Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29600 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29600 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 18814-2016 proposto da:
SIMAR APPALTI S.R.L. P.I.01183240595, in persona del legale
rappresentante pro tempore, CRESCENZI LANNA ANGELA,
elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE VERNACCHIO;
– ricorrenti –

contro
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI
RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in RONL-, VIA ENIANUELE
GIANTURCO n.6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,
che la rappresenta e difende disgiuntamente all’avvocato
GIANMARIA SCOFONE;

Data pubblicazione: 11/12/2017

- controricorrente avverso l’ordinanza n. conol. 2285/2016 del 19/05/2016 della
CORTE D’APPELLO di MILANO in data 17/05/2016, emessa sul
procedimento iscritto al n°4551/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 18814 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Simar Appalti s.r.l. e Angela Crescenzi Lanna proposero innanzi al
Tribunale di Milano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso
in favore di Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a. per il pagamento in via di regresso relativo ad

Tribunale adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza
proposero appello Simar Appalti s.r.l. e Angela Crescenzi Lanna. Con
ordinanza di data 19 maggio 2016 ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc.
civ. la Corte d’appello di Milano dichiarò inammissibile l’appello.
Osservò la corte territoriale che infondata era l’eccezione di
prescrizione e che non sussistevano i presupposti dell’exceptio doli.
Aggiunse che l’eccezione di nullità del contratto in quanto estraneo
all’oggetto sociale di una compagnia assicurativa non era mai stata
allegata negli atti a disposizione (non vi era produzione del fascicolo
di parte appellante) e che comunque era infondata in quanto
l’emissione di polizze fideiussorie in relazione a contratti di appalto
stipulati con enti pubblici era attività consentita ai sensi dell’art. 1 I.
n. 348 del 1982.
Hanno proposto ricorso per cassazione Simar Appalti s.r.l. e
Angela Crescenzi Lanna sulla base di un motivo e resiste con
controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi
d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della
Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di
norme di diritto. Osserva la ricorrente, con riferimento
all’affermazione del giudice di appello secondo cui la questione della
nullità del contratto non sarebbe mai stata allegata, che il contratto in
questione era in atti in quanto prodotto non solo dall’opponente, ma
anche dall’opposta. Aggiunse che, stante il divieto per le compagnie

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escussione della polizza prestata in relazione ad appalto pubblico. Il

di assicurazione di compiere operazioni estranee rispetto a quelle di
assicurazione, riassicurazione e risparmio, la prestazione di garanzia
autonoma era nulla e che la nullità era rilevabile d’ufficio.
Il motivo è inammissibile. Il ricorso, come si evince sia dal
contenuto della censura che dalla stessa espressa affermazione di

dell’ordinanza della Corte d’appello (pag. 1 del ricorso), è stato
proposto nei confronti dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis cod.
proc. civ.. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
Sez. U. 2 febbraio 2016, n. 1914), l’ordinanza di inammissibilità
dell’appello resa ex art. 348 bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai
sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri
costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero
esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348
bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo,
c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad
essa sotteso ed è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione
quando pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali,
trattandosi in tal caso, nella sostanza, di una sentenza di carattere
processuale. Il ricorso non è stato proposto per un vizio processuale
proprio dell’ordinanza, né quest’ultima ha pronunciato
l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali. Il motivo di
impugnazione resta quindi estraneo al perimetro di impugnabilità
fissato dalle Sezioni Unite.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,

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parte ricorrente di proporre l’impugnazione nei confronti

da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio

spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

Il Presidente

Dott. ssa Adelaide Amen

di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle

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