Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29600 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato

LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PIEMME SRL;

– intimato –

Nonchè da:

PIEMME SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio

dell’avvocato PINTO ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CIPRIANI MICHELE, giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 49/2008 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Piemme, esercente commercio all’ingrosso di materiale elettrico, ha impugnato l’avviso di accertamento TRSU notificatole dal Comune di Firenze per l’anno 2002. Il ricorso è stato respinto in primo grado ed accolto in appello. Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. La società resiste con controricorso, e spiega ricorso incidentale in punto spese, compensate dai giudici di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Tra le parti è stata stipulata una transazione che prevede rinuncia agli atti del presente giudizio di cassazione, con compensazione delle spese processuali. Copia del documento è stato prodotto in allegato ad atto di rinuncia, sottoscritto dal sindaco del Comune di Firenze e depositato nell’imminenza della udienza di discussione dei ricorso.

Va dunque dichiarata la estinzione del giudizio, e compensate le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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