Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29599 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONTEBELLUNA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati TIEGHI ROBERTO, GIULIANI FRANCESCO, giusta
delega in calce;
– ricorrente –
contro
S.V., S.A.;
– intimati –
sul ricorso 12641-2008 proposto da:
S.A., S.V., elettivamente domiciliati
in ROMA VIA BERGAMO N. 43, presso lo studio dell’avvocato VEDOVA
ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLLICA
LULY GABRIELLA, giusta delega a margine;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
COMUNE DI MONTEBELLUNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 43/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 09/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIULIANI, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, inammissibilità
dell’incidentale;
udito per il resistente l’Avvocato VEDOVA, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.V. ed S.A. impugnarono gli avvisi loro notificati dal Comune di Montebelluna a rettifica dell’imponibile ICI 1999/2002 dichiarato per due lotti di terreno. In primo grado i ricorsi furono riuniti e respinti. In appello sono stati parzialmente accolti. Entrambe le parti ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR di Venezia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
Negli anni in riferimento (1999/2002), i terreni per cui è causa erano inseriti in aree di PRG edificabili. Poichè nel settembre 1997 il Consiglio Comunale di Montebelluna aveva adottato una proposta di variante che ne prevedeva la destinazione a verde pubblico e privato;
sull’assunto che i lotti avessero in tal modo perso il carattere della edificabilità, i contribuenti versarono NO parametrata alle rendite catastali dei terreni agricoli. Per il Comune doveva invece prevalere la destinazione di piano regolatore. La contestazione giudiziale è stata risolta dalla sentenza impugnata osservando: “E’ indubbio che tale delibera abbia avuto – da un punto di vista giuridico – un significato puramente previsionale (che però successivamente si è concretizzata nel PRG approvato il 23/12/2003 che ha destinato entrambi i lotti a verde privato), ma – pare a questa Commissione – che tale previsione concretamente abbia avuto anche l’effetto di far crollare, sul mercato, il prezzo relativo ai lotti interessati. Pare congrue pertanto che la valutazione data dal Comune di Montebelluna ai lotti oggetto del contenzioso – per gli anni interessati -debba essere ridotta del 40% per il deprezzamento che gli stessi hanno subito sul mercato a causa della Delib. 29 settembre 1997, n. 113, protocollo 24010 sopra citata”.
I primi due motivi del ricorso principale proposto dal Comune deducono “violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 7” e “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), dell’art. 5, comma 5, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 2.
I motivi sono inammissibili, perchè muovono da una lettura erronea della sentenza impugnata. Sostengono che con essa si sia “inopinatamente ritenuto che la mera previsione di una modifica (rectius di una “bozza di progetto preliminare di variante ai P.R.G.”) della destinazione urbanistica dei lotti di terreno in parola – da aree edificabili, come risultava dal P.R.G. vigente ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ad aree “soggette a vincolo di in edificabilità” – contenuta nella Delib. 29 settembre 1997, n. 113, fosse una condizione sufficiente a determinare la modifica suddetta”. Mentre la CTR non ha affermato che la deliberazione in questione ha avuto conseguenze sul piano giuridico (determinatesi soltanto con l’approvazione definitiva della variante, intervenuta il 23.12.2003), ma che essa ha tuttavia inciso sul valore di mercato delle aree, lasciandone prevedere probabile una prossima perdita della destinazione edificatoria.
Il terzo motivo (“contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”) lamenta che”; giudici della Commissione tributaria regionale … si sono limitati ad asserire apoditticamente che i lotti di terreno in parola hanno subito un grave deprezzamento a causa della mera previsione di modifica della destinazione urbanistica contenuta nella delibera del Consiglio Comunale n. 113, del 29 settembre 1997, che, tuttavia, a detta degli stessi giudici, sul piano giuridico ha “un significato puramente previsionale”.
La doglianza è infondata. La diminuzione del valore commerciale dei terreni costituisce una conseguenza affatto ragionevole della previsione di una probabile imminente perdita del loro carattere di edificabilità. L’affermazione criticata non è dunque contraddittoria, nè necessitava di ulteriori argomentazioni giustificative.
Col primo motivo del ricorso incidentale dei contribuenti si deduce vizio di motivazione su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).
Il motivo è inammissibile perchè non rispetta la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Non contiene infatti “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.
Il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 5 e 6, (art. 360 c.p.c., n. 3).
E’ anch’esso inammissibile, perchè muove dall’assunto che La CTR abbia riconosciuto che – per effetto della deliberazione 113/1997 – i terreni dei contribuenti avessero perso il carattere della edificabilità, mentre (come già detto) la sentenza impugnata afferma che quel carattere era stato mantenuto – per il “significato puramente previsionale” di tale deliberazione – pur avendo quest’ultima inciso negativamente sul valore di mercato dei beni.
Il terzo motivo deduce violazione di legge (L. n. 1902 del 1952, art. 3, L. n. 1150 del 1942, art. 10, comma 5, L. n. 1187 del 1968, artt. 3 e 4, L. n. 291 del 1971, art. 4, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12).
Lamenta che la decisione impugnata, qualificando come “meramente previsionale” la deliberazione avente ad oggetto la “presa d’atto bozza di progetto preliminare di variante al P.R.G.”, abbia negato che essa comportasse – “anche ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili” – la applicazione delle “norme di salvaguardia”. In forza delle quali, da quel momento, nessuna licenza di costruzione avrebbe potuto essere concessa sui lotti.
Il motivo è infondato. L’applicazione delle cd. “misure di salvaguardia” consegue alla adozione da parte dell’organo comunale di un piano regolatore che imponga in via generale limiti di edificabilità o vincoli di destinazione di aree private di tipo conformativo, o preordinati ad una successiva espropriazione per pubblica utilità, fin quando il programma sia ancora “in itinere” per la mancanza dell’approvazione del Presidente della giunta regionale. Nella specie, la mera adozione di una “bozza di progetto preliminare di variante del piano regolatore generale” non comportava l’obbligatorietà della applicazione di misure di salvaguardia.
D’altronde, il presupposto del criterio impositivo dell’ICI delle aree fabbricabili va ravvisato non nella qualificazione giuridica impressa ai suoli dalla destinazione urbanistica, ma nell’incremento di valore – rispetto ai terreni agricoli – che deriva dalla suscettibilità edilizia. La prospettiva che l’edificabilità venisse soppressa, implicita nella deliberazione preliminare di destinazione a verde pubblico, non valeva ad annullare per intero quell’incremento di valore rispetto ai beni agricoli, giacchè la definitiva approvazione della variante urbanistica restava incerta. La decisione in tal senso motivata dalla CTR si sottrae dunque alla critica spiegata col motivo.
Vanno dunque respinti entrambi i ricorsi, e compensate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011