Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29598 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23696/2018 proposto da:

N.C.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Fascia, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 5 luglio 2018, respinge il ricorso proposto da N.C.D., cittadino della Nigeria, proveniente dallo Stato di (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) preliminarmente vanno respinte le questioni preliminari sollevate dalla difesa in merito alla legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017, in riferimento agli artt. 77 e 111 Cost.;

b) il ricorrente ha riferito di non voler tornare nel proprio Paese per timore di essere ucciso dagli uomini che, in qualità di testimone, aveva riconosciuto come responsabili del tentato omicidio di un suo amico;

c) da tale racconto non emerge la sussistenza di alcuna forma di persecuzione o di un effettivo e serio pericolo per la propria incolumità cui il richiedente possa essere esposto, evidenziandosi molte incongruenze ed essendo stato dimostrata la tempestiva attività di contrasto posta in essere dalla polizia;

d) neppure è stata chiarita dall’interessato la ragione per cui, anzichè spostarsi prima verso la Libia per poi arrivare in Italia, non sia andato nella città nigeriana di Lagos dove vive la figlia, insieme con la sorella del ricorrente, visto che sarebbe stato più agevole superare i riferiti malintesi con il cognato piuttosto che affrontare un viaggio di rara difficoltà;

e) per tutte le esposte ragioni è da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non essendo emerso che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il rischio di subire un “danno grave”, del tipo ivi indicato;

f) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c, va rilevato che il ricorrente non ha mai allegato il timore per la propria incolumità personale a causa di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato che possa coinvolgerlo, esistente nella zona di provenienza;

g) peraltro, le notizie raccolte da fonti affidabili aggiornate evidenziano che la città di (OMISSIS) (che il ricorrente ha riferito essere la sua città di origine) è considerata uno dei luoghi più pacifici della Nigeria e questo porta ad escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit.;

h) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità nè soggettiva nè oggettiva che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di N.C.D. domanda la cassazione del suddetto decreto per un unico motivo; l’intimato Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla udienza di discussione, senza effettuare poi alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Profili preliminari.

1. Va, in primo luogo, precisato che la “sollecitazione” contenuta nel ricorso a sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 13, convertito dalla L. n. 46 del 2017 – da intendere riferita al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g, indicato D.L.), che sancisce la non reclamabilità del decreto contestata dal ricorrente – non può essere accolta, dandosi seguito ad un orientamento già espresso da questa Corte e condiviso dal Collegio, in base al quale è stata considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, Artt. 24 e 111 Cost. (parametri invocati anche nella specie), “nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle Commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (vedi, per tutte: Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass. 30 maggio 2019, n. 14821; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375);

Sintesi dei motivi.

2. con l’unico motivo di ricorso si denunciano: a) omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; b) violazione di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs.n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 rilevandosi che il ricorrente era stato, in modo diretto e personale, vittima di minacce di morte da parte di alcuni connazionali contro i quali aveva testimoniato in un processo nel quale loro erano imputati di tentato omicidio;

2.1. si aggiunge che dopo il processo queste persone erano ancora libere (presumibilmente per essere riusciti a corrompere le Autorità) e in grado di minacciare il ricorrente, in una situazione in cui la tutela legale non esiste, diversamente da quanto afferma il Tribunale;

2.2. d’altra parte se il richiedente si fosse recato dalla sorella, i difficili rapporti con il cognato lo avrebbero potuto esporre a ritorsioni e alla rintracciabilità da parte dei persecutori;

2.3. infine si osserva che, oltre alla violazione della normativa in materia di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, la motivazione del decreto impugnato sarebbe carente circa più punti decisivi della controversia;

Esame delle censure.

3. l’esame delle censure porta all’inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

4. il profilo di censura riferito ai vizi di motivazione va dichiarato inammissibile perchè il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

5. anche gli altri profili di censura vanno dichiarati inammissibili, in primo luogo perchè essi finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente, basate sul molteplici incongruenze e contraddittorietà rilevate nel racconto del ricorrente dalle quali non è emersa la sussistenza di alcuna forma di persecuzione o di serio pericolo cui sarebbe esposto l’interessato;

5.1. in particolare, con tali censure si pone l’accento sula corruzione delle Autorità locali e sulla impossibilità di recarsi del ricorrente di recarsi a Lagos dalla sorella e dalla figlia, proponendosi così del tutto in ammissibilmente una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal Tribunale, senza considerare che tale apprezzamento dei fatti è censurabile in cassazione soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, senza dimostrare che tale evenienze ricorrano nella specie e senza considerare che sono da escludere oltre alla rilevanza della mera insufficienza di motivazione (per le ragioni già dette) anche l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

6. di qui l’inammissibilità del profilo di censura relativo alla ipotizzata violazione della normativa in materia di protezione sussidiaria;

7. peraltro, inammissibile è anche il profilo di censura con il quale è stata dedotta la violazione della normativa in materia di protezione umanitaria perchè del tutto sfornito di specifica argomentazione e come tale inidoneo ad attingere la ratio decidendi che sorregge il decreto impugnato sul punto rappresentata dalle mancate allegazioni e documentazioni su particolari condizioni di vulnerabilità specificamente riguardanti il richiedente – il che comporta che il suddetto profilo di censura va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto a causa della suddetta mancata rituale impugnativa la suindicata statuizione è divenuta definitiva e quindi non si può più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

8. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

9. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato dopo il deposito dell’atto di costituzione non ha svolto attività difensiva;

10. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza – allo stato, cioè, sempre che tale ammissione non risulti revocata dal giudice competente – dei presupposti processuali per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito derivante dall’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375 e n. 21377).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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