Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29595 del 24/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 24/12/2020), n.29595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21709/2018 proposto da:

AIR ITALY S.P.A., (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER

NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIMO ARMENTANO, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.O., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANDREA BORDONE, MARIO LOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2018 R.G.N. 433/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;

udito l’Avvocato ANDREA BORDONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1052 depositata il 30.5.2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera del 15.3.2016, a D.O., assistente di volo, per svolgimento di attività lavorativa, in adempimento di un contratto a tempo pieno e indeterminato con società concorrente, durante la sospensione – per cassa integrazione guadagni – del rapporto di lavoro;

2. La Corte di appello, ha rilevato la tardività della contestazione disciplinare in quanto inoltrata nel mese di febbraio 2015 (rectius 2016) nonostante la compagnia aerea conoscesse l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato della dipendente presso altra compagnia aerea sin da giugno 2014 (rectius 2015); risultando, peraltro, sussistente la condotta contestata alla lavoratrice (avendo, la stessa, stipulato un contratto privo di un termine di scadenza con altra compagnia aerea) seppur non contemplata dal c.c.n.l. di settore con apposita sanzione conservativa, la Corte ha escluso l’applicazione della tutela reintegratoria e, in ossequio alla previsione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012), in assenza di precedenti provvedimenti disciplinari e della buona fede della lavoratrice, ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione;

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. La lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, avendo, la Corte territoriale, trascurato che la lavoratrice, espressamente invitata dall’azienda – nel dicembre 2015 – a rassegnare le dimissioni (in considerazione della contemporanea, irregolare, sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato) aveva escluso recisamente tale possibilità con lettera del 31.12.2015 e che la società aveva tempestivamente reagito mediante lettera di contestazione del febbraio 2016;

2. con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè artt. 1175,1375,2104,2105 c.c., dovendosi sussumere, il comportamento complessivo della lavoratrice, nella nozione di giusta causa di licenziamento, a fronte del perpetuato abuso dell’istituto dell’integrazione salariale da parte di lavoratore sospeso e occupato, in modo stabile e duraturo, presso altro datore di lavoro;

3. il primo motivo di ricorso non è fondato, sussistendo orientamento consolidato di questa Corte, in tema di licenziamento disciplinare, circa la relatività del concetto di immediatezza della contestazione, dovendo – il giudice di merito – dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. n. 13167 del 2009; Cass. n. 281 del 2016; Cass. n. 16841 del 2018);

4. nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che la stessa società aveva ammesso di avere avuto conoscenza sin dal giugno 2015, del rapporto di lavoro intrattenuto dalla lavoratrice con altra compagnia aerea e che, la contestazione disciplinare comunicata nel febbraio 2016 era senz’altro tardiva, non avendo fra l’altro dedotto, la società, difficoltà di indagini o particolare complessità dell’organizzazione aziendale;

5. il secondo motivo deve ritenersi assorbito, travolgendo – la valutazione di tardività della contestazione disciplinare il profilo, logicamente successivo, della legittimità del licenziamento intimato;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

7. il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi nonchè in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020

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