contestato espressamente anche nella fase di appello” – è privo di fondamento in quanto con lo stesso non viene neppure dedotto l’avvenuta proposizione di appello (quand’ anche incidentale), quindi di aver richiesto al giudice di secondo grado (al quale non viene imputato, come altrimenti necessario, un vizio di omessa pronuncia sulla questione) una modifica della sentenza di primo grado con specifica dichiarazione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento: rettamente, pertanto, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sul punto e deciso, quindi, la controversia in modo coerentemente consequenziale.

B. Il rilievo, intuitivamente, importa l’inammissibilità degli ulteriori due motivi di ricorso atteso che il riscontrato giudicato interno formatosi sulla “validità delle notifiche degli avvisi di accertamento” impedisce di porre ancora in discussione (1) il punto attinente quella “validità” (come fatto con il secondo motivo:

“insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla quale, peraltro, il giudice di appello non si è proprio pronunciato, sì che è insussistente qualsiasi vizio motivazionale in proposito) e, viepiù, (2) quello relativo alla “rettifica del valore dichiarato” (contestata con la terza censura), anche questo non affrontato dal giudice a quo per essere stata ritenuta tardiva l’impugnazione degli avvisi di accertamento che avevano operato detta rettifica.

C. Per la sua totale soccombenza la società, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo), in base alle vigenti tariffe professionali forense, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa integralmente le spese processuali tra tale ente e la società; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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