Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2960 del 03/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10579-2014 proposto da:

D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 251, presso l’avvocato MARIA SARACINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENZO NOBILI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

G.E.G.;

– ricorrente –

contro

– intimato –

Nonchè da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI

27, presso l’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN PAOLO ORSINI, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 251, presso l’avvocato MARIA SARACINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENZO NOBILI, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 199/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARIA SARACINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale; improcedibilità o rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NICOLAIS GIULIA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi G.E. ed D.C.E., il Tribunale di Lucca ha pronunciato l’addebito della separazione al marito, giustificandola per gli atteggiamenti di disprezzo manifestati nei confronti della moglie, e ha rigettato la domanda di addebito alla moglie; ha posto a carico del G. l’assegno di mantenimento di Euro 2000,00, in favore della D.C., con decorrenza dalla data della decisione (novembre 2011).

In parziale accoglimento del gravame del G., la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 31 gennaio 2014, ha escluso l’addebito; ha ridotto a Euro 500,00 l’assegno di mantenimento, lasciando ferma la decorrenza dalla data della sentenza di primo grado; ha compensato le spese del grado.

La Corte ha ritenuto che dall’istruttoria testimoniale e documentale non fossero emersi con chiarezza comportamenti del G. rivelatori di una violazione dei doveri matrimoniali, quanto piuttosto la riconducibilità della crisi ad altri fattori, tra i quali la difficoltà di una convivenza con la figlia maggiorenne di primo letto della moglie, invalida e con problemi psichici; la Corte ha ritenuto eccessiva la quantificazione dell’assegno, operata dal tribunale in relazione alle condizioni reddituali delle parti ricostruite in base ad una c.t.u.: la situazione professionale del G., imprenditore, era compromessa; egli aveva subito un pignoramento, doveva rimborsare un gravoso prestito assunto per pagare i debiti contratti dalla moglie, era stato costretto a ricorrere al prestito bancario e a vendere alcuni immobili per fare fronte alle spese correnti e, inoltre, aveva già erogato un importo di Euro 12.500,00 alla moglie, la quale svolgeva attività lavorativa dipendente; con riguardo alla decorrenza dell’assegno, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che lo aveva fatto decorrere dalla data della decisione.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la D.C. con quattro motivi e, in via incidentale, il G. con un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., in ordine alla valutazione, ritenuta erronea, degli elementi probatori che avevano indotto la Corte a negare l’addebito della separazione.

Il motivo è inammissibile: ai fini della pronuncia di addebito della separazione personale, l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza istituzionalmente riservato al giudice di merito ed censurabile in sede di legittimità negli stretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. n. 961/1992).

Con il secondo motivo la D.C. denuncia l’erronea valutazione della propria capacità economica, reddituale e finanziaria che aveva indotto la corte a ridurre l’importo dell’assegno.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica all’accertamento dei redditi delle parti, ai fini della concreta determinazione dell’assegno di mantenimento, che è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 17055/2007), in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Con il terzo motivo la D.C. denuncia contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto del suo appello incidentale con cui aveva indicato, come data di decorrenza dell’assegno di mantenimento, quella di proposizione del ricorso (13 ottobre 2008); pertanto sarebbe errata la sentenza impugnata che ha confermato la decorrenza dalla sentenza di primo grado.

Il motivo è fondato: l’assegno di mantenimento a favore del coniuge in sede di separazione personale decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (v. Cass. n. 17199/2013, n. 14886/2002).

Il quarto motivo del ricorso principale della D.C. e l’unico motivo del ricorso incidentale del G., riguardanti il governo delle spese, sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e della conseguenziale cassazione della sentenza impugnata.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, nel senso che gli interessi legali sull’importo determinato a titolo di assegno di mantenimento a favore della D.C. decorrono dalla data della domanda giudiziale.

Sussistono, in ragione della reciproca soccombenza, giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale; dichiara assorbiti il quarto motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali sull’assegno di mantenimento a favore della D.C. decorrano dalla data della domanda giudiziale; compensa le spese dell’intero giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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