Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29602 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato VENCHI ANNA MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

CECI PIER LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ALATRI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato

SCIUBBA LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato VOLPARI PIETRO,

con procura speciale notarile del Not. Dr. ROSSI FRANCO in ALATRI,

rep. n. 55290 del 3 0/03/2009;

– resistente –

avverso la sentenza n. 524/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CECI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato VOLPARI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G. e S.P. hanno impugnato l’avviso di liquidazione ICI 2001 emesso dal Comune di Alatri per un immobile dei ricorrenti utilizzato in locazione dalla Associazione Sportiva Park Club. Il ricorso è stato accolto in primo grado e respinto in appello. I contribuenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CRT con due motivi. Il Comune non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contribuenti hanno invocato l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). La CTR ha osservato che il beneficio non spettava, avendo il Comune di Alatri stabilito (con regolamento approvato il 21.12.1998, in applicazione del D.Lgs. n. 4436 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c)) che “l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, n. 504, art. 7, lett. i), concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore …”.

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e D.Lgs. n. 4436 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c)), prospettando (ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) l’interpretazione secondo la quale “l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. debba considerarsi esistente nella ipotesi in cui un Ente non commerciale di cui al D.P.R. n. 917 del 1987, art. 97, comma 1, lett. c), utilizzi il fabbricato interessato dell’imposta a titolo di locazione”.

Il quesito è inammissibile prima che infondato, perchè prescinde del tutto dalla motivazione della sentenza impugnata, evitando di criticarne l’argomento di base.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR abbia trascurato di decidere circa la censura di nullità dell’avviso per insufficiente motivazione e mancata allegazione dei documenti richiamati, e sulla richiesta di sgravio da interessi e sanzioni invocato in ragione della non colpevolezza dei contribuenti.

Il motivo è inammissibile perchè non trascrive i passi delle difese di primo grado e d’appello con le quali le domande che assume trascurate sarebbero state proposte. Ammette anzi che “tali richieste sono state reiterate D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, in grado d’appello con le controdeduzioni depositate in data 23.05.2007” – e dunque tardivamente, giacchè (come risulta dal frontespizio della sentenza della CTR) l’appello del Comune era stato depositato l’8 marzo 2006 (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54).

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè il Comune intimato non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA