Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2960 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2960 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 26856/2013 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce
al ricorso dall’avvocato Antonio Ferraguto, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, via Liberiana 17, dell’avvocato;
– ricorrente contro

PAGANI LUIGI MARIA, rappresentata e difesa in forza di procura
speciale in calce al controricorso dall’avvocato Alessandro Catalano;
– controricorrente nonchè contro

CONDOMINIO DI VIA ROSMINI 1, ROMANO MONICA, GORINI
ROSANGELA, LOSA VALENTINA;
– intimati –

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione distaccata di
Rho, depositata in data 22 marzo 2012, e l’ordinanza della Corte
d’appello di Milano, depositata il 10 aprile 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12
dicembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 19 febbraio
2010, Intesa Sanpaolo ‘S.p.A., in persona del legale rappresentant&
pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano,
sezione distaccata di Rho, il Condominio “Rosmini”, in Arluno (MI),
Via Rosmini n. 1 nonché i condomini Monica Romano, Rosangela
Gorini, Valentina Losa e Luigi Maria Pagani allo scopo di sospendere
la delibera assembleare assunta in data 21 gennaio 2010 con la
quale il condominio aveva approvato a maggioranza un piano di
riparto che imputava a Intesa Sanpaolo S.p.A. oneri di spesa in
misura maggiore da quella dovuta in base all’art. 38 del
regolamento condominiale. Chiedeva inoltre di accertare e
dichiarare che le spese comuni del condominio dovevano essere
ripartite in base ai millesimi di gestione secondo quanto previsto
dall’art. 38 del regolamento di condominio, cioè in base a millesimi
determinati in rapporto diretto con le superfici possedute e,
contestualmente, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia della delibera impugnata. Chiedeva altresì di stabilire
che la tabella per i millesimi di gestione era quella prodotta dalla
banca ovvero, in subordine, di procedere alla sua formazione
giudiziale. Chiedeva infine di determinare gli effettivi oneri
condominiali dovuti per il consuntivo e il preventivo approvati
nell’assemblea del 21 gennaio 2010 e condannare il condominio e
gli altri condomini alla restituzione delle maggiori somme
eventualmente versate dalla banca, con interessi e rivalutazione;

-2-

vista la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. della ricorrente.

che con comparsa del 27 maggio 2010 si costituivano il
Condominio Rosmini nonché i condomini Monica Romano,
Rosangela Gorini, Valentina Losa e Luigi Maria Pagani contestando
la fondatezza delle domande proposte;
che il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con

l’impugnazione proposta, condannando parte attrice al pagamento
delle spese del giudizio;
che avverso tale pronuncià proponeva appello Intesa Sanpaolo
S.p.A.,
che si costituivano gli appellati contestando le avverse
deduzioni;
che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza depositata in
data 10 aprile 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello;
che Intesa Sanpaolo S.p.A. propone ricorso per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho, e
dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano sulla base di due
motivi;
che Luigi Maria Pagani resiste con controricorso;
che il Condominio Rosmini, Monica Romano, Rosangela Gonfi
e Valentina Losa, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti.
Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362-1371 c.c. in quanto
il regolamento condominiale sarebbe stato interpretato in maniera
non conforme dall’assemblea dei condomini. In particolare, la
ricorrente evidenzia che l’articolo 38 del regolamento imponeva
l’approvazione di una specifica tabella di gestione distinta da quella
concernente le spese di interesse generale che, tuttavia, non
sarebbe stata allegata mentre la tabella esistente riguarderebbe
soltanto i millesimi di proprietà generale. In questa nuova tabella i

sentenza depositata in data 22 marzo 2012, rigettava

millesimi dovrebbero essere determinati sulla base delle “superfici
possedute”, escluse quelle occupate dai servizi generali, balconi e
terrazzi ma incluse quelle su cui insistono autorimesse e posti auto,
superfici dei locali interrati della banca, dei locali sottostanti ai
negozi, delle cantine e dei solai computati al 50% in quanto vani di

regole di interpretazione del contratto, in particolare quella
concernente la comune intenzione delle parti al di là del senso
letterale delle parole, nonché l’interpi -etazione complessiva delle
clausole. Al riguardo, la ricorrente deduce la necessità di valutare la
comune intenzione delle parti sulla base del comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto,
facendo riferimento al fatto che nel corso dell’assemblea del 17
novembre del 2008 i condomini avevano deciso di convocare una
riunione per l’eventuale correzione della tabella millesimale e per
l’introduzione della tabella di gestione in aggiunta a quanto previsto
dal regolamento;
che il motivo è infondato;
che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda
denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento
nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a
richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece
l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, e in
particolare il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli
stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera
contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta
nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere
l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili
interpretazioni (Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 15
novembre 2017, n. 27136; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728);

servizio. Secondo parte ricorrente sarebbero state inoltre violate le

che, nel caso di specie, la ricorrente propone una sua
interpretazione della clausola contenuta nell’articolo 38 del
regolamento di condominio con riferimento alle spese di gestione e
alla necessità dell’approvazione di una specifica tabella millesimale
distinta da quella generale;

prime cure, l’unica tabella vigente – allegata al regolamento di
condominio e conforme a quanto previsto dall’art. 38 – è quella
àpplicata dell’assemblea condominiale per l’approvazione della
delibera impugnata, che funge sia da tabella della proprietà sia da
tabella gestionale, per cui non sussiste alcuna violazione delle
regole ermeneutiche richiamate, né dei criteri di ripartizione delle
spese. Non appare inoltre decisivo il richiamo parziale alla delibera
del 17 novembre 2008, risultando peraltro ipotetica l’approvazione
di ulteriori tabelle;
che con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità delle
decisioni impugnate per vizio di omessa pronuncia

ex art. 360,

comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 348ter,

comma 1, c.p.c. Parte ricorrente rileva che con l’atto

introduttivo del giudizio aveva chiesto, in via subordinata, di
procedere alla formazione giudiziale della tabella millesimale di
gestione, previa nomina di un consulente tecnico d’ufficio, tenendo
conto dei criteri e delle modalità stabiliti contrattualmente dall’art.
38 del regolamento e, conseguentemente, di determinare sulla
scorta di tale tabella gli effettivi oneri dovuti. In conseguenza
dell’erronea qualificazione della tabella allegata al regolamento
come tabella gestionale, oltre che di proprietà, il tribunale avrebbe
omesso di pronunciarsi su tali domande, ritenendole implicitamente
assorbite. Sotto altro profilo parte ricorrente si duole del fatto che
la corte d’appello non avrebbe fornito alcuna motivazione della
decisione di dichiarare inammissibile l’appello sia riguardo

che, tuttavia, secondo l’apprezzamento compiuto dal giudice di

all’impugnativa della delibera assembleare sia in relazione alle
domande riguardanti la formazione giudiziale della tabella,
effettuando un mero e generico rinvio alla decisione di primo grado
e incorrendo nella nullità ex art. 360, 10 comma, n. 4 c.p.c. in
relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 348-ter c.p.c.;

tribunale sia con riferimento alla pronuncia della corte appello;
che il giudice di prime cure ha respinto la domanda principale
di impugnazione della delibera riguardante il riparto delle spese,
escludendo che l’art. 38 del regolamento imponga l’approvazione di
una specifica delibera concernente le spese di gestione e
considerando in tal modo implicitamente assorbite le domande
formulate in subordine con riferimento alla formazione giudiziale
della relativa tabella, per cui non sussiste alcuna omessa pronuncia;
che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma
7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della
legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle
specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter,
commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché
compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso
(Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914);
che, nel caso di specie, non si ravvisa il vizio dedotto, avendo
la corte d’appello espresso, sia pur succintamente, le ragioni che
l’hanno condotta alla dichiarazione di inammissibilità, risultando
assorbite le doglianze riguardanti la domanda di formazione
giudiziale della tabella di gestione, una volta esclusa la necessità di
adottare una specifica tabella diversa da quella vigente;
che con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. in relazione all’art. 1136, comma 2, c.c. Secondo la

che il motivo è infondato sia riguardo alla sentenza del

ricorrente, esclusa la conformità della tabella A del regolamento di
condominio ai criteri di riparto delle spese sanciti dall’art. 38 del
regolamento di condominio, la delibera assembleare del 21 gennaio
2010, adottata sulla scorta di tale tabella, configura una modifica
dei criteri di spesa, per la cui approvazione è necessaria la

ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Nel caso di
specie, come ‘attestato dal verbale della delibera del 21 gennaio
2010 qui impugnata, il condominio avrebbe modificato i criteri di
riparto delle spese comuni prescritti dall’art. 38 del Regolamento di
Condominio, con un numero di voti pari soltanto a 217,12 millesimi
di valore della proprietà dell’edificio e, quindi, in palese violazione
della maggioranza qualificata richiesta dall’art. 1136, comma 2,
c.c.;
che il motivo è infondato;
che la delibera oggetto dell’impugnazione non ha disposto
alcuna modifica dei criteri di riparto, come accertato dal tribunale in
prime cure, avendo fatto applicazione dell’unica tabella esistente
allegata al regolamento, da ritenersi tabella gestionale oltre che di
proprietà;
che le spese seguono soccombenza e si liquidano come da
dispositivo;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il
comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento,

maggioranza qualificata richiesta dall’art, 1136, comma 2, c.c.,

da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle
spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in

spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 201 -2,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 12 dicembre 2017.
Il Presidente

Il

‘o GiudiZigh

it NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 07 FEB. 2018

complessivi euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a

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