Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29603 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29603 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22904-2016 proposto da:
DI CARLO ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA
GAMBERINI;

– ricorrente contro
ATZORI CRISTINA elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA STANGOLINI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1454/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 17/08/2015;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11 / 2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

scom-rn

Ric. 2016 n. 22904 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:
Cristina Atzori convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna
Ernesto Di Carlo chiedendo la condanna alla restituzione delle rate di
mutuo ottenuto dal Di Carlo e pagate con addebito su conto intestato
alla medesima attrice. Il Tribunale adito accolse la domanda,

47.909,39 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il
Di Carlo. Con sentenza di data 17 agosto 2015 la Corte d’appello di
Bologna rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui
rileva, che era pacifico in atti che le rate del mutuo erano state
pagate con addebito sul conto intestato all’appellata e che la
presunzione di appartenenza delle disponibilità presenti sul conto
all’intestataria formale non era stata superata dagli elementi
prospettati.
Ha proposto ricorso per cassazione Ernesto Di Carlo sulla base di
un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che la ricostruzione dei fatti, basata sul dato
formale della provenienza dei pagamenti dal conto intestato alla
Aztori, era distorta, non considerando i doveri morali di assistenza
esistenti nella convivenza

more uxorio

e che le attribuzioni

patrimoniali a favore del convivente costituiscono adempimento di
obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 cod. civ. non ripetibili.
Aggiunge che le erogazioni per il pagamento del mutuo erano
necessarie per far fronte agli oneri abitativi della coppia.
Il motivo è inammissibile. L’invocata qualifica in termini di
adempimento di doveri morali e sociali dei pagamenti in questione

3

condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro

muove da un presupposto di fatto che non risulta accertato dal
giudice di merito. Il giudice di appello ha infatti accertato
esclusivamente il profilo del pagamento non dovuto ma non anche le
circostanze di fatto tali da supportare i pagamenti in questione come
riconducibili ad un’obbligazione naturale, né risulta proposta in tale

comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Lo scrutinio del motivo imporrebbe
pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di
legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della
I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

direzione una denuncia di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360,

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