Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29598 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27687-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 52/06/13 dell’11 giugno 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittime l’iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle di pagamento emesse (per debiti tributari e di altra natura) a carico di M.F..

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la presenza di talune cartelle di natura non tributaria non ostava all’affermazione della giurisdizione tributaria in ordine all’iscrizione ipotecaria unitariamente disposta; – tale iscrizione e le prodromiche cartelle dovevano ritenersi giuridicamente inesistenti, perchè non notificate a mezzo di ufficiale giudiziario, ma semplicemente comunicate da Equitalia, senza relata, tramite posta ordinaria AR; – non era nella specie applicabile la sanatoria del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., perchè concernente unicamente gli atti processuali, non quelli di riscossione; l’iscrizione ipotecaria era nulla anche perchè non preceduta dal necessario atto di intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal M..

2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2 e art. 170 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di rilevare che l’atto di appello era stato dal M. notificato ad Equitalia (come da cartolina AR allegata al ricorso) presso la sua sede di Cosenza, e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituitosi in primo grado; ciò aveva impedito ad Equitalia, rimasta contumace, di venire a conoscenza dell’avversario gravame.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione, rispettivamente, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e medesimo D.P.R., artt. 50-77. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato l’illegittimità delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria, nonostante che: – (secondo motivo) tali atti fossero stati validamente notificati dall’agente per la riscossione a mezzo posta raccomandata AR, senza necessità di relata; – (terzo motivo) l’iscrizione ipotecaria, in quanto atto non espropriativo, non richiedesse la previa notificazione dell’atto di intimazione ex art.50 cit..

2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso.

Come evincibile dagli atti di causa, Equitalia si era costituita in primo grado eleggendo domicilio, per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, (secondo cui: “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”), presso il proprio difensore. Ciononostante, l’atto di appello le venne dal M. notificato non presso quest’ultimo domicilio, bensì alla sede di Cosenza.

In forza dell’art. 17 cit. (applicabile all’appello nel rito tributario: Cass. SSUU 14916/16; Cass. 4233/17) la notifica di specie doveva dunque effettivamente reputarsi invalida. E poichè tale invalidità doveva qualificarsi in termini di nullità, non di radicale inesistenza (secondo i parametri discretivi fissati da Cass. SSUU cit.; v. anche Cass. nn. 14549/18 e 2707/14), doveva la commissione tributaria regionale farsi carico di disporre – vista la mancata costituzione in giudizio di Equitalia e, dunque, l’insussistenza del presupposto sanante del raggiungimento dello scopo ex art.156 c.p.c. – la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ex art. 291 e 350 c.p.c., norme applicabili anche al rito tributario.

Il rilievo del vizio nel presente giudizio di legittimità comporta dunque la cassazione della sentenza, con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellata, sarà sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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