Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29598 del 11/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29598 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12432-2015 proposto da:
GIAIMI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NIZZA n. 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
FIORENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ENRICO MODESTO CEREA;

– ricorrente contro
PIATTC) MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITFORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell’avvocato
GIAN LARGO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANGIACOMO FRANCESCO SACCO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 995/2015 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 04/03/2015;

Data pubblicazione: 11/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/ 11 /2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2015 n. 12432 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:
Giuseppe Giaimi convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Milano con ricorso depositato ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ.
Marco Piatto chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro
70.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Il

appello Giuseppe Giaimi, chiedendo il risarcimento del danno nella
misura di Euro 30.000,00. Con sentenza di data 4 marzo 2015 la
Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale quanto segue. La provenienza delle
infiltrazioni nella guaina impermeabilizzante del condominio dalle
radici delle piante di proprietà dell’appellante (peraltro confermata
dalla relazione di accertamento tecnico preventivo) era stata solo
congetturata dall’amministratore Marco Piatto nella lettera del 24
settembre 2010, che era quindi priva di valenza rivelatrice della
volontà di nuocere alla reputazione del Giaimi, della quale non era
stata peraltro provata la compromissione. Come affermato dal giudice
di prime cure, nessuna prova era stata fornita dell’infondatezza della
richiesta, con la missiva del 28 febbraio 2012, del pagamento di
spese condominiali per Euro 4.814,00 (missiva che, secondo
l’appellante, lo avrebbe fatto passare per condomino moroso),
essendo stato chiarito con la successiva lettera del 26 marzo 2012
che, avendo il Giaimi corrisposto Euro 3.013,46, la somma di Euro
4.814,00 doveva intendersi riferita alle spese straordinarie per i lavori
di riparazione delle guaine, con riserva di conguaglio nel caso di
minori costi e dichiarata disponibilità all’approvazione di un diverso
riparto. Il tenore della lettera non era connotato da ostilità nei
confronti dell’appellante, né poteva considerarsi una sorta di risposta
provocatoria alla proposizione da parte del Giaimi di ricorso a seguito
dell’espletato ATP, tanto più che la relativa azione era indirizzata nei
confronti del condominio e non nei confronti dell’amministratore. Non

3

Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose

era stato dimostrato che da parte dei condomini, e comunque nel
contesto socio-ambientale in cui il Giaimi svolgeva la propria attività
di medico, fosse intervenuto un mutamento

in peius

dell’atteggiamento nei confronti dell’appellante e vi era totale carenza
di prova, anche in termini presuntivi, del danno asseritamente patito.

tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043-2059 cod. civ. in relazione agli artt. 1710 ss., 11291130, 2697 cod. civ., 115, 116 e 702 bis cod. proc. civ.. Osserva il
ricorrente che nella lettera del 24 settembre 2010 l’amministratore
non si era limitato ad ipotizzare una «responsabilit s delle radici», ma
aveva prefigurato la responsabilità del Giaimi tale vtomportare che i
costi fossero a carico di chi aveva cagionato il danno, posizione
smentita dall’ATP (che aveva parlato di generale situazione di forte
presenza di radici, senza attribuirla ad un condomino specifico) e che
inoltre l’amministratore aveva omesso di controllare l’attività della
ditta incaricata dei lavori, la quale, effettuato lo scavo, aveva
interrotto i lavori, causando la dilatazione dell’estensione delle
infiltrazioni. Aggiunge che la mancata costituzione del Piatto nel
giudizio di primo grado doveva far ritenere come ammessi i fatti
dedotti dall’attore.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2059 cod. civ., 595 cod. pen., 112-116, 360, comma 1, n.
5 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che la lettera del 28 febbraio
2012 era del tutto correlabile alla domanda proposta dal Giaimi ai
sensi dell’art. 702 bis, costituendo la lettera del 26 marzo 2012 una

4

Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Giaimi sulla base di

rettifica solo parziale della precedente missiva ed evidenziando
proprio il riconoscimento del pagamento della somma di Euro
3.013,46 la mala fede dell’amministratore.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 360, comma
1, n. 5 cod. proc. civ. e 1226-2056 cod. civ.. Osserva il ricorrente che

quale amministratore di controllare l’operato dell’impresa e che le
dimissioni da amministratore, definitive dopo il ricorso per la revoca
del medesimo proposto dal Giaimi, comportavano il riconoscimento
della propria responsabilità. Aggiunge che per il Piatto era meglio
scaricare sulle iniziative intraprese dal Giaimi ogni responsabilità, in
modo da occultare le proprie negligenze, e che era stato in modo
quanto meno colposo raffigurato il ricorrente come danneggiatore di
beni condominiali e condomino moroso.
I motivi di ricorso, da valutare unitariamente, sono inammissibili.
Le censure, benché rubricate come violazione di legge, mirano al
mero riesame nel merito delle circostanze di fatto. Il ricorrente si
limita ad enumerare una serie di circostanze fattuali, già oggetto di
esame del giudice di appello, allo scopo di pervenire ad una
valutazione delle risultanze processuali di segno diverso rispetto a
quella cui è pervenuto il giudice di merito, valutazione che è preclusa
nella presente sede di legittimità. Va infatti rammentato che posto, in
generale, il principio che il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione,
aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata, deve ritenersi, in particolare, inammissibile il ricorso nel
quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe
incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente
un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione,
dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi
tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la

5

già gli altri condomini avevano contestato al Piatto di avere omesso

sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di
verificare il fondamento della suddetta violazione. Qualora, peraltro,
venga allegata, come prospettato nella specie dal ricorrente, l’erronea
ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della
causa di merito, tale deduzione è da ritenersi estranea alla esatta

tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile,
in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non
sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (fra le
tante Cass. 5 giugno 2007, n. 13066). La denuncia del vizio di
motivazione, quale omesso esame di fatto decisivo e controverso,
secondo la vigente previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.
proc. civ., non risulta proposta dal ricorrente. Peraltro, ove si ritenga
denunciato il vizio motivazionale, andrebbe rilevata la corrispondenza
fra il giudizio di fatto del giudice di merito di primo grado con quello
del giudice di secondo grado. Nell’ipotesi di “doppia conforme”
prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il
ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto
poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base
della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra
loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre 2016, n.
19001; 22 dicembre 2016, n. 26774). Tale onere processuale non
risulterebbe comunque assolto.
Con riferimento infine al mancato rilievo da parte del Tribunale
dei fatti come ammessi, quale conseguenza della contumacia in primo
grado del convenuto, a parte la neutralità dal punto di vista
processuale della contumacia e l’impossibilità di considerarla come
ammissione di colpa (Cass. 21 novembre 2014, n. 24885), va
osservato che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc.

6

interpretazione delle norme di legge e impinge nella

civ., il ricorrente non ha specificatamente indicato se la questione
abbia costituito motivo di appello.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio

dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017
Il Presidente

2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA