Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29595 del 11/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29595 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 3204-2017 proposto da:
MERELLA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GUIDO RIMINI;

– ricorrente contro
MERELLA FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 54, presso lo studio dell’Avvocato LORENZO
SPANGARO, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARCO PINNA
e GIOVANNI RUIU;

controricorrente

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.
DIST. DI SASSARI, depositata il 21/06/2016, e la sentenza del
TRIBUNALE DI SASSARI, depositata il 9/06/2015.

Data pubblicazione: 11/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che con sentenza pubblicata il 9 giugno 2015 il Tribunale
di Sassari ha respinto l’opposizione proposta da Francesco Merella

Tribunale per l’importo di euro 25.000 su ricorso di Federica Merella,
sul presupposto che l’opponente non aveva fornito la prova
dell’estinzione del diritto di credito vantato dalla intimante a titolo di
restituzione del mutuo di pari importo;
che la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con
ordinanza in data 21 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile, ex art.
348-ter cod. proc. civ., l’appello di Francesco Merella, avendo ritenuto i
motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento,
tenuto conto della irrilevanza della documentazione prodotta
dall’appellante in sede di gravame e considerato — quanto alla
qualificazione della causa della cessione del credito da Giovanangelo
Merella alla figlia Federica — che la cessione senza corrispettivo
costitutiva in realtà adempimento di una preesistente obbligazione,
stante la provenienza dal conto di Federica Merella del denaro
utilizzato da Giovanangelo Merella in favore di Francesco Merella;
che avverso l’ordinanza della Corte d’appello e — per quanto possa
occorrere — della sentenza del Tribunale Francesco Merella ha
proposto ricorso, con atto notificato il 23 gennaio 2017;
che l’intimata Federica Merella ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
2

avverso il decreto ingiuntivo n. 523/11 emesso dal medesimo

Considerato che il ricorso è — come eccepito dalla controricorrente —
inammissibile per tardività;
che ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il termine per il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza

che nella specie la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter
cod. proc. civ. è avvenuta in data 21 giugno 2016, come risulta da
quanto dichiarato dallo stesso ricorrente;
che a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 21
giugno 2016, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte
d’appello e la sentenza del Tribunale è stato notificato soltanto il 23
gennaio 2017, una volta scaduto il termine di sessanta giorni
decorrente, appunto, dal 21 giugno 2016;
che il termine previsto dall’art. 348-ter cod. proc. civ. deve essere
ritenuto applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di
inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter cod. proc. civ. nei casi in cui
questa risulti consentita (Cass., Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20662;
Cass., Sez. VI-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);
che è inoltre da escludere che l’ordinanza della Corte d’appello
abbia rilevato l’inesattezza della decisione di primo grado e così
sostituito ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di
diritto: infatti il giudice del gravame, nel negare la ragionevole
probabilità di accoglimento dell’impugnazione e nel confermare
l’impianto della sentenza del Tribunale, ha ritenuto non conducente la
nuova produzione (le girate degli assegni recanti l’importo mutuato) e
non fondata la nuova deduzione dell’appellante (la nullità del titolo in
capo alla cessionaria del credito per difetto della necessaria forma
scritta);
3

dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che cade così la premessa da cui muove nella memoria il
ricorrente, a sostegno della tempestività del ricorso: egli infatti, sul
presupposto che ci si troverebbe di fronte ad una sostituzione del
percorso argomentativo discendente dalla rilevata inesattezza, ritiene
che in tal caso non operi, per l’impugnazione dell’ordinanza della Corte

all’art. 348-ter cod. proc. civ.;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12), applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in
complessivi curo 1.200, di cui curo 1.000 per compensi, oltre alle spese
generali nella misura del 15°A e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 30 novembre 2017.

d’appello dichiarativa di inammissibilità del gravame, il termine di cui

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