Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29601 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29601 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 21538-2016 proposto da:
ROCCARDI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA e RONIA CAPITALE;

avverso la sentenza n. 5316/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Rilevato che:
Riccardo Roccardi propose opposizione innanzi al Giudice di Pace
di Roma e nei confronti di Roma Capitale e Equitalia Sud s.p.a.
avverso cartella di pagamento per mancata notifica dei verbali di
accertamento di violazione del Codice della strada. Il giudice adito

Avverso detta sentenza propose appello il Roccardi. Con sentenza di
data 15 marzo 2016 il Tribunale di Roma, in riforma dell’impugnata
sentenza, dichiarò inammissibile in quanto tardiva l’opposizione,
rigettando l’appello, e dispose la compensazione delle spese del
doppio grado. Osservò la corte territoriale che il rispetto dei termini di
proposizione dell’azione sono rilevabili d’ufficio senza che possa
formarsi un giudicato interno.
Ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Roccardi sulla base di
un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 324 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva il ricorrente che l’appello era stato proposto solo
in relazione alla disposta compensazione delle spese e che gli
appellati non avevano proposto appello incidentale. Lamenta quindi la
violazione del giudicato interno in ordine alla fondatezza nel merito
della domanda.
Il motivo è manifestamente fondato. Poiché i poteri del giudice di
appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative
delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte
appellata, la decisione del giudice d’appello non può essere più
sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non
sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla

accolse la domanda, disponendo la compensazione delle spese.

”reformatio in peius” in danno dello stesso appellante (Cass. 9 giugno
2004, n. 10965; 16 giugno 2006, n. 14063). Il divieto di “reformatio
in peius” costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329
e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione
di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione

“quantum devolutum”, l’appellato non può giovarsi della reiezione del
gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale
gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi
dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. 8
novembre 2013, n. 25244; 9 giugno 2016, n. 11868). La regola della
rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado
del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema
delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle
suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore,
mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono
conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano
riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il
giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass. 18
marzo 2014, n. 6246).
Per effetto dell’acquiescenza della parte appellata sulla fondatezza
della domanda si era pertanto formato il giudicato.
Non essendo necessari accertamenti di fatto la causa può essere
decisa nel merito. In accoglimento dell’appello le spese del giudizio di
primo grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della
parte soccombente. Le spese del giudizio di appello, liquidate come in
dispositivo, vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, le spese del
giudizio di cassazione.
P. Q. M.

3

del “thema decidendum” in appello, per cui, una volta stabilito il

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la
causa nel merito, condanna le parti intimate in solido fra di loro al
pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in
complessivi Euro 500,00, ed a quelle di secondo grado, che liquida in
complessivi Euro 700,00.

favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017
Il Presidente
Dott. ssa Adelaide Amendola

Condanna le parti intimate in solido fra di loro al pagamento, in

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