Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29597 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO MILENA – Consigliere –

Dott. MONDINI ANTONIO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25781-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REFRASUD SRL IN LIQUIDAZIONE, PRAGMA RISCOSSIONE SPA, AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PROVINCIA DI TARANTO;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 169/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 169 del 1 ottobre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile l’appello dall’ufficio proposto contro la sentenza CTP Taranto n. 289/01/08, depositata il 26.8.08. Sentenza con la quale era stata dichiarata la illegittimità di due cartelle di pagamento notificate alla Refrasud srl in liquidazione, all’esito di controllo automatizzato per IIDD ed Iva 2002/2003.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’inammissibilità dell’appello derivasse: a. dalla nullità della sua notificazione, perchè eseguita direttamente alla sede sociale e non al domicilio eletto, presso lo studio del difensore; b. dalla sua tardività, perchè notificato dopo che “era spirato il termine di un anno dal deposito della sentenza”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società contribuente.

2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 162,291 e 350 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1921, art. 49, comma 2. Per avere la commissione tributaria regionale dichiarato inammissibile l’appello, nonostante che la notificazione del medesimo presso la sede sociale, invece che al domicilio eletto, costituisse causa di nullità e non di inesistenza. Con la conseguenza dell’obbligo del giudice di disporne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c., applicabili anche al rito tributario.

2.2 Il motivo è fondato.

Come osservato dalla stessa commissione tributaria regionale, la società contribuente aveva nel ricorso introduttivo eletto domicilio presso lo studio professionale del proprio difensore, per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17,norma che dispone: “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”.

In forza di quest’ultima disposizione (applicabile all’appello nel rito tributario: Cass. SSUU 14916/16; Cass. 4233/17) la notifica di specie doveva dunque effettivamente reputarsi invalida perchè eseguita, pur in presenza di elezione di domicilio, presso la sede sociale.

Ciò posto, tale invalidità doveva qualificarsi in termini di nullità, e non di radicale inesistenza (SSUU cit.; Cass.14549/18, esattamente in termini con la presente fattispecie), con conseguente erroneità della pronuncia di inammissibilità del gravame.

Va infatti considerato che in presenza di causa di nullità della notificazione – esclusa la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non essendosi Refrasud srl costituitasi in appello – doveva il giudice disporne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme applicabili anche al rito tributario.

3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 327 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51. Per avere la commissione tributaria regionale dichiarato inammissibile l’appello (anche) per tardività, nonostante che esso fosse stato notificato con plico raccomandato preso in carico dall’ufficio postale il 16 ottobre 2009 (ricevuto dalla società il 21 ottobre 2009) e, dunque, entro il termine lungo di un anno (tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza appellata (26 agosto 2008).

3.2 Anche questo motivo di ricorso, incidente sulla seconda ed autonoma ratio decidendi posta a base della decisione della commissione tributaria regionale, è fondato.

La commissione tributaria regionale ha infatti conteggiato il termine (lungo) di impugnazione in “un anno dal deposito della sentenza”; là dove tale termine (disciplinato dal regime previgente alla riforma di cui alla L n. 69 del 2009, trattandosi di giudizio introdotto, in primo grado, prima del 4 luglio 2009) doveva invece calcolarsi considerando la sospensione feriale di 46 giorni. Sospensione feriale valevole pure per il giudizio tributario ed anzi, nel caso di specie, di fatto in parte incidente anche una seconda volta (sentenza di primo grado pubblicata in periodo feriale: 26.8.08).

Conseguiva da ciò che la notificazione dell’atto di appello, in quanto eseguita in data 16 ottobre 2009 (consegna all’agente postale), risultava tempestiva.

Ne deriva dunque la cassazione della sentenza impugnata con riguardo ad entrambe le ragioni decisorie censurate; con rinvio alla commissione tributaria regionale della Puglia avanti alla quale dovrà procedersi alla riassunzione del giudizio previa notificazione dell’atto di appello.

La commissione tributaria regionale deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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