Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29602 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23882/2018 proposto da:

K.Y., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 26 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da K.Y., cittadino della Guinea Conakry, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) preliminarmente vanno respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa in merito alla legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017, in riferimento agli artt. 77 e 111 Cost.;

b) quanto al merito del ricorso, va sottolineato che il racconto del richiedente risulta poco credibile perchè generico e contraddittorio, comunque – anche se si volessero superare i dubbi sulla sua veridicità – si riferisce ad una persecuzione di tipo esclusivamente familiare senza che vengano chiarite le ragioni per le quali l’interessato non si è rivolto alla Polizia per chiedere tutela;

c) pertanto, è da escludere l’accoglimento sia della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato sia della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

d) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c) va rilevato che dai report aggiornati del Dipartimento di Stato USA e di Amnesty International risulta che in Guinea vi sono tensioni sociali che però non sono tali da dare luogo a situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

e) infine – pur rilevandosi che l’inattendibilità del racconto del ricorrente inficia ogni valutazione – comunque difettano pure i requisiti della protezione umanitaria, in quanto non emergono aspetti specifici di vulnerabilità visto che il richiedente non ha problemi di salute e che, d’altra parte, l’attività di formazione e lavorativa svolta, pur dimostrando l’onestà e la volontà di integrarsi dell’interessato, non sono da sole sufficienti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

3. il ricorso di K.Y. domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi; il Ministero dell’Interno non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi:

1. il ricorso è articolato in quattro motivi;

2. con il primo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 77 e 111 Cost. e alla L. n. 400 del 1988, art. 15, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017, principalmente per la mancanza del requisito della straordinaria necessità e urgenza;

3. con il secondo motivo si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, del D.Lgs.n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE; b) relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di fatti decisivi, con riguardo alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente che si assume essere stata effettuata senza il rispetto dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in particolare senza chiedere chiarimenti all’interessato, senza esercitare la prescritta collaborazione istruttoria, senza considerare gli importanti riscontri al racconto del ricorrente emergenti dalle COI della Guinea (a proposito dei frequenti conflitti fondiari ed ereditari e alla sfiducia della popolazione nella polizia e nel sistema giudiziario);

4. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 24 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, violazione del contraddittorio sulle COI, con riguardo al rigetto della domanda di protezione sussidiaria che sarebbe stato effettuato con motivazione meramente apparente basata sul solo richiamo per relationem alle fonti consultate in merito alla situazione della Guinea, fonti i cui dati il Tribunale avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti, trattandosi di elementi non utilizzati dalla Commissione;

5. con il quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè violazione di altre disposizioni normative e dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 2697 c.c.; b) omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, contestandosi la mancata concessione della protezione umanitaria, muovendo dalla premessa secondo cui la verifica dei relativi requisiti va fatta nell’attualità e non solo in base alle condizioni esistenti al momento dell’espatrio o della decisione della Commissione e sottolineandosi che nella specie tali requisiti sarebbero sussistenti data l’insicurezza del Paese o della zona di origine del ricorrente, senza contare il suo percorso di integrazione in Italia;

Esame dei motivi.

7. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

8. il primo motivo va dichiarato inammissibile perchè non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice del merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, in quanto il relativo provvedimento (benchè ricompreso nella specie, da un punto di vista formale, nel decreto oggetto dell’impugnativa) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale;

8.1. del resto, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

8.2. ne deriva che, salva restando l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a censurare il concreto esercizio del potere che compete al Giudice in materia, perchè non può essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte (Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 9284/2018, 28892/2017, 17862/2016, 25343/2014, 3798/2014; Corte Costituzionale 1/2014), alla parte è consentito effettuare un’eventuale sollecitazione al giudice (anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale;

8.3. nella specie, peraltro, anche una simile sollecitazione a sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017 non potrebbe comunque considerarsi ammissibile in quanto genericamente riferita al suddetto D.L. nel suo complesso, il che impedisce di valutarne il contenuto ai fini sia della rilevanza sia della non manifesta infondatezza;

8.4. va comunque ricordato che in base ad orientamenti già espressi da questa Corte e condivisi dal Collegio è stata affermata la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 77 e 111 Cost. (parametri invocati anche nella specie) del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito dalla L. n. 46 del 2017, per asserito difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, considerandosi evidentemente privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di 180 giorni per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza per l’adozione dello strumento del decreto-legge, dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; Cass. 5 novembre 2018, n. 28119);

b) della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), dell’indicato D.L.), per violazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., “nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (vedi, per tutte: Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 30 maggio 2019, n. 14821; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375);

9. il secondo e il terzo motivo, da trattare insieme per ragioni di connessione logica, sono inammissibili in quanto le censure con essi proposte finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, basate sulla scarsa credibilità del racconto effettuato perchè generico e contraddittorio;

9.1. va, peraltro, precisato che comunque – anche a prescindere dai seri e motivati dubbi sulla veridicità del racconto dell’interessato – quel che più conta è che si tratta di una narrazione riferita ad una persecuzione di tipo esclusivamente familiare;

9.2. come risulta anche dal documento dell’UNHCR cui fa riferimento il ricorrente, le vicende di natura privata e familiare sono in linea generale estranee al sistema della protezione internazionale;

9.3. in particolare, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

9.4. nel ricorso non vengono forniti elementi utili su tale questione che ha carattere decisivo e che, nella specie, risulta essere stata rilevata anche dalla Commissione territoriale, oltre a costituire oggetto dell’accertamento di fatto effettuato dal Tribunale e non ritualmente contraddetto sul punto in questa sede.

9.5. il carattere familiare della persecuzione riferita, senza la dimostrazione che gli atti persecutori o il danno grave paventati non siano imputabili esclusivamente a soggetti non statuali (nella specie: familiari) ma siano da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) è idoneo di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale, per le anzidette ragioni;

9.6. la suddetta ratio decidendi del provvedimento impugnato che sorregge la decisione relativa al mancato riconoscimento della protezione internazionale non viene attinta dalle censure formulate nel secondo e del terzo motivo di ricorso le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale;

9.7. tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, i suddetti motivi, in quanto la statuizione non censurata è divenuta definitiva e quindi non si può più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

10. inammissibile è anche il quarto motivo con il quale esso si sostiene che – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – il ricorrente avrebbe pieno diritto ad ottenere almeno la protezione umanitaria in considerazione dell’insicurezza del Paese o della zona di origine del richiedente e del suo percorso di integrazione in Italia, quindi facendosi riferimento ad elementi che sono inidonei, di per sè, a legittimare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che dipende dalla dimostrazione di specifici di vulnerabilità del richiedente, nella specie mancante, come ha rilevato motivatamente il Tribunale;

Conclusioni.

11. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

12. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

13. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza – allo stato, cioè, sempre che tale ammissione non risulti revocata dal giudice competente – dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375 e n. 21377).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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