Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29596 del 14/11/2019

Cassazione civile sez. I, 14/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 14/11/2019), n.29596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21651/2018 proposto da:

I.U., elettivamente domiciliato in Roma Via Tagliamento, 45

presso lo studio dell’avvocato Maurizio Dell’unto che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Claudio Santarelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 18 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da I.U., cittadino della Nigeria proveniente da (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria)

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha dichiarato di aver ricevuto la richiesta di entrare nella setta (OMISSIS), di essere stato perseguitato dai componenti della setta per otto mesi, con minacce di morte e continue molestie sul lavoro e di essere stato anche aggredito e picchiato una volta dagli affiliati della setta medesima;

b) l’interessato ha aggiunto di non avere fiducia nella polizia e per questo di non averne chiesto la tutela, di avere quindi deciso di espatriare e di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dai seguaci della setta che sono molto violenti e pericolosi;

c) le stesse dichiarazioni del richiedente fanno emergere l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto l’esame congiunto di quanto raccontato in sede di audizione, delle allegazioni al ricorso e delle dichiarazioni rese in udienza porta a ritenere il racconto non attendibile date le plurime inverosimiglianze rilevate;

d) in particolare, l’assunto della sfiducia nell’intervento della polizia risulta smentito dal timore espresso dall’interessato di essere arrestato nel caso di partecipazione a dei furti insieme con i seguaci della setta, inoltre dalle fonti consultate risulta che la setta (OMISSIS), pur essendo un’organizzazione criminale attiva in Nigeria e molto violenta, è oggetto di un’incisiva attività di contrasto da parte della polizia e comunque (OMISSIS) (dove è nato il ricorrente) e anche (OMISSIS) (dove il richiedente ha vissuto) non sono Stati segnalati per l’esistenza di conflitti armati in corso e per violenze riconducibili a (OMISSIS);

e) dalle fonti internazionali consultate risulta che gli affiliati della setta (OMISSIS) per il reclutamento degli adepti operano in modo analogo alle organizzazioni mafiose italiane – promettendo denaro e posti di lavoro – quindi con modalità che non trovano corrispondenza nel comportamento che gli asseriti membri della setta avrebbero tenuto nei confronti del richiedente, secondo cui egli avrebbe subito solo una volta delle percosse ma sarebbe stato poi lasciato in pace per molti mesi, senza ulteriori atti ritorsivi;

f) pertanto, i timori di essere ucciso si basano soltanto sulla personale opinione del ricorrente, tanto più che è stato appurato che l’utilizzazione della minaccia – di rado sfociante in omicidi – assume un ruolo secondario per la setta, essendo riservato ai traditori e a coloro che ne ostacolano l’inserimento in determinati territori;

g) comunque la setta (OMISSIS) notoriamente ha adepti anche in Italia, sicchè se anche fossero vere le dichiarazione del ricorrente egli non sarebbe affatto sicuro neppure nel nostro Paese;

h) ne deriva che in mancanza di elementi dai quali possa desumersi che il richiedente possa essere percepito come un traditore dalla setta è da escludere che egli possa correre il pericolo di essere ucciso al suo ritorno in Nigeria, sicchè non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non essendo emerso che, in caso di rimpatrio, il ricorrente corra il rischio di subire un “danno grave”, del tipo ivi indicato;

i) con riferimento all’ipotesi indicata nel medesimo art. 14, lett. c, va rilevato che nel ricorso non è stato allegato nulla al riguardo, perchè si è fatto esclusivo riferimento alla persecuzione subita dalla setta (OMISSIS);

I) peraltro, le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che in (OMISSIS) e in (OMISSIS) si riscontra soprattutto la presenza di una criminalità sostanzialmente comune, mentre non possono dirsi presenti situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

m) infine, non è possibile accordare neppure la protezione umanitaria, in quanto non è stata allegata o documentata dal ricorrente l’attuale esistenza di particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute nè nel Paese d’origine può dirsi sussistente una significativa criticità sotto il profilo dei diritti fondamentali;

3. il ricorso di I.U., illustrato da memoria, domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi; il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

2. con il primo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la scarsa credibilità del ricorrente affermata apoditticamente dal Tribunale e costituente la base delle statuizioni contenute nel decreto impugnato;

3. con il secondo motivo, a proposito del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, si denunciano: a) violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 per avere il Tribunale omesso di considerare gli inequivoci presupposti di fatto che dimostrano la sussistenza degli atti di persecuzione subiti, quali indicati dalle richiamate dichiarazioni dell’interessato e nelle allegazioni al ricorso; b) violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, per avere il Tribunale escluso il pericolo di vita per il ricorrente, senza considerare che nella zona di provenienza del richiedente la violenza è diffusa e, con essa, le minacce di morte e che questo crea una “normale” situazione di paura e un quotidiano clima di aggressione, come provato dall’interessato;

4. con il terzo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: “difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di permesso di soggiorno” (nel senso di mancata affermazione di elementi a sostegno di tale decisione), contestandosi il rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari perchè statuito in violazione dell’art. 3 CEDU (principio di non respingimento), dell’art. 10 Cost., comma 3, e senza considerare che, dati i metodi mafiosi che qualificano le diverse sette, il fatto che il ricorrente si sia rifiutato di affiliarsi alla setta (OMISSIS), che abbia per tale ragione subito reiterate intimidazioni e minacce di morte e che sia stato costretto a cambiare per ben due volte residenza in diverse città della Nigeria rappresentano tutti elementi che dimostrano la sussistenza, quanto meno, dei seri motivi di carattere umanitario posti a base della concessione del permesso di soggiorno in oggetto, in quanto costituiscono ragioni di vulnerabilità personale e sociale del ricorrente;

Esame dei motivi.

5. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

6. il primo motivo va dichiarato inammissibile perchè le censure con esso proposte sono formulate sotto il profilo della carenza e della contraddittorietà motivazionale, mentre il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

7. il secondo motivo deve essere ugualmente dichiarato inammissibile perchè le censure con esso proposte essi finiscono con l’esprimere un mero e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, basata sull’assunto secondo cui l’esame congiunto di quanto raccontato in sede di audizione, delle allegazioni al ricorso e delle dichiarazioni rese in udienza porta a ritenere il racconto non attendibile date le plurime inverosimiglianze rilevate;

7.1. in altri termini, con il presente motivo si contesta la valutazione di scarsa credibilità del racconto effettuato dal ricorrente perchè non verosimile e la conseguente statuizione del Tribunale circa l’insussistenza di atti di persecuzione quali quelli che si richiedono per la protezione internazionale e quindi del pericolo di vita con censure che – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo – si risolvono nella sostanza nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;

7.2. si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile;

7.3. nè va omesso di ricordare che in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto della persona che chiede la protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

b) il suddetto apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito;

c) il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

d) invece, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, sicchè va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il quale viene dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

7.4. nel primo motivo – discostandosi dai suindicati principi – il ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte di controllare la correttezza della verifica di credibilità della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda quale compiuta dal Tribunale con specifico riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, oltretutto con argomentazioni generiche fondate piuttosto che sulla sussistenza di un concreto pericolo di trattamenti inumani o degradanti oppure di morte cui sarebbe esposto il ricorrente rientrando nel Paese di origine (presupposto indefettibile per l’attribuzione dell’indicata misura) sulla situazione di violenza è diffusa esistente in Nigeria caratterizzata da frequenti minacce di morte il che questo creerebbe una “normale” situazione di paura e un quotidiano clima di aggressione;

8. pure il terzo motivo va dichiarato inammissibile in quanto le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la specifica condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il Giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita di I.U. in Nigeria ((OMISSIS));

8.1. il ricorrente, in particolare, non ha adeguatamente dedotto che a causa dell’attività violenta e di stampo “mafioso” – come ha accertato anche il Tribunale – della setta (OMISSIS) egli, in caso di rimpatrio, possa concretamente trovarsi in una personale situazione di vulnerabilità, visto che la dimostrazione del collegamento della situazione esistente nel Paese di origine con la vicenda personale del ricorrente è essenziale per l’applicazione del parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6 cit.;

Conclusioni.

9. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

11. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza – allo stato, cioè, sempre che tale ammissione non risulti revocata dal giudice competente – dei presupposti processuali per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito derivante dall’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n. 14292; Cass. 13 agosto 2019, n. 21375 e n. 21377).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA