Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29596 del 16/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 16/11/2018), n.29596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21472-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IUVENIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 128,

presso lo studio dell’avvocato VALERIA BISCARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE BISCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 54/48/13 del 18 febbraio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata a Iuvenia srl in esito a controllo automatizzato IIDD ed Iva, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. 633 del 1972, art. 54 bis.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la cartella in oggetto presupponeva la decadenza di Iuvenia srl dalla rateizzazione per effetto del pagamento della prima rata (16.7.09) oltre il termine legale di scadenza (10.7.09: 30 giorni dalla comunicazione della irregolarità, avvenuta in data 10.6.09); – tale decadenza non si era tuttavia verificata, atteso il regolare pagamento delle rate successive e la notevole entità dell’importo rateizzato (elementi dai quali doveva desumersi la “volontà” della società di rispettare la rateazione); – in ogni caso, l’ufficio non aveva operato lo sgravio in cartella di quanto dalla società contribuente versato sulle rate successive alla prima.

Resiste con controricorso Iuvenia srl, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ed autosufficienza.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1971, art. 3 bis, comma 3. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la decadenza della società contribuente in forza della asserita “volontà” di quest’ultima di dare corso alla rateizzazione, nonostante che il termine di pagamento della prima rata (qui pacificamente non rispettato, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa contribuente) fosse dalla norma stabilito a pena di decadenza. Decadenza che trovava ulteriore conferma nella novella dell’art.3 bis cit. come operata dal D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011 (applicabile anche alle rateazioni in corso) la quale faceva espressamente salva l’eventualità di ravvedimento tramite pagamento – ma solo per le rate diverse dalla prima – entro la scadenza della rata successiva (comma 4 bis).

3. Il ricorso è inammissibile.

Va infatti considerato che la commissione tributaria regionale ha basato il proprio convincimento su due distinte, autonome ed autosufficienti rationes decidendi: l’una effettivamente concernente la mancata decadenza della società contribuente nonostante il tardivo versamento della prima rata, l’altra concernente invece la illegittimità della cartella perchè comunque priva dello sgravio delle rate regolarmente versate.

Ebbene, il motivo di ricorso su riportato colpisce unicamente la prima di queste due ragioni decisorie, mentre del tutto indenne da censura è rimasta la seconda.

Va dunque qui riaffermato il consolidato orientamento secondo cui “Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. nn. 12372/06; 18170/06; SU 7931/13; Cass. 4293/16 ed innumerevoli altre).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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