Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29598 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIMODRONE SN SRL in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BASIGLIO;

– intimato –

sul ricorso 12604-2007 proposto da: COMUNE DI BASIGLIO in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIOTTI GIOVANNI,

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

VIMODRONE SN SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI, delega Avvocato MANZI, che

ha chiesto l’accoglimento; udito per il resistente l’Avvocato

PAFUNDI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Vimodrone SN ha impugnato due avvisi di rettifica ICI notificabile dal Comune di Basiglio, il primo per gli anni dal 1993 al 1998 ed il secondo per l’anno 1999, relativamente ad un’area a destinazione di PRG “Attrezzature Generali” (suscettibile di utilizzo per la costruzione di servizi collettivi per la residenza). In primo grado i ricorsi sono stati trattati separatamente, ed accolti in parte con riduzione dell’imponibile accertato. In appello sono stati riuniti, e decisi con sentenza che ha respinto sia le impugnazioni del contribuente che quelle del Comune. I quali ricorrono entrambi per la cassazione della decisione, il primo in via principale con cinque motivi ed il secondo con due.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Col primo motivo, la contribuente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 277 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5). Sostiene che, con l’appello incidentale, aveva lamentato la nullità della sentenza di primo grado in quanto essa non avrebbe pronunciato sulla doglianza (di “nullità assoluta ed inesistenza giuridica degli avvisi di accertamento e dei relativi atti di notificazione”) spiegata in relazione al fatto che sarebbero stati emessi e notificati alla società “Vimodrone s.r.l. – c/o studio legale avv. Marco di Tolle – corso Monforte n. 39 – 20122 – Milano” (professionista senza rapporti con la società) anzichè all’amministratore unico presso la sede sociale (di Corso (OMISSIS)). La CTR avrebbe reso pronuncia nulla perchè non avrebbe deciso su tale domanda spiegata in appello, ed in ogni caso non avrebbe in alcun modo motivato la decisione su di essa.

Il motivo è infondato. La decisione che si lamenta omessa è stata adottata per implicito, giacchè conoscendo delle censure di merito rivolte all’atto impositivo la CTR ha dimostrato di considerare infondata la questione preliminare di nullità della sua notificazione. Trattasi di valutazione giuridica, incensurabile per vizio di motivazione, che è deducibile soltanto per gli accertamenti di fatto. Decisione corretta perchè ogni vizio di notificazione degli avvisi è rimasto superato dalla loro impugnazione, ex art. 156 c.p.c. (Cass. 19854/04, 10445/2011).

Il secondo deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 2 e 5 e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)- Premesso che “l’odierna ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata espressa decisione alcuna sulla eccezione di nullità assoluta ed inesistenza giuridica degli avvisi d’accertamento a causa dell’inesistenza di qualsivoglia motivazione sui metodi e criteri di determinazione dell’imposta e dell’incomprensibilità dell’iter seguito dall’amministrazione”, lamenta che il giudice d’appello non avrebbe pronunciato sul motivo d’impugnazione (o avrebbe pronunciato per implicito, ma senza motivare).

Il motivo difetta di autosufficienza, perchè non riproduce nè il tenore degli avvisi di accertamento che assume non idoneamente motivati nè quello della corrispondente censura che sarebbe stata sviluppata coi ricorsi introduttivo e d’appello. La tesi in diritto sostenuta è del resto infondata, perchè l’atto di accertamento è sufficientemente motivato con la indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa tributaria, da provare in giudizio in quanto contestati (Cass. 21571/2004, 22841/2010); ed il giudizio di idoneità di una motivazione siffatta integra una valutazione di diritto, non censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 276 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5). Assume che con l’appello era stata censurata la sentenza di primo grado per aver deciso il merito della causa senza pronunciare sulle questioni preliminari di cui ai primi due motivi di ricorso, e si lamenta che la CTR avrebbe reso una decisione “totalmente generica ed immotivata laddove non consenta di comprendere l’iter logico giuridico seguito per respingere il sopra descritto motivo d’appello”.

La doglianza è consequenziale a quelle espresse coi primi due motivi di ricorso, e resta travolta dal rigetto di essi.

Il quarto motivo deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2, comma 1, lett. b)) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5). Lamenta che “il giudice del gravame non ha chiarito i motivi per cui ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di prime cure” il quale “riferendosi esclusivamente al tenore letterale dell’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG” aveva qualificato come area edificabile il terreno di proprietà della ricorrente. Senza considerare “l’eccezione della esponente, che aveva dimostrato come tale edificabilità fosse solo apparente, in quanto smentita dallo stesso Comune attraverso propri successivi provvedimenti amministrativi che hanno negato recisamente ogni possibilità di procedere allo sfruttamento edilizio dell’area”.

Il motivo di violazione di legge è inammissibile perchè si risolve in una censura del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito, motivato in maniera congrua. La doglianza di vizio di motivazione difetta di autosufficienza perchè non riporta il preciso tenore della censura spiegata contro il giudizio di fatto reso dal primo giudice, del cui rigetto la CTR non avrebbe dato conto esaustivo.

Il quinto motivo deduce vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) “in ordine alla errata conferma della decisione di primo grado nella parte in cui quantifica giudizialmente la base imponibile”. Assume che “La Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto almeno chiarire i motivi per cui ha ritenuto congrua la valutazione del valore venale dell’area de qua stabilita in primo grado, quando, viceversa, era frutto dell’acritico e pedissequo accoglimento da parte della Commissione di primo grado delle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio”.

Il motivo è inammissibile e/o infondato, perchè il dovere della CTR di rivalutare le motivazioni esposte dal primo giudice (e le risultanze della CTU cui esso aveva aderito) presuppone che fossero state censurate con motivi d’appello specifici, che il ricorso non riporta (limitandosi a riferire che i valori della CTU espletata in primo grado erano stati contraddetti dalla relazione del consulente tecnico di parte).

Le doglianze spiegate col ricorso incidentale sono inammissibili.

La prima (deducendo violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 e vizio di motivazione) lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in erronea determinazione dell’imponibile ICI e che la CTR non avrebbe rilevato l’errore, ma non deduce che quel preteso errore era stato denunciato con l’atto di appello.

La seconda contesta per motivi di merito, e non di legittimità, l’esercizio del potere discrezionale di decisione in punto spese processuali del giudice di merito.

Vanno dunque rigettati entrambi i ricorsi, e compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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