Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2960 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 4/36/07, depositata il 20 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 4/36/07, depositata il 20 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, per IRPEF relativa agli anni 1996, 1997 e 1998, nei confronti di C.S. (la quale non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi) a seguito di p.v., della Guardia di finanza, dal quale era risultato che la contribuente nel corso di detti anni aveva posto all’incasso numerosi assegni bancari tratti sul conto corrente della s.r.l. Dionisio.

La C. non si è costituita.

2. Il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia pone il quesito se, in caso di accertamento del reddito ai fini delle imposte dirette ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 41 in ragione della mancata presentazione della dichiarazione, l’avvenuto incasso da parte del contribuente di più assegni emessi da una società costituisca presunzione di reddito da rapporto di lavoro autonomo, idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente stesso, cui incombe provare l’insussistenza del presupposto impositivo, appare manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’ari. 39, bensì dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo: a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass. nn. 2605 del 2000, 17016 del 2002, 9755 e 19174 del 2003, 3115 del 2006, 20708 del 2007).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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