Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 296 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 296 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 20293-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3195
BONO MARIA, ALFANO LUCIA, ARCULEO VALERIA;
– intimate –
Nonché da:
Data pubblicazione: 09/01/2014
ARCULEO VALERIA C.F. RCLVLR61P54G273K, ALFANO LUCIA
C.F. LENLCU61R71G273R, BONO MARIA C.F.
BNOMRA61S65G273M, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –
avverso la sentenza n. 858/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/07/2007 r.g.n. 1593/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
FORTUNA TULLIO, giusta delega in atti;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Corte d’appello di Palermo , con sentenza depositata il 20/7/07, in riforma
delle sentenze del Tribunale , ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro
intercorsi tra Poste Italiane e Arculeo Valeria, Bono Maria e Alfano L ucia con conseguente
conversione in contratti a tempo indeterminato ;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza e le
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, i
verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale con le lavoratrici, da cui risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi
giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse
delle parti a proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che le spese del presente giudizio devono essere compensate stante l’esito del giudizio e
l’espresso regolamento contenuto nel verbale di conciliazione,
P.Q.M.
LA CORTE
1A 4-4- /”-A CA-
C.,31-n–
chiara inammissibilAil; compensa le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma, il 7/11/2013
L’estensore
Il Presidente
controricorrenti si sono costituite depositando controricorso ;