Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29599 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 24/12/2020), n.29599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7907/2019 proposto da:

S.M.A.H., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Andrea Maestri;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

S.M.A.H. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., in data 30 ottobre 2018, dell’appello ivi proposto dall’odierno ricorrente avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non svolge difese l’amministrazione intimata.

rilevato che:

Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 348 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando “il difetto di comunicazione all’avvocato subentrato nella difesa da parte della cancelleria”, comunicazione concernente il rinvio effettuato dalla Corte d’appello all’udienza del 17 luglio 2018, in ragione della mancata comparizione dell’appellante, al momento assistito dal precedente difensore Camprini Andrea, sostituito dall’attuale difensore in data 8 ottobre 2018.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111 e 113 Cost., nonchè dell’art. 348 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando nuovamente la mancanza della “comunicazione formale della seconda udienza di cui all’art. 348 c.p.c., al difensore subentrato”.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il provvedimento impugnato per aver condannato l’appellante al raddoppio del contributo unificato nonostante egli fosse stato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

considerato che:

Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Sono inammissibili i primi due mezzi, che per il loro collegamento vanno simultaneamente esaminati, giacchè volti a lamentare che il rinvio dell’udienza ex art. 348 c.p.c., effettuato dalla Corte territoriale in data 17 luglio 2018, non fosse stato comunicato al difensore subentrato in data 8 ottobre 2018 al precedente difensore dell’odierno ricorrente: ma l’art. 348 c.p.c., stabilisce che l’ordinanza di rinvio della causa a seguito della mancata comparizione alla prima udienza dell’appellante debba essere a questi comunicata, ovviamente presso il difensore, secondo la regola generale stabilita dall’art. 170 c.p.c., ma non prevede affatto, nè lo prevede alcuna altra norma, che la comunicazione del rinvio effettuato all’attuale difensore debba essere reiterata in caso di sostituzione del medesimo.

Nel caso in esame l’appellante non ha neppure specificamente allegato che l’ordinanza del 17 luglio 2018, di rinvio della causa al 30 ottobre 2018, non fosse stata comunicata al precedente difensore di S.M.A.H. nell’arco temporale intercorrente tra il 17 luglio ed il 7 ottobre 2018, giorno precedente la nomina del nuovo difensore.

Sicchè il motivo non è neppure in astratto idoneo a configurare un vizio di attività tale da determinare la nullità del provvedimento adottato di dichiarazione dell’improcedibilità dell’appello.

Il terzo motivo è inammissibile.

Esso difatti non si misura con la ratio decidendi posta a sostegno del raddoppio del contributo unificato, disposto “stante la revoca del gratuito patrocinio disposta con separato decreto in pari data che si allega al presente verbale”.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

 

 

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